AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.160
Data decisione, Autorità: 02.07.2021, TRAM
Titolo: Licenziamento dipendente comunale. Domanda di restituzione dell'effettosospensivo al ricorso
EFFETTO SOSPENSIVO art. 37 LPAMM2013art. 71 LPAMM2013
Incarto n. 52.2021.160
Lugano 2 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 1° aprile 2021 (n. 19) del presidente del Consiglio di Stato che ha respinto la sua domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso contro la decisione del 24 febbraio 2021 con cui il Municipio di CO 1 ha sciolto il suo rapporto d'impiego per il 31 marzo 2021;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è entrato alle dipendenze del Comune di CO 1 il 1° dicembre 2019 come tecnico responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dopo aver lavorato 20 anni presso l'ufficio tecnico del Comune di __________;
che il 27 ottobre 2020, a seguito di una valutazione del dipendente da parte del responsabile del personale, il periodo di prova di un anno è stato prolungato di cinque mesi dal Municipio; su richiesta dello stesso impiegato, il termine del periodo di prova è poi stato anticipato al 31 marzo 2021;
che il 15 febbraio 2021 il segretario comunale ha allestito una nuova valutazione dell'operato di RI 1, giudicandolo insufficiente;
che con decisione del 24 febbraio 2021 il Municipio ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 per il 31 marzo 2021; l'autorità di nomina ha ritenuto le sue prestazioni complessivamente insufficienti, richiamando la predetta valutazione del suo lavoro allegata alla risoluzione; a tal proposito, l'autorità di nomina ha precisato che aveva intenzione di esporgli i risultati della valutazione in occasione dell'incontro che si sarebbe dovuto tenere il giorno stesso, ma al quale il dipendente non ha partecipato avvisando il sindaco poco prima dell'orario previsto;
che il Municipio ha levato l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso al fine di evitare al Comune di dover versare, dopo la scadenza del termine di disdetta, mensilità di stipendio che in caso di rigetto dell'impugnativa rischierebbe di non recuperare;
che l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e la sua reintegra nella funzione precedentemente occupata, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame;
che, raccolte le osservazioni del Municipio, il Presidente del Governo ha respinto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, ritenendo ingiustificato far sopportare all'ente pubblico l'onere di mantenere in servizio un dipendente licenziato durante il periodo di prova, versandogli lo stipendio ed esponendo così il Comune al rischio di non riuscire a recuperare il credito nel caso in cui la decisione fosse tutelata; d'altro canto, l'interesse del dipendente licenziato a ricevere il salario apparirebbe indebolito dalla possibilità di richiedere un'indennità di disoccupazione secondo le norme della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI; RS 837.0); in caso di accoglimento del gravame e conseguente reintegra del dipendente nelle sue funzioni, il medesimo non subirebbe del resto alcun pregiudizio, avendo diritto allo stipendio arretrato;
che contro la predetta decisione governativa RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato; sostiene che alcun interesse pubblico preponderante sarebbe pregiudicato dalla restituzione dell'effetto sospensivo; per contro, l'insorgente necessita del salario per provvedere al suo mantenimento e a quello della sua famiglia; l'indennità di disoccupazione non gli è stata ancora riconosciuta e oltretutto ammonterebbe soltanto all'80% dello stipendio precedente; l'immediata esecutività della decisione gli farebbe inoltre perdere ogni possibilità di essere eventualmente reintegrato dell'organico del Comune, esponendolo alle difficoltà di trovare un nuovo impiego all'alba dei 60 anni;
che al ricorso si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;
che l'autorità di nomina ha chiesto di dichiarare il gravame irricevibile, subordinatamente di respingerlo; il ricorrente non vanterebbe alcun interesse degno di protezione all'accoglimento del ricorso: l'interesse economico fatto valere verrebbe infatti meno, dal momento che il medesimo si è rivolto alla cassa di disoccupazione; l'autorità di nomina ha inoltre escluso che l'immediata esecutività della disdetta possa compromettere una futura riassunzione dell'insorgente presso il Comune: il Municipio non ha infatti assegnato ad altri il posto in via definitiva, ma ha assunto una persona ad interim;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che la legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC): contrariamente a quanto sostenuto dal Municipio, l'insorgente ha un interesse degno di protezione a mantenere il suo rapporto di impiego nelle more della procedura e in particolare a percepire il salario, non interamente coperto dall'indennità di disoccupazione;
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, soggiunge la norma, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione; un tale provvedimento si configura quale misura provvisionale (art. 37 LPAmm);
che la revoca dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge o dall'autorità, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti; l'autorità decidente deve stabilire a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti; nell'ambito di questa valutazione, in cui dispone di un ampio margine di apprezzamento, l'autorità giudiziaria deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso motivo, essa può tenere conto dell'esito probabile del procedimento nel merito solo se appare certo (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2; 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 127 II 132 consid. 3; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3); che il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo ritenendo ingiustificato imporre al Comune di mantenere in servizio un dipendente licenziato entro il periodo di prova, con l'onere di versargli lo stipendio ed esponendo l'ente pubblico al rischio di non potere recuperare il credito nel caso in cui la decisione fosse tutelata; per contro l'interesse del ricorrente a percepire lo stipendio sarebbe affievolito dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione;
che in effetti, nelle more della procedura non appare giustificato mantenere alle dipendenze del Comune il funzionario licenziato reintegrandolo provvisoriamente nell'organico; indipendentemente dai motivi che hanno spinto l'autorità di nomina ad allontanare l'impiegato e prescindendo da una valutazione sulla liceità del provvedimento, l'interesse pubblico al buon andamento del servizio appare a questo stadio prevalente rispetto a quello dell'insorgente a continuare a lavorare;
che, nell'ottica di evitare l'instaurarsi di situazioni irreversibili o difficilmente modificabili, è inoltre pienamente sostenibile negare all'insorgente il salario fino all'emanazione del giudizio di merito; d'altro canto, come rileva il presidente del Consiglio di Stato, l'interesse dell'insorgente a percepire lo stipendio appare indebolito dalla possibilità di richiedere un'indennità di disoccupazione che gli garantirà ben l'80% del salario precedentemente percepito, di fr. 7'874.- mensili lordi;
che inoltre, dal momento che il Municipio ha espressamente dichiarato di aver assunto un dipendente soltanto ad interim per la funzione ricoperta dall'insorgente, la possibilità di reintegro nella funzione precedentemente occupata in caso di accoglimento del gravame non è preclusa;
che il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà congrue ripetibili al Comune, patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm);
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente a cui sarà restituito l'anticipo versato in eccesso. Il ricorrente verserà fr. 800.- al Comune di CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti dell'art. 93 LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster