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Numero d'incarto:
52.2004.364
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, TRAM
Incarto n.
52.2004.364
Lugano
14 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 19 ottobre 2004, n. 4696, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 15 aprile 2004 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità
ha respinto la domanda di revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione
al libero esercizio della professione medica;
rilevato che il Consiglio di Stato con risoluzione 7
dicembre 2004, n. 5552, ha revocato la decisione impugnata ed ha evaso il
ricorso 4 maggio 2004 dell'insorgente con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5553;
preso atto che il ricorrente ha nuovamente interposto
ricorso contro quest'ultima decisione;
ritenuto che con sentenza 3 marzo 2005 il Tribunale
cantonale amministrativo ha statuito sul ricorso 13 gennaio 2005 avverso la
suddetta risoluzione, per il che la presente procedura diviene priva d'oggetto;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito la causa può essere stralciata dai ruoli senza spese e senza
assegnazione di ripetibili;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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