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Numero d'incarto:
52.2005.298
Data decisione, Autorità:
24.10.2005, TRAM
Incarto n.
52.2005.298
52.2005.299
Lugano
24 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 12 settembre 2005 a) e b)
del
RI 1
contro
a)
b)
la decisione 23 agosto 2005, n. 4031, del Consiglio
di Stato con la quale accoglie il ricorso 7 giugno 2005 di CO 1, CO 2, CO 3 e
CO 4 e di CO 5 avverso la decisione 25 maggio 2005 del municipio di RI 1 con
cui dispone la revoca della licenza edilizia relativa al permesso di
demolizione di uno stabile situato sulla part. 1364 RFD di L__________;
la decisione 23 agosto 2005, n. 4032, del Consiglio
di Stato con la quale accoglie il ricorso 7 giugno 2005 di CO 1, CO 2, CO 3 e
CO 4 e di CO 5 contro la decisione 11 maggio 2005 del municipio di Lugano di
sospendere ex art. 65 LALPT la domanda di costruzione per l'edificazione di
uno stabile abitativo al mapp. 1364 RFD di L__________;
preso atto che con lettera 12 ottobre 2005
il municipio di RI 1 ha dichiarato di ritirare i ricorsi;
ritenuto che i resistenti al momento del
ritiro dei gravami non avevano ancora presentato le proprie osservazioni, per
cui non si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che i procedimenti sono così
esauriti,
decreta:
-
I ricorsi sono
stralciati dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
- CO 3
- CO 4
1, 2, 3, 4 patrocinati da: PA 1
- CO 5
5 patrocinato da: PA 2
- CO 6
- CO 7
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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