AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.151
Data decisione, Autorità: 10.03.2022, TRAM
Titolo: Sostegno finanziario per spese funerarie
COMUNE art. 328 CCart. 54 LAS
Incarto n. 52.2021.151
Lugano 10 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2021 della
RI 1 (titolare della ditta individuale RI 1 ), patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2021 (n. 800) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione del 9 gennaio 2020 del Municipio di __________ in materia di aiuto finanziario per le spese funerarie;
ritenuto, in fatto
A. La ditta RI 1 ha effettuato il servizio funebre di A_________, deceduto il 7 ottobre 2018, su incarico della figlia e unica erede CO 1. Per le sue prestazioni, il 13 novembre 2018 la ditta ha trasmesso all'erede del defunto la relativa fattura, per un importo di fr. 5'271.90. La stessa non ha dato seguito alle richieste di pagamento e, dopo procedura esecutiva, il 12 novembre 2019 alla ditta è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
B. Il 25 novembre 2019 RI 1 ha quindi inoltrato al Comune di __________ una richiesta di aiuto finanziario per le spese funerarie del defunto A_________. Analoga richiesta è stata presentata anche da CO 1, con scritto del 4 dicembre 2019.
C. Con decisione del 9 gennaio 2020, il Municipio del Comune di __________ ha respinto la richiesta della ditta di onoranze funebri, con la motivazione che le prestazioni sono state commissionate direttamente dagli eredi del defunto, che non avrebbero consentito una verifica della loro situazione finanziaria, e che pertanto la richiesta di pagamento andava rivolta direttamente a loro. L'autorità ha inoltre segnalato che la domanda, oltre che tardiva, non era stata presentata dagli eredi. La risoluzione è stata trasmessa in copia a CO 1, una volta che questa ha sollecitato un riscontro alla propria richiesta.
D. Il 24 febbraio 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dall'RI 1 contro la predetta risoluzione municipale. Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100), la partecipazione comunale si applica unicamente nel caso di cittadini defunti nullatenenti, i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli oneri legati alla sepoltura del loro congiunto. CO 1, non avendo rinunciato all'eredità paterna, sarebbe responsabile dei debiti della successione, tra cui i costi funerari. Di conseguenza non spetterebbe al Comune farsi carico di queste spese, ritenuto che lo scopo della norma cantonale non è quello di garantire in senso generale l'incasso delle fatture non saldate emesse dalle ditte di onoranze funebri. L'istanza in oggetto non rispetterebbe inoltre i requisiti formali stabiliti dall'ordinanza municipale concernente la partecipazione del Comune alle spese di sepoltura di persone domiciliate indigenti del 29 gennaio 2014 (ordinanza).
E. Contro la predetta risoluzione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente concessione del postulato aiuto finanziario tramite pagamento della propria fattura, tassata secondo il tariffario cantonale. Sostiene che il Governo avrebbe interpretato l'art. 54 Las in maniera troppo restrittiva, mentre tutte le condizioni per ottenere il contributo sarebbero date. Di nessun rilievo sarebbe in particolare la mancata rinuncia all'eredità da parte della figlia del defunto, in quanto la legge garantisce il diritto di regresso nei suoi confronti a beneficio del Comune. Inoltre, le condizioni poste dall'ordinanza municipale renderebbero di fatto impossibile ottenere l'aiuto finanziario. Contesta inoltre l'attribuzione di ripetibili a favore di CO 1.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, che ribadisce i motivi a sostegno della decisione di negare l'aiuto finanziario. CO 1 è invece rimasta silente.
G. Con la replica e la duplica la parte ricorrente e l'autorità di prime cure confermano le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente (cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).
3.1. Il Municipio ha innanzitutto rifiutato di farsi carico delle spese occasionate dal funerale di A_________, considerando che la pretesa andava rivolta contro gli eredi (recte l'erede), che hanno commissionato il servizio funebre. Conclusione tutelata dal Governo, secondo cui spetta a CO 1 assumersi interamente tale onere, non avendo rinunciato all'eredità.
