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Numero d'incarto:
52.2007.366
Data decisione, Autorità:
31.10.2007, TRAM
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro
Incarto n.
52.2007.366
Lugano
31 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati dall' PA 1
contro
la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto
di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha
respinto la domanda della RI 1 di __________, volta a ottenere un permesso di
soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino
__________ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una
retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi;
che l'autorità ha rilevato che tale genere
di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della
Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell’Accordo
sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale
principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri
Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella
fattispecie;
che con giudizio 10 ottobre 2007 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2;
che, accertata la competenza dell'UMOE a
emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la
ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di
soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali"
definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio
(motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero);
che alla cifra 3 del dispositivo della
risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa,
la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un
permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla
e di rilasciare loro il permesso richiesto;
che gli insorgenti ritengono che il Tribunale
sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione
federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI ) e dell'art.
6 CEDU;
che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti
di cui si dirà, se necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere
il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso
ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo
laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett.
c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid.
1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che, contrariamente a quanto assumono, gli
interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto
federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al
rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi
di lavoro;
che non vi è infatti alcuna norma di diritto
interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione
dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione
impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso
richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.);
che non esiste inoltre alcun trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ dal quale potrebbe
scaturire un diritto in tal senso;
che l'ammissibilità del gravame non può
essere dedotta neanche dall’ALC, il quale disciplina il
diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e
di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC);
che, sebbene sia
cittadino __________ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti
invocare direttamente l'ALC in
quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese;
che egli non può prevalersi nemmeno a titolo
derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento
familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP)
invocando il legame con sua moglie __________, cittadina __________, dal
momento che ella è domiciliata in __________ e non intende trasferirsi nel
nostro Paese;
che nemmeno il datore di lavoro, anche
laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a
ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere
(DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b);
che il richiamo degli insorgenti all'art. 77
cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma
regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita
dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto
violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno
ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente
nel merito, indipendente e imparziale;
che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU
non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF
2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di
competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di
ulteriore disamina;
che tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2
LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in
solido.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
-
ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
-
Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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