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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.104
Data decisione, Autorità: 10.03.2022, TRAM
Titolo: Sostegno finanziario per spese funerarie
COMUNE art. 54 LAS
Incarto n. 52.2021.104
Lugano 10 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021 del
RI 1 rappresentato dal suo RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 474) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 1 avverso la risoluzione del 20 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ ha respinto la sua domanda di sostegno finanziario alle spese funerarie della defunta madre;
ritenuto, in fatto
A. A seguito del decesso di G__________, avvenuto il 30 settembre 2019, CO 1, figlia della defunta, ha chiesto al Municipio del Comune di __________ un sostegno finanziario alle spese funerarie poste a suo carico dalla ditta Onoranze Funebri __________ SA per complessivi fr. 6'655.85, di cui 872.35 di tassa del Comune di __________ per l'uso del crematorio.
B. a. Su richiesta del Municipio, gli eredi della defunta hanno documentato la propria situazione economica. CO 1 ha trasmesso l'ultima decisione di tassazione in suo possesso (2017), dalla quale non risultavano né redditi né sostanza imponibili. Dal canto suo, S__________, anch'egli figlio di G__________, ha presentato la decisione di tassazione 2017 del Canton __________, dalla quale risultava un reddito imponibile di fr. 115'973.- e nessuna sostanza imponibile.
b. Frattanto, con decisione del 3 ottobre 2019, la Pretura di __________ ha ordinato la liquidazione in via di fallimento dell'eredità della defunta, ritenuta la rinuncia alla successione di entrambi i figli.
C. Con decisione del 20 novembre 2019 il Municipio ha respinto la domanda presentata da CO 1. Esso ha richiamato l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100) che sancisce che il Comune provvede alle spese di sepoltura dei suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire le spese, riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'Esecutivo comunale, precisato che il fatto di avere rinunciato alla successione non estingue il dovere di assistenza da parte degli eredi, ha quindi negato la concessione del contributo richiesto, alla luce della direttiva interna secondo cui tali aiuti sono rifiutati a chi possiede un reddito superiore a fr. 40'000.-.
D. Il 3 febbraio 2021 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 contro la predetta decisione municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il Comune di farsi carico delle spese di sepoltura di G__________ di fr. 6'655.85. Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 Las, la partecipazione comunale si applica unicamente nel caso di cittadini defunti nullatenenti, i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli oneri legati alle esequie del loro congiunto. Avendo nel caso concreto gli eredi rinunciato all'eredità prima della richiesta del contributo, non vi erano ragioni per negare lo stesso.
E. Contro la predetta decisione insorge ora il Comune di __________, chiedendone l'annullamento. In via subordinata chiede la modifica della risoluzione impugnata nel senso che le spese funerarie a suo carico siano limitate a fr. 4'500.-, riservata la facoltà di regresso a norma dell'art. 54 Las. Contesta l'interpretazione della predetta disposizione legale data dal Consiglio di Stato. L'onere delle spese di sepoltura incomberebbe in primo luogo ai familiari tenuti all'obbligo di mantenimento secondo il diritto civile, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano rinunciato all'eredità. In ogni caso, l'importo a carico del Comune dovrebbe essere limitato a fr. 4'500.-, cifra stabilita da una risoluzione municipale e comunicata all'associazione della Svizzera italiana Impresari Onoranze funebri (ASIIOF).
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC. Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente (cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).
Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, i figli della defunta G__________ hanno rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri.
In queste circostanze, secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza lasciare mezzi sufficienti per provvedervi. Il Municipio ha quindi a torto negato ogni contributo in questo senso. Resta tuttavia riservato il diritto di regresso nei confronti dei figli, tenuti all'obbligo di assistenza secondo il diritto di famiglia (art. 328 CC), così come prescritto dallo stesso art. 54 Las.
4.2. A questo proposito vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto stabilire, mediante direttiva o ordinanza, condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto cantonale o fissare in modo vincolante per gli amministrati l'importo massimo erogabile (art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC).
Posta questa premessa, quella emanata dal Municipio non è che una direttiva interna, volta ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) che non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b). Alla medesima ci si può comunque ispirare al fine di giudicare se effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate. A questo proposito possono tornare utili anche le direttive emanate dall'USSI in materia di riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di assistenza sociale (art. 20 Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna. Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente fr. 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020, versata agli atti dall'insorgente. Nelle cifre indicate non sono contemplate le tasse, segnatamente quelle di cremazione e locazione per sala delle cerimonie o camera mortuaria, che sono riconosciute a parte, quale supplemento.
4.3. Nel caso concreto, la figlia della defunta ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento delle spese funerarie di fr. 6'655.85, di cui fr. 872.35 di tassa di cremazione emessa dal Comune di __________ e fr. 5'783.50 di prestazioni dell'impresa di pompe funebri. Secondo questo Tribunale, soltanto il secondo importo va preso in considerazione per valutare la congruità delle prestazioni effettuate, atteso che la tassa comunale costituisce un costo fisso non negoziabile e destinato a coprire prestazioni essenziali. Come sopra ricordato, questo approccio è inoltre confermato dalle direttive emanate dall'USSI, che riconoscono il pagamento di simili tributi oltre al forfait stabilito per le spese funerarie. Le prestazioni erogate dall'impresa di pompe funebri nel caso concreto sono di gran lunga superiori agli importi fissati per direttiva sia dal Municipio, che prevede un massimo di fr. 4'500.- comprensivo di ogni spesa, sia dall'USSI, che per un funerale semplice con rito direttamente al crematorio o sale del commiato come quello in oggetto, pone un tetto di fr. 3'300.-. Alla luce di queste indicazioni, a mente di questo Tribunale appare tutto sommato congruo riconoscere per le esequie di G__________ l'importo complessivo di fr. 4'500.- come rivendicato dal ricorrente, composto di fr. 872.35 di tassa del Comune di __________ e fr. 3'627.65 di prestazioni della ditta di pompe funebri.
Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è modificato nel senso che il Comune è tenuto ad assumersi le spese funerarie di G__________ in misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la facoltà di regresso a norma dell'art. 54 Las.
La tassa di giustizia per entrambe le istanze, ridotta per tenere conto della sua parziale soccombenza, è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Vista la sua precaria situazione finanziaria, si prescinde dal porre a carico di CO 1 spese processuali. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione 20 novembre 2019 del Municipio di __________.
§§ Il Comune di __________ è tenuto ad assumersi le spese funerarie per la sepoltura di __________ in misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la facoltà di regresso a norma dell'art. 54 Las.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal Comune di __________, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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