Procurement award based on apprentice criterion upheld

52.2006.147Altro tribunale31 mag 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Municipal Council of Lugano awarded carpentry works for a new school to CO 1. RI 1, ranked second, appealed and argued that CO 1 should not have received the maximum score for apprentices because the 21 apprentices declared were allegedly not all employed for a full year. The cantonal administrative court held that, under the applicable table and settled practice, apprentices are counted per school year over the last five years regardless of exact duration, and that CO 1’s documentation was sufficient. The appeal was dismissed, and costs were imposed on RI 1.

Massima Omnilex

Art. 36 LCPubb; evaluation of the apprenticeship criterion in a public tender: for firms falling within a given staffing category, the cantonal scoring table may award the maximum grade once the relevant threshold of apprentices is reached. According to settled practice, the number of apprentices is determined by adding the apprentices employed in each school year over the preceding five years, irrespective of the precise duration of each individual employment relationship within the school year. Where the declared number of apprentices clearly exceeds the threshold and the required training contracts are produced, the contracting authority may refrain from further evidentiary verification (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.147

Data decisione, Autorità: 31.05.2006, TRAM

Titolo: Delibera per opere da falegname

Incarto n. 52.2006.147

Lugano 31 maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2006 della

RI 1

contro

la decisione 20 aprile 2006 del municipio di Lugano, che delibera alla ditta CO 1 le opere da falegname (porte interne) della nuova scuola di __________ Soragno;

viste le risposte:

  • 11 maggio 2006 della ditta CO 1;

  • 12 maggio 2006 del municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 14 febbraio 2006 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per opere da falegname (porte interne) della nuova scuola elementare di __________;

che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri:

  • minor costo 65%

  • referenze 30%

  • apprendisti 5%

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte del ramo, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 163'257.15 e quella della resistente CO 1 di fr. 164'936.40;

che, previa valutazione in base ai criteri d'aggiudicazione, il 20 aprile 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in graduatoria con 98.89 punti, 5.00 dei quali assegnati per i 21 apprendisti, che aveva dichiarato di aver occupato negli ultimi 5 anni;

che contro questa decisione la RI 1, classificatasi al secondo posto con 98.54 punti, 3.54 dei quali assegnati per i 3 apprendisti dichiarati, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di voler verificare ed informarci in merito ai 21 apprendisti annunciati dall'aggiudicataria, che non sarebbero stati occupati regolarmente per tutto l'anno;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'ag-giudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 36 cpv. 2 lcpub) sono pacificamente date;

che, non ponendo questioni di principio e non essendo di rilevante importanza, il ricorso può essere evaso dal giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il capitolato (pos. R 191.100) del concorso in esame stabiliva che il criterio relativo alla formazione degli apprendisti sarebbe stato valutato secondo l'apposita tabella elaborata dal Cantone;

che, per le ditte che come la CO 1 occupano da 8 a 12 dipendenti, tale tabella prevede che la nota massima (6), corrispondente in concreto a 5.00 punti percentuali, viene assegnata già a partire da 8 apprendisti;

che, per prassi consolidata, quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico;

che, in base a tale prassi, una ditta che occupa un apprendista durante alcuni mesi dell'anno scolastico ed un altro apprendista nella seconda parte dell'anno può dunque dichiarare di aver occupato due apprendisti durante l'anno;

che la ditta CO 1 ha dichiarato di aver occupato i seguenti apprendisti:

anno

n.

nominativi

2001-2002

5

2002-2003

5

2003-2004

4

2004-2005

4

2005-2006

3

21

allegando i relativi contratti di tirocinio, come richiesto dal capitolato;

che il numero di apprendisti dichiarato dalla CO 1 è talmente superiore al numero necessario (8) alle ditte con 8 -12 dipendenti per conseguire la nota massima (6) da giustificare la rinuncia ad esperire ulteriori verifiche ed a disquisire in modo più approfondito sulla questione;

che stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 300.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. Vetti SA, 6710 Biasca, 1 patrocinata da: avv. Sara Gianoni Pedroni, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
  2. Municipio di Lugano, 6900 Lugano,

Il presidente Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementaward criteriaapprenticesscoring tabletender evaluationcostsappeal dismissal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipality correctly evaluated the apprentice criterion in the tender and awarded the contract to CO 1.

Decisione estratta

The apprentice score was correctly calculated under the cantonal table and settled practice; CO 1’s declared number of apprentices clearly justified the maximum score.

Motivazione estratta

For firms with 8-12 employees, the table grants the maximum mark already from 8 apprentices. Under settled practice, apprentices are counted per school year over the last five years regardless of the exact duration within each year. CO 1 declared 21 apprentices and filed the requested training contracts, so no further verification was necessary.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should lead to annulment of the award decision.

Decisione estratta

No; the appeal fails and the award remains in force.

Motivazione estratta

Because the challenge to the apprentice criterion was unfounded, there was no reason to disturb the ranking or the award decision.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party costs.

Decisione estratta

The appellant must bear the court fee and pay party compensation to CO 1.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings.

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