3.2. Le spese funerarie costituiscono debiti della successione (art. 474 cpv. 2 CC, Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, II ed., Berna 2015, n. 262 segg.). Di principio è quindi il patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale, nelle quali rientra l'insieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Steinauer, op. cit. n. 262, CCR 16.2017.19 del 18 aprile 2019 con riferimenti). Come rettamente ricorda il Consiglio di Stato della sua decisione, secondo l'art. 603 cpv. 1 CC, per i debiti della successione gli eredi sono solidalmente responsabili. Ciò non si oppone tuttavia all'applicazione dell'art. 54 Las, norma di diritto pubblico che non pone condizioni oltre all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e la mancata percezione di prestazioni assistenziali cantonali. Di conseguenza, occorre considerare che laddove siano adempiuti tali presupposti e non vi siano familiari disposti ad assumersi queste spese spontaneamente, spetta al Comune accollarsele in prima battuta, riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di mantenimento secondo l'art. 328 CC. Simili circostanze si riscontrano anche laddove un erede non può, per mancanza a sua volta di disponibilità economica, sopportare i costi del servizio funebre. Infatti, contrariamente a quanto desume l'Esecutivo cantonale, la disposizione legale non esige che gli eredi abbiano rinunciato all'eredità.
3.3. Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, in particolare quella fiscale trasmessa al Municipio da CO 1, emerge che il defunto, con ultimo domicilio a __________ e non beneficiario di prestazioni assistenziali, non ha lasciato mezzi sufficienti per coprire le spese del proprio funerale. Risulta inoltre che l'unica erede non è stata in grado di provvedervi, tant'è che la procedura di incasso avviata dal ricorrente nei suoi confronti si è conclusa con un attestato di carenza beni. La tesi del Municipio, tutelata dal Governo, non può quindi essere seguita.
4.1. L'ordinanza municipale riprende il principio dell'art. 54 Las e, all'art. 1, definisce le spese funerarie e di sepoltura
a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto (salvo se in destinazione all'estero) e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
b. quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
Il Municipio ha inoltre stabilito, all'art. 3, che sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente. La richiesta, soggiunge l'art. 4, deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio. Secondo l'art. 5 dell'ordinanza, la prestazione comunale è erogata fino a un massimo del tariffario assistenziale, a condizione però che questo non superi i fr. 4'500.-. L'aiuto è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate e va destinato in primo luogo alla copertura delle tasse. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.
4.2. Il Municipio, tra gli altri motivi, ha rifiutato la richiesta dell'insorgente in quanto presentata tardivamente (oltre tre mesi dopo il funerale) e non dagli eredi della defunta. Conclusione che il Governo ha tutelato, sulla base della predetta ordinanza. Tuttavia, l'art. 54 Las che impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone simili limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto stabilire un termine di prescrizione, che né la Las né la LOC prevedono, e porre ulteriori condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto cantonale (art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC). Le predette conclusioni del Municipio non poggiano pertanto su alcuna valida base legale. Ne segue innanzitutto che la domanda, presentata poco più di un anno dopo il funerale, non può essere ritenuta tardiva. Infatti, in difetto di un termine di prescrizione stabilito dalla legge, per le prestazioni uniche fondate sul diritto pubblico si applica di principio il termine di dieci anni (cfr. STA 52.2017.481 del 13 agosto 2019 consid. 4.3 con riferimenti). In secondo luogo, per quanto riguarda la legittimazione dell'insorgente a richiedere la prestazione, si rileva che dell'obbligo per i Comuni di provvedere alle spese funerarie sancito all'art. 54 Las beneficia la successione medesima. Ciò non toglie che possa essere la ditta di pompe funebri a sollecitare la presa a carico di questi oneri, allo stesso modo di quanto potrebbe fare un parente o una persona vicina al defunto che si occupa di organizzare le esequie. Il ricorrente ha eseguito il servizio funebre secondo le disposizioni ricevute dall'erede e ha un interesse al pagamento delle proprie prestazioni. Non vi sono pertanto ragioni per negargli la facoltà di richiedere l'intervento del Municipio. Tanto più che nella presente fattispecie, pure la figlia del defunto ha inoltrato un'istanza in questo senso, d'intesa con il ricorrente. Richiesta, quest'ultima, a cui il Municipio inizialmente non