Municipal disciplinary inquiry: appeal court cannot direct investigative conduct

52.2007.266Altro tribunale5 set 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A municipal employee appealed a Cantonal Government decision upholding the opening of an administrative inquiry and the appointment of an external investigator. Before the administrative court, he limited his challenge to secrecy-protective measures, the handling of his recusal request, and the cost order. The court held that it could only review legality, not direct how the inquiry should be run; any measures to protect investigative secrecy were for the investigator. The recusal request was moot because the municipality had already decided it. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 600 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 61 PAmm; scope of judicial review in an appeal against the conduct of an administrative inquiry: the reviewing court examines only legality and may not give instructions, directives or recommendations on the internal organization or conduct of the investigation. Measures to safeguard investigative secrecy fall within the competence of the designated investigator and not of the appellate authority. Where the relief sought has meanwhile been decided by the competent authority, the request becomes moot. A cost order follows the outcome of the case; the dismissal of the appeal does not justify waiving court fees or awarding party compensation.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2007.266

Data decisione, Autorità: 05.09.2007, TRAM

Titolo: Inchiesta amministrativa nei confronti di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio. Ricorso al Tram proponibile unicamente per violazioni del diritto. In concreto richiesta di misure al fine di garantire il segreto istruttorio

Incarto n. 52.2007.266

Lugano 5 settembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 agosto 2007 di

RI 1 , patrocinato da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 aprile 2007 con cui il CO 2 ha aperto nei suoi confronti un'inchiesta amministrativa affidandone la conduzione all'avv. CO 1;

viste le risposte:

  • 28 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

  • 28 agosto 2007 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 23 marzo 2007, preso atto di un rapporto d’indagine preliminare allestito dal segretario comunale, il CO 2 ha deciso di avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente RI 1, responsabile dei servizi ausiliari del comune, e di tre suoi subordinati, per presunte violazioni dei doveri di servizio (favoritismi, impiego di risorse del comune per scopi privati, ecc.);

che il 26 marzo 2007 l’esecutivo comunale ha risolto di affidare l’inchiesta ad un inquirente esterno, designato nella persona dell’avv. CO 1, già giudice del Tribunale d’appello, che avrebbe affiancato la direzione dell’amministrazione comunale e quella dei servizi urbani comunali;

che il 3 aprile 2007 il municipio ha notificato ai dipendenti interessati, fra cui l’insorgente, la decisione di aprire un’inchiesta amministrativa nei loro confronti, specificando sommariamente gli addebiti ed invitandoli a presentare osservazioni, ma omettendo di precisare di aver affidato la conduzione dell’inchiesta ad un inquirente esterno;

che il 18 aprile 2007 l’autorità comunale ha reso noto ai quattro dipendenti inquisiti di aver affidato l’inchiesta all’avv. CO 1, che sarebbe stato affiancato dalla direzione dell'amministrazione comunale e da quella dei servizi urbani;

che contro la decisione 23 marzo 2007 di aprire un’inchiesta amministrativa e contro la successiva decisione del 18 aprile 2007 di affidarla all’avv. CO 1, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

che in via subordinata l'insorgente ha postulato che fossero estromesse dall’indagine sia la direzione dell’amministrazione comunale, sia quella dei servizi urbani comunali, ricusate in quanto sospettate di aver propiziato una fuga di notizie ai giornali, che hanno riferito dell’apertura di un’inchiesta già il 16 marzo 2007, prima ancora che il municipio decidesse formalmente di aprire l'inchiesta;

che il ricorrente ha fra l’altro eccepito la mancanza di una base legale, che permetta di affidare la conduzione di un’inchiesta amministrativa ad un inquirente esterno;

che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, dichiarato irricevibile l’istanza di ricusa e trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per quel che concerne la violazione del segreto d’ufficio lamentata dall’insorgente;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che nel silenzio della legge non violasse il diritto conferire ad un inquirente esterno il mandato di condurre un’inchiesta amministrativa;

che per quanto riguarda l’istanza di ricusa spetterebbe invece al municipio pronunciarsi in merito;

che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi a chiedere:

