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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.608
Data decisione, Autorità: 17.03.2021, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Esclusione dal concorso per compilazione errata del modulo d'offerta
ESCLUSIONE art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n. 52.2020.608
Lugano 17 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2020 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2020 (n. 6570) del Consiglio di Stato che l'ha esclusa dal concorso per l'aggiudicazione della fornitura di schermi tattili interattivi occorrenti all'Amministrazione cantonale;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 luglio 2020 il Consiglio di Stato, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di schermi tattili interattivi dotati di carrello semovente occorrenti all'Amministrazione cantonale e agli utenti degli stabili amministrativi e scolastici di proprietà dello Stato e di terzi.
L'avviso di concorso annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
economicità-prezzo 50%
tempi di fornitura 15%
garanzia del prodotto 15%
fornitura software gestione MDM 15%
altezza schermo 5%
In relazione al criterio di aggiudicazione tempi di fornitura, la documentazione di gara, alla pos. 224.420 del capitolato, precisava che
Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per la fornitura come da descrittivo del modulo d'offerta.
I giorni lavorativi proposti per la fornitura parziale o completa non potranno superare i giorni massimi indicati dal COM.
Gli offerenti erano quindi tenuti a indicare in una tabella i giorni lavorativi a partire dall'ordinazione del committente fino alla conclusione della fornitura in loco. Il committente ha concesso un massimo di 30 giorni per i primi 100 pezzi di ciascun prodotto e di 60 per i pezzi rimanenti.
Il documento precisava inoltre che
La mancata indicazione dei tempi di fornitura così come il superamento dei giorni massimi concessi, comporta l'esclusione della gara d'appalto.
B. Entro il termine utile sono giunte al committente dodici offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 1'064'738.14. Nello spazio riservato all'indicazione dei tempi di fornitura del modulo d'offerta, essa ha dichiarato 9 giorni lavorativi per i primi 100 pezzi e 17 per i pezzi rimanenti.
C. a. Con rapporto del 17 settembre 2020 la sezione della logistica del DFE ha segnalato che le tempistiche indicate dalla RI 1 nel modulo d'offerta non tenevano conto del tempo trascorso a partire dall'ordinazione del committente e di conseguenza superavano in realtà i giorni lavorativi massimi concessi. Per questo motivo, con decisione del 9 dicembre 2020 il Governo ha escluso la RI 1 dalla procedura.
b. Con risoluzione del medesimo giorno, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1 in base alla sua offerta di fr. 1'359'712.50, l'unica rimasta in gara dopo l'esclusione di tutte le altre.
D. La RI 1 ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione con cui è stata esclusa dalla gara. Essa ha chiesto l'annullamento della stessa e la delibera in proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che le tempistiche indicate in offerta soddisferebbero le richieste del committente. L'aggiudicazione in favore di una ditta che ha proposto un prezzo molto più alto sarebbe sorprendente. D'altro canto, la descrizione del prodotto suggerirebbe che l'aggiudicatario fosse stato individuato già prima della gara.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il committente che ha innanzitutto eccepito la carenza di legittimazione dell'insorgente per mancanza di interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata. Nel merito, esso ha confermato il buon fondamento dell'esclusione della ricorrente, rea di aver indicato termini di consegna limitati ai soli giorni utili per la distribuzione degli schermi sul territorio, ad esclusione di quelli decorrenti dall'ordinazione del prodotto. Secondo quanto indicato dall'insorgente nel suo allegato all'offerta, il tempo previsto per la consegna dei primi 100 pezzi, a partire dall'ordinazione del prodotto, è di 56 giorni. Termine superiore al massimo stabilito dal committente.
F. La ricorrente non ha replicato.
Considerato, in diritto
1.2. In merito alla legittimazione attiva dell'insorgente, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che quando il committente non si limita a escludere uno o più concorrenti dalla gara, ma procede contemporaneamente all'aggiudicazione della commessa, l'interesse del concorrente escluso a contestare l'estromissione rimane degno di tutela soltanto nella misura in cui lo stesso insorge anche contro la decisione di delibera (STA 52.2011.526 del 28 novembre 2011 consid. 1.2). In effetti, la mancata contestazione della decisione di aggiudicazione rende privo di qualsiasi interesse pratico e attuale il gravame tendente alla riammissione in gara del ricorrente (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Ora, nella concreta fattispecie la ricorrente, che ha agito senza l'assistenza di un legale, non ha espressamente rivolto il suo ricorso anche contro la decisione del 9 dicembre 2020 (n. 6558) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1. Essa ha comunque prodotto tale risoluzione, insieme a quella di esclusione, e criticato la delibera, definendola controversa. Ha inoltre domandato di far luce sull'aggiudicazione e chiesto esplicitamente la delibera in proprio favore. La questione di sapere se l'insorgente ha validamente contestato anche la decisione di aggiudicazione e può quindi prevalersi di un interesse legittimo a impugnare la propria esclusione dalla gara può comunque rimanere indecisa, visto che, per i motivi che seguono, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta
dalle parti e in particolare dal carteggio completo concernente l'appalto, versato agli atti dal committente.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
Nell'apposito spazio del modulo d'offerta la ricorrente ha inserito le tempistiche per la fornitura dei prodotti indicando 9 giorni lavorativi per i primi 100 pezzi e 17 per i pezzi rimanenti. Come rettamente rilevato dal committente, dall'allegato C5 all'offerta emerge chiaramente che il termine di 9 giorni per la consegna dei primi 100 articoli concerne soltanto la distribuzione degli stessi. Le fasi precedenti, in particolare la fabbricazione e l'arrivo della merce in Svizzera (complessivamente 8 settimane), nonché in Ticino (1 settimana) sono infatti state menzionate separatamente. Se ne ha che l'intervallo di tempo che intercorre dall'ordinazione dei prodotti da parte del committente sino alla consegna dei primi 100 pezzi è di gran lunga superiore al massimo di 30 giorni lavorativi. La tempistica indicata era quindi inattendibile e non conforme alla regola di gara che stabiliva chiaramente che l'offerente avrebbe dovuto tenere conto del periodo intercorso dal momento dell'ordine effettuato dal committente. È pertanto senza incorrere in violazioni del diritto che la stazione appaltante ha escluso l'offerta dell'insorgente, atteso che il capitolato comminava espressamente l'esclusione delle offerte in caso di superamento dei giorni massimi concessi.
Anche qualora si ritenesse che la ricorrente abbia validamente impugnato la decisione di aggiudicazione (cfr. supra consid. 1.2), le sue censure in questo ambito sarebbero irricevibili. Infatti, essendo stata esclusa a ragione dalla gara, essa non è legittimata a contestare la delibera della commessa in favore della CO 1 (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Le critiche (soltanto abbozzate) contro la stessa non meritano pertanto di essere esaminate.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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