AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.126
Data decisione, Autorità: 10.03.2022, TRAM
Titolo: Sostegno finanziario per spese funerarie
COMUNE art. 54 LAS
Incarto n. 52.2021.126
Lugano 10 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1 (titolare della ditta individuale RI 1, 6512 Giubiasco) patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 10 febbraio 2021 (n. 607) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione del 9 gennaio 2020 con cui il Municipio di __________ ha respinto la sua domanda di concessione di un aiuto finanziario per le spese funerarie della defunta S__________;
ritenuto, in fatto
A. La ditta RI 1 ha eseguito il servizio funebre di S__________, già domiciliata a __________, deceduta il 24 gennaio 2019, secondo le disposizioni da questa comunicate prima della morte.
B. Gli eredi della defunta hanno chiesto al Pretore del distretto di __________ di accertare che la rinuncia all'eredità era da ritenere presunta in applicazione dell'art. 566 cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Il 10 maggio 2019 il Pretore, considerato che la successione della defunta fosse già passiva al momento della sua apertura, ha accolto l'istanza e dichiarato giacente l'eredità di S__________. Nell'ambito della procedura di liquidazione dell'eredità in via di fallimento, l'impresa di pompe funebri ha insinuato il suo credito inoltrando due fatture, una di fr. 6'386.- e l'altra di fr. 407.-. Il 2 luglio 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha informato la ditta della chiusura della procedura per mancanza di attivi.
C. RI 1 ha quindi chiesto al Comune di __________ la concessione di un aiuto finanziario per le spese funerarie della defunta S__________. Il Municipio, con decisione del 9 gennaio 2020 ha respinto la richiesta siccome tardiva e non presentata dagli eredi della defunta, la quale ha fornito direttamente alla ditta le sue disposizioni per le esequie, soprassedendo da un funerale assistenziale. Ciò che avrebbe imposto in capo alla ditta una verifica preliminare della copertura finanziaria.
D. Il 10 febbraio 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta risoluzione municipale. Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100), la partecipazione comunale si applica unicamente nel caso di cittadini defunti nullatenenti i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli oneri legati alle esequie del loro congiunto. Nel caso concreto non spetterebbe al Comune farsi carico di queste spese, ritenuto che lo scopo della norma non è quello di garantire in senso generale l'incasso delle fatture non saldate emesse dalle ditte di onoranze funebri. Incombeva alla ditta prendere le misure necessarie a garanzia del pagamento delle proprie pretese al momento della sottoscrizione del contratto con S__________. L'istanza in oggetto non rispetterebbe inoltre i requisiti formali stabiliti dall'ordinanza municipale concernente la partecipazione del Comune alle spese di sepoltura di persone domiciliate indigenti del 29 gennaio 2014 (ordinanza).
E. Contro la predetta risoluzione insorge ora RI 1 chiedendone l'annullamento e la conseguente concessione del postulato aiuto finanziario tramite pagamento della propria fattura, tassata secondo il tariffario cantonale. Sostiene che il Governo avrebbe interpretato l'art. 54 Las in maniera troppo restrittiva, mentre tutti i presupposti per ottenere il contributo sarebbero dati. Inoltre, le condizioni fissate dall'ordinanza per l'ottenimento dell'aiuto finanziario costituirebbero ostacoli insormontabili e inconciliabili con il diritto superiore.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, che ribadisce i motivi a sostegno della decisione di negare l'aiuto finanziario.
G. Con la replica e la duplica la parte ricorrente e l'autorità di prime cure confermano le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC. Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente (cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).
Nel caso concreto, O__________ e M__________, eredi della defunta S__________, domiciliati fuori Cantone, hanno rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri. In queste circostanze, secondo l'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza lasciare mezzi sufficienti per provvedervi (circostanza chiara e incontestata) né parenti disposti ad assumersi spontaneamente tali spese. Il Municipio ha quindi a torto negato ogni intervento in questo senso. La motivazione con cui il Consiglio di Stato ha tutelato la decisione dell'esecutivo comunale non può essere seguita e appare persino contraddittoria rispetto alla sua interpretazione della norma, secondo cui il Comune è tenuto a provvedere alle spese di cittadini indigenti i cui parenti non si siano assunti spontaneamente le spese di sepoltura rinunciando ad avere relazioni con il defunto e a occuparsi delle incombenze legate alle esequie. Nel caso concreto i parenti più prossimi della defunta hanno rinunciato all'eredità e non si sono occupati dell'organizzazione del funerale. A queste ha pensato la stessa S__________, contattando l'insorgente prima del decesso. Rimproverare a quest'ultimo di non aver verificato la copertura finanziaria della defunta, mettendo in primo piano il suo rischio imprenditoriale appare insostenibile a fronte di una norma legale che impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti, riservato il regresso sui parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC.
Resta da esaminare se il Municipio poteva negare la richiesta dell'insorgente per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza.