che tutta la corrispondenza relativa all’inchiesta sia trasmessa direttamente all’inquirente designato e viceversa;

che l’istanza di ricusa della direzione dell’amministrazione e della direzione dei servizi urbani sia trasmessa al municipio;

che le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.- addebitategli dal giudizio governativo impugnato siano annullate e che gli sia invece corrisposta un’indennità ridotta di fr. 1'000.- per ripetibili;

che l’insorgente dichiara espressamente di rinunciare a contestare ulteriormente il conferimento all’avv. CO 1 del mandato di condurre l’inchiesta;

che, posta nuovamente in evidenza la fuga di notizie ai giornali, il ricorrente conferma la ricusa dei dirigenti dell’amministrazione comunale incaricati di coadiuvare l’avv. CO 1 e chiede che la corrispondenza relativa all’inchiesta non passi attraverso i servizi comunali, incapaci, a suo dire, di garantire il dovuto riserbo;

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC, la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);

che con le riserve di cui si dirà qui appresso, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti non sono controversi e le parti non sollecitano l'assunzione di particolari prove;

che l’insorgente, pur continuando a dubitare che la base legale per affidare ad un inquirente esterno il mandato di condurre l’inchiesta amministrativa possa essere dedotta dal silenzio della legge, ha espressamente dichiarato di non contestare il giudizio governativo da questo specifico punto di vista; non mette dunque conto di approfondire la questione;

che in questa sede RI 1 si limita in sostanza a chiedere che questo tribunale imponga misure volte ad evitare che la corrispondenza relativa all’inchiesta passi attraverso l’ammini-strazione comunale, al fine di garantire il segreto istruttorio;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm); questo tribunale deve limitarsi a verificare se la decisione impugnata è conforme al diritto;

che nel fatto che la decisione governativa impugnata non imponga le misure volte a tutelare il segreto istruttorio, di cui il ricorrente aveva auspicato l'adozione, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;

che, con ogni evidenza, simili provvedimenti rientrano infatti nei compiti dell’inquirente designato dal municipio; non spetta all'autorità di ricorso, né di prima, né di seconda istanza, dare indicazioni, direttive o raccomandazioni circa la conduzione dell’inchie-sta;

che, da questo profilo, la domanda dell’insorgente appare addirittura improponibile;

che il ricorrente chiede poi che il giudizio impugnato venga riformato con l'aggiunta di un dispositivo che rinvii la domanda di ricusa al municipio per competenza; la domanda è priva d'oggetto, in quanto superata dalla recente decisione del municipio di respingere la ricusa;

che la domanda di annullare il dispositivo che addebita al ricorrente le spese e la tassa di giustizia e la richiesta di concessione di un'indennità per ripetibili vanno respinte siccome prive di fondamento; non è in effetti dato di vedere come il rigetto dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente possa giustificare la rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia ed addirittura il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

che stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  4. Intimazione a:

, , ,; ,;

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

administrative inquirymunicipal employeeinvestigative secrecyrecusalscope of reviewcourt costsmootness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal court should order the correspondence in the administrative inquiry to bypass municipal services to protect investigative secrecy.

Decisione estratta

No; such measures fall within the investigator's remit, and the appeal court may not issue directions on how the inquiry is conducted.

Motivazione estratta

The impugned government decision violated no legal rule by omitting such instructions. Supervisory or appellate authorities are not to dictate investigative conduct; the request was therefore improper.

Questione giuridica chiave

Whether the recusal request against the municipal administration and urban services should be remitted to the municipality for decision.

Decisione estratta

No further ruling was needed because the municipality had already decided the recusal request.

Motivazione estratta

The requested disposition had become moot after the municipality's recent rejection of the recusal application.

Questione giuridica chiave

Whether the costs order of CHF 600 and the refusal of compensation for party costs should be annulled.

Decisione estratta

No; the dismissal of the underlying appeal justified charging the appellant with costs and did not support an award of party compensation.

Motivazione estratta

There was no basis to waive the court fee or award repeat expenses after the appellant lost the case.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the Cantonal Government's decision should be admitted.

Decisione estratta

No; the appeal was unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

None of the appellant's remaining arguments showed a violation of law by the government decision.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.