Measurement of fence height on a retaining wall

52.2007.254Altro tribunale26 nov 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The TRAM dismissed the appeal of the two landowners who wanted to place a fence on top of a retaining wall on the boundary of their plot. It upheld the authorities' view that the height must be measured from the level of the ground at the foot of the wall, so that the wall and fence together exceeded the maximum height allowed by the Camorino zoning rules. The court also rejected the claim that the fence was necessary for safety and found no breach of the right to be heard. The appellants were ordered to pay court costs of CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 40 cpv. 1 LE; art. 11.1 lett. b NAPR: measurement of height of fences on boundary retaining walls; the retaining wall and the fence are to be treated as one vertical structure where the wall performs the function of a fence. The relevant reference point is the systematically levelled ground at the foot of the retaining wall, not the elevated surface of the terraced garden. The decisive criterion is the overall vertical impact on the neighboring property. Safety considerations do not justify departure from the height limit where the danger can be removed by other means; no violation of the right to be heard arises if a manifestly unfounded argument is not expressly discussed (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2007.254

Data decisione, Autorità: 26.11.2007, TRAM

Titolo: Muri di cinta e muri di sotegno

Incarto n. 52.2007.254

Lugano 26 novembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 luglio 2007 di

RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3119) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 22 marzo 2007 con cui il municipio di Camorino ha negato loro il permesso di posare una recinzione sul muro di sostegno della part. 2097;

viste le risposte:

  • 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

  • 27 agosto 2007 di CO 1;

  • 10 settembre 2007 del municipio di Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 12 gennaio 2005 il municipio di Camorino ha rilasciato ai ricorrenti RI 1 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare, su un terreno (part. 397) in leggero pendio, che è stato sistemato mediante formazione di un terrapieno, contenuto da un muro di sostegno, eretto sul confine ed alto sino a m 1.43 dal terreno naturale.

Il 16 febbraio 2007 RI 1 hanno chiesto al municipio sotto forma di notifica il permesso di posare una cinta alta in parte m 1.00 ed in parte m 1.50 (confine nord) sulla sommità del predetto muro di sostegno.

Alla domanda si sono opposti CO 1, proprietari del fondo contermine verso nord (part. 2098), contestando l'altezza della recinzione, che, sommata a quella del sottostante muro di sostegno, supererebbe quella massima (m 2.00) fissata dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

B. Con decisione 22 marzo 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo sostanzialmente fondata l'opposizione dei vicini.

C. Con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Anche il Governo ha ritenuto che l'opera non potesse essere autorizzata, poiché misurata dai piedi del muro di sostegno, con il quale forma un tutt'uno, supera il limite prescritto dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

D. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia loro accordata.

Secondo gli insorgenti, l'altezza della recinzione andrebbe misurata a partire dal terreno sistemato, ovvero dal livello del loro giardino. La licenza andrebbe comunque concessa poiché la recinzione sarebbe necessaria per motivi di sicurezza; aspetto, questo, che, sebbene eccepito, il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono certe. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie. Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

  1. Secondo l'art. 11.1 lett. b NAPR di Camorino, l'altezza massima delle opere di cinta (muro o siepe viva) verso fondi privati potrà essere al massimo di m 2.00. Sono riservate le disposizioni della LAC.

L'altezza delle recinzioni è misurata a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore dell'opera (art. 40 cpv. 1 LE). Muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine sono assimilati ad opere di cinta. L'ingombro verticale che ne deriva è infatti identico a quello ingenerato da una recinzione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1183).

L'altezza di opere di cinta insistenti sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine dei fondi va sommata a quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello del terrapieno, ma a partire dal piano di campagna, ovvero dal livello del terreno sistemato ai piedi del muro di sostegno, facente funzione di opera di cinta. Determinante, sia dal profilo del diritto pubblico, sia dal profilo del diritto privato, è infatti l'ingombro verticale complessivo, ovvero l'impatto che ne deriva al fondo confinante (STA 5.10. 1999 n. 52.1999.77 consid. 4; 1.3.2000 n. 52.2.2000 consid. 2; Rep. 1938, 131, 1940, 426; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n. 1191).

  1. Nel caso concreto, i ricorrenti RI 1 intendono posare una recinzione alta m 1.50 sul muro di sostegno del loro giardino; opera, che nell'angolo nordovest raggiunge l'altezza di m 1.43 dal terreno sistemato del fondo dei resistenti CO 1 (part.

L'opera non può essere autorizzata, poiché supera di m 0.93 l'altezza massima (m 2.00) prescritta dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

Del tutto immuni da violazioni appaiono la decisione del municipio e quella del Consiglio di Stato che la conferma.

Palesemente infondata è la pretesa dei ricorrenti di ottenere la licenza per esigenze di sicurezza. Per prevenire il rischio di cadute dal muro basta infatti abbassare adeguatamente il terrapieno. Considerazione talmente evidente, questa, che permette di respingere senz'altro la censura di violazione del diritto di essere sentito, che i ricorrenti sollevano rimproverando al Consiglio di Stato di aver passato sotto silenzio le considerazioni sviluppate al riguardo in prima istanza.

Il difetto non può nemmeno essere corretto alleggerendo la struttura della recinzione. Per la loro funzione, la loro situazione e le loro caratteristiche specifiche, le opere di cinta non possono beneficiare delle facilitazioni che la prassi ammette per i parapetti leggeri collocati per motivi di sicurezza sui tetti piani degli edifici (STA 19.06.2007 n. 52.2007.131 consid. 3.2). Una diversa conclusione, che suddividesse le recinzioni in due distinte categorie a seconda della consistenza dell'ingombro, non può essere accreditata, anche perché creerebbe un'intollerabile incertezza, lasciando al municipio la scelta tra le opere di cinta soggette a limiti d'altezza e quelle esenti.

Parimenti, non si può nemmeno far capo alle norme sull'altezza massima delle costruzioni accessorie (m 3.00); opere diverse, dall'ingombro generalmente limitato, che giustificano un trattamento differenziato.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR di Camorino; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

planning lawfence heightretaining wallboundary constructionright to be heardneighbor relationssafety argumentcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How should the height of a fence placed on top of a boundary retaining wall be measured under the local rules?

Decisione estratta

The height must be assessed from the systematically levelled ground at the foot of the retaining wall, and the wall and fence are added together as one vertical mass.

Motivazione estratta

A retaining wall on the boundary performs the function of a fence; the decisive factor is the overall vertical impact on the neighboring property, not the level of the terraced garden above the wall.

Questione giuridica chiave

Could the fence be authorized as a safety measure despite exceeding the height limit?

Decisione estratta

No; the safety concern did not justify a permit because the risk could be addressed by lowering the terracing, and lightened construction does not create an exemption for fences.

Motivazione estratta

The court rejected the argument that safety required the fence and held that fences are not comparable to light parapets on flat roofs, nor to accessory buildings subject to different height rules.

Questione giuridica chiave

Was there a violation of the right to be heard because the State Council did not expressly address the safety argument?

Decisione estratta

No violation was found, because the safety argument was obviously unfounded and therefore did not need separate discussion.

Motivazione estratta

Where an argument is manifestly untenable, the appellate authority's failure to address it explicitly does not breach the right to be heard.

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