4.1. L'ordinanza riprende il principio dell'art. 54 Las e, all'art. 1, definisce le spese funerarie e di sepoltura
a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto (salvo se in destinazione all'estero) e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
b. quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
Il Municipio ha inoltre stabilito, all'art. 3, che sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente. La richiesta, soggiunge l'art. 4, deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio. Secondo l'art. 5 dell'ordinanza, la prestazione comunale è erogata fino a un massimo del tariffario assistenziale, a condizione però che questo non superi i fr. 4'500.-. L'aiuto è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate e va destinata in primo luogo alla copertura delle tasse. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.
4.2. Il Municipio, tra gli altri motivi, ha rifiutato la richiesta dell'insorgente in quanto presentata tardivamente (oltre tre mesi dopo il funerale) e non dagli eredi della defunta. Conclusione che il Governo ha tutelato, sulla base della predetta ordinanza. Tuttavia, l'art. 54 Las che impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone simili limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto stabilire un termine di prescrizione, che né la Las né la LOC prevedono, e porre ulteriori condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto cantonale (art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC). Le predette conclusioni del Municipio non poggiano pertanto su alcuna valida base legale. Ne segue innanzitutto che la domanda, presentata poco più di un anno dopo il funerale, non può essere ritenuta tardiva. Infatti, in difetto di un termine di prescrizione stabilito dalla legge per le prestazioni uniche fondate sul diritto pubblico, si applica di principio il termine di dieci anni (cfr. STA 52.2017.481 del 13 agosto 2019 consid. 4.3 con riferimenti). In secondo luogo, per quanto riguarda la legittimazione dell'insorgente a richiedere la prestazione, si rileva che dell'obbligo per i Comuni di provvedere alle spese funerarie sancito all'art. 54 Las beneficia la successione medesima. Ciò non toglie che possa essere la ditta di pompe funebri a sollecitare la presa a carico di questi oneri, allo stesso modo di quanto potrebbe fare un parente o una persona vicina al defunto che si occupa di organizzare le esequie. Il ricorrente ha eseguito il servizio funebre secondo le disposizioni ricevute direttamente dalla defunta prima del decesso e ha un interesse al pagamento delle proprie prestazioni. Non vi sono pertanto ragioni per negargli la facoltà di richiedere l'intervento del Municipio.
5.1. A questo proposito, si rileva che per i medesimi motivi sopra indicati, nemmeno l'art. 5 dell'ordinanza costituisce una base legale sufficiente per definire in modo vincolante l'importo massimo erogabile in questo ambito. Posta questa premessa, l'ordinanza, e meglio le disposizioni che definiscono le spese funerarie riconosciute e ne fissano l'importo massimo, può quindi essere tuttalpiù considerata quale direttiva interna, volta ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) che non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b).
5.2. L'art. 5 ordinanza fissa un limite di spesa di fr. 4'500.- e rimanda a sua volta a un non meglio precisato tariffario assistenziale. Verosimilmente si tratta delle disposizioni emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020. Nelle cifre indicate non sono comprese le tasse, segnatamente quelle di cremazione e di utilizzo per sala delle cerimonie o camera mortuaria, che sono riconosciute a parte, quale supplemento. Lo stesso vale per il costo di iscrizione del loculo cinerario.
5.3. Alla luce di queste direttive dell'USSI, alle quali ci si può comunque ispirare pur non essendo vincolanti per il Tribunale, alla stregua di quelle municipali, l'importo massimo di fr. 4'500.- stabilito dal Municipio appare inidoneo a coprire in ogni situazione il minimo indispensabile per un funerale dignitoso nella misura in cui comprende pure le tasse (segnatamente di cremazione, uso camera mortuaria), che possono rivelarsi relativamente onerose. Basti pensare che nel caso concreto queste ammontano a più di fr. 1'000.-. A mente di questa Corte, trattandosi di oneri fissi non negoziabili e destinati a coprire prestazioni essenziali, le stesse non vanno prese in considerazione per valutare la congruità del costo del funerale, così come suggerito dal predetto Ufficio cantonale. Il rimborso delle stesse non dovrebbe in altre parole influire sull'ammontare riconosciuto, che deve tenere adeguatamente conto delle prestazioni effettivamente svolte e della particolarità del caso concreto.
Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata assieme a quella municipale. Gli atti sono quindi rinviati al Municipio affinché si assuma le spese funerarie di S__________, riconoscendo all'insorgente un congruo importo per le prestazioni concretamente eseguite. Esso rimborserà inoltre le tasse percepite per la cremazione, l'utilizzo della camera mortuaria e della sala delle cerimonie.
La tassa di giustizia, fissata per le due istanze di giudizio, è posta a carico del Comune (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso rifonderà inoltre all'insorgente congrue ripetibili di entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 10 febbraio 2021 del Consiglio di Stato e la decisione del 9 gennaio 2020 del Municipio di __________ sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché riconosca all'insorgente il pagamento delle spese funerarie della defunta __________ come indicato nei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del Comune di __________. Alla parte ricorrente è restituito l'anticipo versato. Il Comune rifonderà complessivamente fr. 2'000.- all'insorgente a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di ricorso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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