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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2017.62
Data decisione, Autorità: 30.03.2017, TRAM
Titolo: Verbale del Consiglio comunale - Interpellanze
CONSIGLIO COMUNALE art. 24 cpv. 1 LOCart. 62 cpv. 1 LOCart. 66 LOCart. 212 LOC
Incarto n. 52.2017.62
Lugano 30 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione 21 dicembre 2016 (n. 5890) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 maggio 2016 con cui il consiglio comunale di CO 2 ha approvato il verbale della seduta 4 aprile 2016 (n. 246);
ritenuto, in fatto
A. Il 24 maggio 2016 ha avuto luogo la seduta costitutiva del consiglio comunale di CO 2. Aperta la discussione sull'approvazione del verbale n. 246 della seduta 4 aprile 2016, il consigliere RI 1 vi si è opposto, sostenendo che il protocollo fosse incompleto, poiché indicava "agli atti" le interpellanze, senza riportare il testo di quelle presentate direttamente in seduta. Ha quindi chiesto il rinvio dell'approvazione del verbale, sistemato, alla seduta successiva. Messo ai voti il verbale così come allestito, esso è stato approvato dal legislativo con 15 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti. Preso atto di questo risultato, RI 1 ha preannunciato la sua intenzione di ricorrere.
B. Il 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che RI 1 ha presentato avverso la decisione consigliare di approvazione del verbale n. 246. Il Governo ha ritenuto che il protocollo riportasse, seppure in modo alquanto succinto, in maniera sufficientemente corretta e completa quanto avvenuto nella seduta 4 aprile 2016. In particolare, benché il testo integrale delle interpellanze e se del caso delle risposte del municipio non fosse stato trascritto nel verbale, ha ritenuto sufficiente che questo fosse contenuto negli atti ad esso allegati e del quale erano parte integrante.
C. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della decisione impugnata al pari di quella del legislativo comunale da esso tutelata. Egli contesta nuovamente la completezza del verbale n. 246, siccome dallo stesso non sarebbe possibile desumere il contenuto delle interpellanze e delle relative risposte.
D. Il municipio e il CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato postula la sua reiezione. Essi non formulano considerazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti.
2.2. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31 del 3 luglio 2007).
un atto pubblico d'interesse generale per tutta la collettività locale (in questo senso, cfr. Ratti, op. cit., pag. 522).
3.2. Per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lett. c LOC, in forza del rinvio di cui all'art. 62 cpv. 1 LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lett. d LOC). Il verbale non deve quindi necessariamente riportare in forma integrale (parola per parola) quanto è stato detto in occasione della seduta del legislativo, così come non sussiste il diritto di ottenere la verbalizzazione integrale dei singoli interventi (STA 52.2003.139 cit., 52.2002.355 del 23 luglio 2003 con riferimenti). La finalità del verbale è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3).
3.3. Da ultimo, il regolamento comunale di __________ del 16 settembre 1951 disciplina la tenuta del verbale del consiglio comunale all'art. 11; esso non prevede nulla di specifico in relazione alle interpellanze.
munale, per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale. Per il resto valgono le pertinenti motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio, alle quali, per brevità, si fa rinvio.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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