AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.500
Data decisione, Autorità: 16.03.2021, TRAM
Titolo: Docente comunale. Trasferimento ad altra sede
RAPPORTO D'IMPIEGO art. 18a LORD
Incarto n. 52.2020.500
Lugano 16 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2020 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 23 settembre 2020 (n. 4838) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione con cui il Municipio del CO 2 ha determinato le mansioni e le sedi di servizio per l'anno scolastico 2020/2021;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 lavora alle dipendenze del Comune di CO 2 dal 2004 quale docente di scuola dell'infanzia presso l'Istituto scolastico______ (IS__________). Assunta con incarico annuale a tempo pieno, rinnovato di volta in volta, la docente ha poi ottenuto nel 2011 la nomina a metà tempo, mentre per il rimanente è rimasta con lo statuto di incaricata. La nomina a tempo pieno le è stata assegnata nel 2014.
B. Durante l'anno scolastico 2019/2020 RI 1, titolare della sezione di scuola dell'infanzia di C__________, ha registrato diverse assenze. Oltre a otto giorni di congedo non pagato di cui ha beneficiato a ottobre 2019 per occuparsi del figlio ricoverato in ospedale, la medesima è stata assente per malattia a più riprese da dicembre 2019 ad aprile 2020.
C. Con decisione del 29 luglio 2020, il Municipio di CO 2 ha determinato il rapporto di impiego della ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021, affidandole la sezione di C__________ quale contitolare al 50% e la funzione di docente d'appoggio per l'altra metà del tempo presso una sezione dell'IS__________ che di lì a breve ha stabilito essere quella di L__________. L'autorità di nomina ha garantito la disponibilità a rivalutare la situazione attorno alla fine del mese di marzo 2021 in prospettiva dell'anno scolastico 2021/2022. Le condizioni salariali sono rimaste immutate. A sostegno della propria decisione, l'autorità di nomina ha addotto la necessità di dare continuità alla conduzione della sezione, scongiurando le difficoltà emerse l'anno precedente a causa delle numerose assenze.
D. Contro la predetta decisione RI 1 ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, che lo ha respinto escludendo che la funzione di docente d'appoggio assegnatale al 50% fosse di rango inferiore a quella di docente titolare, e quindi ogni carattere penalizzante del provvedimento. Ha quindi ritenuto giustificato il trasferimento (parziale) a questa funzione, dettato da motivi di ordine organizzativo nell'interesse di garantire la continuità dell'offerta formativa. Il Governo ha inoltre tutelato la decisione anche dal profilo della proporzionalità della misura, limitata a un anno e che prevede un cambiamento solo per il 50% dell'attività lavorativa, senza riduzioni di stipendio.
E. RI 1 insorge ora contro la suddetta risoluzione governativa chiedendo l'annullamento della stessa e della decisione municipale. Domanda quindi che sia ordinato all'autorità di nomina di ripristinare immediatamente la funzione di docente titolare a tempo pieno presso la sede di C__________. Richiesta, quest'ultima, formulata anche in via cautelare. Dal profilo formale la ricorrente sostiene che il Governo avrebbe commesso diniego di giustizia per non essersi espresso sulla sua censura relativa all'intempestività del provvedimento municipale, emanato a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico. L'insorgente sostiene che il provvedimento la degraderebbe, per la metà del suo onere lavorativo, alla funzione di docente d'appoggio, gerarchicamente inferiore a quella di titolare e avrebbe natura afflittiva. Non sarebbero inoltre comprovate oggettive esigenze di servizio per disporre una simile misura e il cambiamento di sede impostole. L'autorità non avrebbe accertato lo stato di salute dell'insorgente: la presunta incapacità di svolgere le proprie mansioni e di garantire la continuità didattica della sezione di scuola dell'infanzia si fonderebbe su mere presunzioni. Le assenze accumulate durante l'anno scolastico precedente non potrebbero giustificare l'ingerenza sproporzionata provocata dal provvedimento. D'altro canto la soluzione messa in atto dal Municipio vedrebbe l'avvicendarsi di tre docenti e non servirebbe minimamente a garantire continuità didattica alla sede di C__________. Infine, sostiene che il provvedimento la esporrebbe a un rischio maggiore di contagio da Covid-19.
F. a. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. L'Ispettorato scolastico del Luganese chiede di respingere l'impugnativa e la domanda provvisionale, rilevando anzitutto che la doppia docenza, molto diffusa, non è di alcun ostacolo alla continuità didattica. A dispetto dell'avvicendarsi di supplenti, la presenza di due docenti titolari e della docente d'appoggio è regolare e pianificata dall'inizio dell'anno.
b. Pure l'autorità di nomina si oppone all'accoglimento dell'impugnativa e della domanda cautelare. Essa puntualizza innanzitutto che non vi sarebbe stato alcun cambiamento di funzione, avendo mantenuto la ricorrente il ruolo di docente di scuola dell'infanzia, né di sede, siccome la medesima è pur sempre attiva presso l'istituto scolastico di CO 2, distribuito su più edifici. Sostiene in ogni caso il buon fondamento della misura, che risponde a comprovate esigenze di servizio. Lo stato di salute dell'insorgente, infatti, è stato da sempre assai cagionevole, per cui mediamente si è assentata dal posto di lavoro per 21 giorni all'anno per malattia o infortunio. Ciò causa disagi sia a livello organizzativo, siccome il ricorso a supplenti con breve preavviso non è sempre agevole, sia a livello didattico in quanto gli alunni sono confrontati con il continuo avvicendarsi di maestre (sette solo lo scorso anno).