ha dato seguito, limitandosi a inoltrare una copia della decisione impugnata anche all'erede, quando questa ha sollecitato un riscontro, dando così l'impressione di considerare evasa la domanda una volta per tutte. Solo dinanzi al Consiglio di Stato il Municipio ha dichiarato che la richiesta presentata da CO 1 avrebbe seguito una procedura a sé stante, dall'esito tuttavia scontato, per i medesimi motivi che hanno condotto a respingere l'istanza dell'insorgente. Dinanzi al Tribunale, infine, il Municipio produce uno scritto del 19 agosto 2020, ossia quasi contemporaneo all'inoltro della duplica dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale ha sollecitato (invano) CO 1 a presentare ulteriori documenti attestanti la situazione patrimoniale sua e del defunto, preannunciando tuttavia che la richiesta sarebbe stata comunque da respingere. Sennonché, la documentazione in possesso del Municipio permetteva fin da subito di accertare che il defunto non disponeva di mezzi sufficienti a coprire le spese del funerale. Tant'è che due mesi prima della richiesta e considerata l'inconsistenza dei valori patrimoniali della successione, l'Esecutivo comunale aveva pure rinunciato alla riscossione dei crediti erariali sino al 2018, al pari dell'autorità fiscale cantonale. Così come chiara era l'incapacità dell'erede di far fronte a questa spesa. Date queste circostanze, oltre a non poggiare su alcuna valida base legale, gli argomenti addotti dal Municipio per motivare la carenza di legittimazione dell'insorgente appaiono pretestuosi.
5.1. A questo proposito, si rileva che per i medesimi motivi sopra indicati, nemmeno l'art. 5 dell'ordinanza costituisce una base legale sufficiente per definire in modo vincolante l'importo massimo erogabile in questo ambito. Posta questa premessa, l'ordinanza, e meglio le disposizioni che definiscono le spese funerarie riconosciute e ne fissano l'importo massimo, può quindi essere tuttalpiù considerata quale direttiva interna, volta ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) che non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b).
5.2. L'art. 5 ordinanza fissa un limite di spesa di fr. 4'500.- e rimanda a sua volta a un non meglio precisato tariffario assistenziale. Verosimilmente si tratta delle direttive emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020. Nella cifra indicata non sono comprese le tasse, segnatamente quelle di cremazione e di utilizzo per sala delle cerimonie o camera mortuaria, che sono riconosciute a parte, quale supplemento. Lo stesso vale per il costo di iscrizione del loculo cinerario.
5.3. Alla luce di queste direttive dell'USSI, alle quali ci si può comunque ispirare pur non essendo vincolanti per il Tribunale, alla stregua di quelle municipali, l'importo massimo di fr. 4'500.- stabilito dal Municipio appare inidoneo a coprire in ogni situazione il minimo indispensabile per un funerale dignitoso nella misura in cui comprende pure le tasse (segnatamente di cremazione, uso camera mortuaria), che possono rivelarsi relativamente onerose. Basti pensare che nel caso concreto queste ammontano a più di fr. 1'000.-. A mente di questa Corte, trattandosi di oneri fissi non negoziabili e destinati a coprire prestazioni essenziali, le stesse non vanno prese in considerazione per valutare la congruità del costo del funerale, così come suggerito dal predetto Ufficio cantonale. Il rimborso delle stesse non dovrebbe in altre parole influire sull'ammontare riconosciuto, che deve tenere adeguatamente conto delle prestazioni effettivamente svolte e della particolarità del caso concreto.
Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata assieme a quella municipale. Gli atti sono quindi rinviati al Municipio affinché si assuma le spese funerarie di A_________, riconoscendo all'insorgente un congruo importo per le prestazioni concretamente eseguite. Esso rimborserà inoltre le tasse percepite per la cremazione, l'utilizzo della camera mortuaria e della sala delle cerimonie.
La tassa di giustizia, fissata per le due istanze di giudizio, è posta a carico del Comune (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso rifonderà inoltre all'insorgente congrue ripetibili di entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 24 febbraio 2021 del Consiglio di Stato e la decisione del 9 gennaio 2020 del Municipio di __________ sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché riconosca all'insorgente il pagamento delle spese funerarie del defunto A_________ come indicato nei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del Comune di __________. Alla parte ricorrente è restituito l'anticipo versato. Il Comune rifonderà complessivamente fr. 2'000.- all'insorgente a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di ricorso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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