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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.86
Data decisione, Autorità: 21.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.86
Lugano 21 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 817), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di inviarle i documenti relativi ad un procedimento disciplinare aperto a suo carico;
richiamato l'art. 48 PAmm
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ è dipendente del comune di __________;
che il 19 dicembre 2002 il municipio le ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare a suo carico per violazione dei doveri di servizio e di averla sospesa dall'impiego;
che il 2 gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di inviarle gli atti del procedimento;
che con decisione 9 gennaio 2003 il municipio ha escluso l'invio dei documenti alla ricorrente, limitandosi a tenerli a sua disposizione presso la cancelleria comunale per consultazione;
che con giudizio 18 febbraio 2003, reso in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione municipale;
che l'insorgente ravvisa nel rifiuto di inviarle gli atti richiesti un'inammissibile limitazione del suo diritto di essere sentita;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato (art. 43 PAmm), sono incontestabilmente date;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che, essendo manifestamente infondata, l'impugnativa può essere evasa senza scambio di allegati (art. 48 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti; tale diritto, soggiunge la norma, può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso;
che le decisioni adottate dall'autorità nell'ambito di un procedimento amministrativo circa l'esistenza o l'estensione del diritto di esaminarne gli atti sono di natura incidentale;
che secondo l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di trasmettere alla ricorrente gli atti del procedimento disciplinare aperto a suo carico ha una funzione preparatoria e strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo; è quindi di natura incidentale (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, n. 2b);
che il provvedimento non era atto a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile; ad eventuali menomazioni dei suoi diritti di difesa la ricorrente potrà infatti sempre porre rimedio impugnando la decisione finale davanti ad autorità dotate di pieno potere di cognizione (art. 56 e 70 cpv. 1 PAmm; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 2b);
che il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto respingere il ricorso inoltratogli da __________ siccome improponibile;
che già per questo motivo l'impugnativa in esame non può essere accolta;
che il ricorso sarebbe comunque da respingere anche nel merito;
che in linea di principio il diritto di consultare gli atti secondo gli art. 20 PAmm e 29 cpv. 2 Cost. fed. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante; questo diritto non comprende quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 3);
che le limitazioni alle quali può essere subordinato il diritto di consultare gli atti di un procedimento disciplinare in corso (art. 20 cpv. 2 PAmm) giustificano ampiamente la decisione del municipio di concedere alla ricorrente di esaminare l'incarto unicamente presso la cancelleria comunale, escluso qualsiasi invio di atti al suo domicilio;
che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 2'000.- franchi; la tassa, commisurata secondo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, è posta a carico della parte soccombente;
che la tassa di giustizia di fr. 200.- che il Consiglio di Stato ha posto a carico della ricorrente rispetta ampiamente i principi suddetti; semmai è commisurata per difetto; va quindi respinta la richiesta della ricorrente di esserne esonerata;
che anche la tassa del presente giudizio, ragguagliata al lavoro procurato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 20, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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