G. Con motivi di cui non mette conto di riprendere, con decisione del 30 novembre 2020 il giudice delegato del Tribunale ha respinto la domanda cautelare dell'insorgente.
H. La ricorrente ha rinunciato a replicare.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di determinarsi con cognizione di causa. Per i motivi che saranno meglio esposti in seguito, non occorre esperire accertamenti sullo stato di salute dell'insorgente.
Il rapporto di impiego dei docenti comunali è retto dalla LORD (art. 1 cpv. 1 lett. b LORD e art. 52 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; LSc; RL 400.100). In quanto dispone l'obbligo per l'insorgente di prestare la sua attività lavorativa nella sede scolastica di L__________, la decisione municipale si configura quale trasferimento (parziale) di sede ai sensi dell'art. 18a LORD. La materia è regolata esaustivamente da questa disposizione, le norme sulla mobilità del personale contenute nel regolamento organico dei dipendenti del Comune di CO 2 del 12 dicembre 2011 (ROD) non sono quindi applicabili (cfr. anche art. 1 cpv. 2 ROD).
La ricorrente eccepisce una violazione del diritto di essere sentito per la mancata evasione da parte del Consiglio di Stato di una censura da lei proposta in quella sede.
3.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Dal canto suo, l'art. 18a cpv. 4 LORD esige che la decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 143 III 65 consid. 5.2). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5).
3.2. Con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha tutelato la misura dell'autorità di nomina, adatta a rispondere a esigenze di servizio. Esso ha inoltre difeso la proporzionalità del provvedimento, sottolineando che lo stesso rispetta, nella misura del possibile, gli interessi della ricorrente. Il Governo ha esposto i motivi alla base delle sue conclusioni in maniera chiara e circostanziata esprimendosi sulle argomentazioni principali dell'insorgente. Vero è che esso non ha esaminato la censura riguardante la tempestività del provvedimento, pur avendola riportata in narrativa. Da ciò non discende tuttavia alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, atteso che l'esame delle argomentazioni determinanti per la risoluzione è avvenuto in modo dettagliato. Una volta tutelate la bontà e la proporzionalità della misura, la critica secondo cui la decisione sarebbe giunta troppo a ridosso dell'anno scolastico non appare in effetti suscettibile di incidere sull'esito della causa. Anzi, la stessa sembra d'acchito priva di fondamento considerando che un mese di preavviso è senz'altro un termine più che consono per adeguarsi al nuovo assetto.
4.2. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di trasferimento dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
Occorre innanzitutto tutelare la conclusione alla quale è giunto il Governo, secondo cui il trasferimento disposto dall'autorità di nomina non ha carattere disciplinare né altrimenti punitivo. Lo stesso consiste infatti in un misura organizzativa destinata, nella fattispecie, a migliorare il funzionamento dell'IS__________. Posta questa premessa, è incontestato che durante l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha registrato 59.5 giorni di assenza dal lavoro, di cui 51.5 per malattia e 8 di congedo per malattia del figlio. Anche nel corso degli anni precedenti, l'insorgente è stata spesso assente per malattia o infortunio, segnatamente: 16.5 giorni nel 2018, 14.5 nel 2017, 23 nel 2016, 28.5 nel 2015, 62.5 nel 2014, 33.5 nel 2013, 84 nel 2012. È innegabile che assenze frequenti, seppur giustificate, comportano un disagio importante all'IS__________ in termini di organizzazione. Considerate le importanti assenze dell'insorgente durante l'anno scolastico 2019/2020, non si può rimproverare all'autorità di nomina di essere corsa tempestivamente ai ripari, organizzando il proprio organico in modo da ovviare a eventuali inconvenienti l'anno scolastico successivo. Il trasferimento parziale dell'insorgente è senz'altro atto allo scopo in quanto, nell'eventualità di un'assenza, permette di agevolare la sostituzione dell'insorgente con le docenti che si occupano delle sezioni in parallelo, garantendo nel contempo maggiore stabilità alla classe. Non si può pretendere che il Municipio esperisse accertamenti approfonditi sullo stato di salute della ricorrente per disporre una misura tanto sopportabile per l'interessata. Infatti, la medesima ha mantenuto la stessa funzione di docente di scuola dell'infanzia a tempo pieno, senza ripercussioni sul salario. La condivisione dell'insegnamento con un'altra maestra per la sezione di C__________ e la funzione di docente d'appoggio per quella di L__________ non comportano infatti alcun declassamento della sua figura professionale. Né il trasferimento alla vicina sede di L__________ appare disagevole o particolarmente pericoloso dal profilo dell'aumento del rischio di contrarre il Covid-19. Si tratta, a ben vedere, di cambiamenti che richiedono quel minimo sforzo di elasticità che il datore di lavoro può attendersi da parte del dipendente. Il ricorso, infondato, va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre al Comune resistente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Essa rifonderà al Comune di CO 2 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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