AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2007.46
Data decisione, Autorità: 20.02.2007, TRAM
Titolo: Approvazione regolamento d'uso strada forestale
PATRIZIATO art. 49 LOGart. 126 LOPart. 127 LOPart. 130 agg. 132 LOPart. 145 LOPart. 60 LPAMM
Incarto n. 52.2007.46
Lugano 20 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2007 del
Patriziato RI 1, , patrocinato daPA 1,
contro
la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 396) del Consiglio di Stato, la quale non approva la modifica del Regolamento d’uso della strada forestale __________, I tronco, di cui all’istanza 8 giugno 2006 dell’Ufficio patriziale di RI 1;
richiamati gli art. 48 PAmm e 49 cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento d’uso della strada forestale __________, I tronco (in seguito: regolamento d’uso), ad eccezione dell’art. 7 disciplinante il prelievo di tasse d'uso;
che il 3 giugno 2006 l’assemblea patriziale di RI 1 ha approvato una nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’u-so, il quale recita:
Il Patriziato non rilascia autorizzazioni annuali. Vengono concesse unicamente autorizzazioni giornaliere per le quali si preleva una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.--. L’Ufficio patriziale stabilisce entro tali termini la tassa annuale mediante ordinanza.
Ogni abuso sarà segnalato all’autorità forestale giusta l’art. 34 cpv. 3 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste.
che con istanza 8 giugno 2006 il patriziato ha chiesto al Consiglio di Stato di approvare la nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’uso;
che con risoluzione 23 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione, ritenendo in sostanza che occorresse fissare anche una tassa annuale;
che avverso la predetta risoluzione, dichiarata definitiva, il patriziato è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento con conseguente approvazione della nuova versione della norma di regolamento in oggetto;
che, a mente del ricorrente, la decisione avversata sarebbe appellabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo a norma dell’art. 145 LOP e contrario, dell’art. 13 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento, nonché degli art. 60 seg. PAmm; lo confermerebbe la riserva di crescita in giudicato contenuta nel dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata;
considerato, in diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d’ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che i regolamenti patriziali, analogamente a quelli comunali (art. 188 LOC), sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato (art.126 LOP), che esplica effetto costitutivo;
che le norme della LOP (art. 124 - 128), che disciplinano l'adozione e l'approvazione dei regolamenti patriziali, non prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato di approvazione o di rifiuto dell'approvazione delle norme di regolamento; come nell'ordinamento della LOC, alla quale la LOP si ispira, tali provvedimenti sono dunque definitivi; (STA 26.1. 2007 n. 52.6.128 in re Patriziato di C.);
che l'atto di approvazione o di rifiuto dell'approvazione è in effetti da considerare come espressione della vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui patriziati; non è una decisione nel senso che viene comunemente attribuito a tale termine (art. 5 PA), ma un provvedimento che è parte integrante del processo legislativo (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., n. 144 B VIII);
che per principio le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono inappellabili (art. 207 LOC; 145 LOP);
che dal fatto che l'art. 145 LOP limiti l'impugnabilità alle decisione adottate in base agli art. da 138 a 144 LOP non può essere dedotta e contrario alcuna competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro altre decisioni rese dal Consiglio di Stato in tale veste; il sistema enumerativo, che definisce in modo positivo la competenza di questo tribunale, non permette di dedurla e contrario o indirettamente (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 2);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può nemmeno essere desunta dalla legislazione forestale invocata dal ricorrente (art. 13 LCFo; 34 RLCFo) del tutto silente al riguardo;
che tali considerazioni portano irrimediabilmente a concludere che la querelata risoluzione del Consiglio di Stato è definitiva, così come indicato dallo stesso al punto 4 del dispositivo;
che la riserva di crescita in giudicato della risoluzione non consente evidentemente di sovvertire l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge;
che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 126, 127, 130-132, 145 LOP, 49 LOG, 3, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
Patriziato RI 1, patr. daPA 1; Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster