AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.251
Data decisione, Autorità: 30.09.2024, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la trasformazione di rustici
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONERUSTICO / RUSTICI art. 24 let. a LPTart. 39 OPTart. 43a OPT
Incarto n. 52.2021.251
Lugano 30 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2021 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 26 maggio 2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la parziale ricostruzione di un rustico diroccato (part. __________, sezione Ludiano);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), vi è un rustico censito quale diroccato ricostruibile 1b nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).
ESTRATTO MAPPA N
B. a. Il 30 maggio 2018, il Municipio di Serravalle ha autorizzato l'esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza del diroccato (messa in sicurezza delle parti più pericolose, sbadacchiatura delle aperture e inserimento delle solette per il consolidamento della struttura).
b. Il 1° dicembre 2018, CO 1 ha poi presentato una domanda di costruzione ordinaria per ricostruire parzialmente il rustico (di m 5.20 x 5.80 ca.), destinandolo a un'abitazione secondaria, articolata su tre piani (cantinato, piano rialzato con tinello-cucina e primo piano con camera e bagno). Il progetto prevede in particolare di completare alcune porzioni di muratura cedute (segnatamente le parti superiori e un paio di brecce) e di riedificare il tetto crollato a due falde (con nuova struttura portante in legno e copertura in piode). A livello di facciate contempla delle modifiche ad alcune aperture esistenti, l'inserimento di una nuova finestra (0.40 x 0.80 m) sul fronte ovest (al piano rialzato) e di una feritoia (0.15 x 0.80 m) nel timpano a sud; su questo lato, al primo piano, verrà inoltre collocato un balcone-ballatoio. Il progetta prospetta poi la posa di una stufa a legna e di un impianto a gas (boiler per riscaldamento acqua) con le relative canne fumarie sul tetto. La relazione tecnica accenna inoltre alla posa di un pannello solare. Lo smaltimento delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea drenante sul fondo adiacente.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. Il 21 aprile 2020 l'istante ha successivamente inoltrato dei piani (variante riduttiva), che rinuncia alle modifiche alle aperture esistenti, mantenendo invece la nuova finestra a ovest e la feritoia nel timpano a sud (ma più piccola, ca. 0.15 x 0.50 m).
d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 108073), subordinato a determinate condizioni (riguardanti tra l'altro le rifiniture e i materiali), il 26 maggio 2020 il Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
C. Con giudizio del 5 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato (disp. 1.1). Ha inoltre disposto che CO 1 è tenuta a trasmettere un piano con l'indicazione dell'ubicazione finale del pannello solare per approvazione prima della sua posa, al Dipartimento del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp. 1.2).
In sintesi, ripercorsi i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale). Il Governo ha poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita all'impossibilità di ricostruire il diroccato. Dopo aver ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, il Governo ha essenzialmente rilevato come tale piano conceda espressamente la facoltà di ricostruire un diroccato ricostruibile 1b che, come in concreto, sarebbe parte integrante di un insieme di edifici meritevoli di conservazione e la cui ricostruzione risulterebbe necessaria (art. 11 delle relative norme di attuazione; NAPUC-PEIP), evocando in tale contesto sia la scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio federale, come pure le analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio concretamente effettuati. Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle scelte progettuali, relative in particolare alla nuova apertura a ovest, alla feritoia e al balcone, considerandoli conformi alle NAPUC-PEIP. Per il pannello solare ha invece ritenuto che la scelta della sua ubicazione potesse essere differita così come sopraindicato.
D. Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio. L'insorgente contesta anzitutto che il rustico diroccato sia parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art. 11 NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI 1 ritiene la licenza edilizia contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La ricostruzione di un diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con gli scopi dell'art. 39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in circostanze del tutto eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal senso, nega qualsiasi incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla scheda 8.5. Lamenta inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza paesaggistica del rustico e, di riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli edifici inventariati, che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del rilascio del permesso. Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte progettuali minori: in particolare, nega che siano date le condizioni eccezionali per formare la nuova apertura a ovest e la feritoia a sud (art. 15 cpv. 4 NAPUC-PEIP); inoltre, la posa dei due comignoli (per l'impianto a gas e per la stufa a legno) si porrebbe in contrasto con l'art. 15.7 NAPUC-PEIP che ne richiederebbe il raggruppamento, criticando il Governo per aver sorvolato tale aspetto.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. Con la replica e le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro dalle diverse immagini relative all'edificio allegate alla domanda di costruzione e prodotte dall'istante in licenza (cfr. sua risposta al Governo), unitamente a quelle relative ai suoi dintorni e all'intero nucleo comprese nel progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e del territorio dell'Associazione degli amici di Selvapiana (che include anche le schede con le vedute di ogni singolo edificio e/o manufatto nel villaggio; cfr. inc. EDI.2020.133 già richiamato dal Governo relativo alla parallela procedura edilizia concernente la part. __________ [incarto del Tribunale 52.2021.250], documentazione allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), esente da critiche è pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo mezzo di prova.
2.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si oppongono interessi preponderanti.
2.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il relativo rapporto d'esame dell'ARE del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei permessi in base a tale norma (cfr. RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67 citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA 52.2021.22 del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
3.2. Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE) del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP). Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP). In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è necessario che gli stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid. 5.3).
3.3. Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, pag. 3 seg.):
Edifici meritevoli di conservazione
a) Edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
Edifici diroccati non ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.
Per quanto riguarda la categoria dei rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'ARE si era chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale (cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'ARE ha invece posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti autorizzazioni e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'ARE, indicando le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di un'applicazione troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio 2002 e rapporto d'esame citato pag. 23 e 27).
3.4. In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti. Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che, nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e contestata dall'ARE con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP (inc. n. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così come auspicato dall'ARE, che nel corso della procedura ricorsuale contro il PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei casi in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici meritevoli di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011 concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle NAPUC-PEIP, pag. 12).
4.2. L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle (a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore. Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento, a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr. pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).
4.3. L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il 3 settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso nelle tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili (verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli edifici 1a, 1b e 3).
RESTITUZIONE GRAFICA IEFZE TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE IEFZE"
meritevole di conservazione
diroccato ricostruibile
diroccato non ricostruibile
già trasformato
altri edifici
Il recente rilievo del 2017 mostra come, rispetto al censimento del 1997, risultano ancora ben preservati diversi edifici meritevoli di conservazione 1a e già trasformati. Solo un paio di edifici meritevoli di conservazione 1a, a seguito di una modifica dello stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr. Rilievo 2017, tavola 02, che li designa diroccato ma meritevole di conservazione; schede di rilievo edifici n. __________ [= IEFZE __________] e n. __________ [= IEFZE __________]). Seppur in generale la porzione meglio conservata del nucleo originario è quella a sud con l'oratorio di San Giacomo (cfr. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________, __________), sussistono ancora significativi edifici meritevoli di conservazione o già trasformati anche nella parte centrale lungo il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________ sub B, 5), che permettono ancora di leggere il piccolo villaggio nel suo insieme, con i suoi elementi degni di particolare tutela (quali il sentiero principale, la mulattiera storica d'importanza regionale che risale dal nucleo di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica presenza di tre complessi abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in contiguità, la particolare disposizione del complesso delle stalle e dei fienili alle due estremità e il raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa radura a valle dell'abitato; cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag. 14 seg.).
4.4. Lo stabile oggetto della presente procedura è censito dall'IEFZE quale diroccato ricostruibile 1b (n__________; Rilievo edilizio 2017, scheda edificio n. __________ part. __________, recte: n. __________ part. __________). Lo stesso si trova nel cuore del nucleo. Esso faceva parte di uno dei tre citati complessi abitativi composto da rustici costruiti in contiguità, e meglio di quello centrale (il complesso più a valle, meglio conservato, è censito come edificio già trasformato, mentre quello più a monte è formato da tre rustici, meritevoli di conservazione 1a o diroccati ricostruibili 1b, cfr. IEFZE schede edifici __________ rispettivamente Rilievo edilizio 2017, schede edifici n. __________). In base alle analisi dello storico __________, lo stabile in questione è uno dei pochi riconducibile con sicurezza alla tipologia della "casa-torre" (XV-XVI secolo), ovvero a un edificio abitativo costituito da locali sovrapposti con sviluppo verticale. In questo modello edilizio arcaico, ad ogni livello si trovava di regola un solo locale (cantina, cucina, una o due camere e granaio nel sottotetto); i collegamenti, all'esterno, sfruttavano la pendenza del terreno e, per i piani superiori, sono assicurati da scale e ballatoi (cfr. Note storiche, pag. 24; Max Gschwend, La casa rurale nel cantone Ticino, Vol. 2., Forme di casa. Insediamenti, Basilea 1982, pag. 22 segg. e 30 segg.). Da questo profilo, secondo __________ (pag. 27), la casa numero __________ risulta la più interessante, seppur deperita. Egli descrive in particolare che la copertura (...) è perduta e le suddivisioni orizzontali interne sono state sfondate dal crollo del tetto e di un grosso albero; la muratura perimetrale tuttavia, conservata fino al timpano, consente una lettura sicura dell'edificio. Si tratta anche in questo caso di una dimora a torre, l'unica a Selvapiana costituita da quattro vani sovrapposti (…). Il piano inferiore, dove non è escluso che vi fossero delle cantine, era accessibile dal lato sud; oggi l'entrata, sia all'interno sia all'esterno, è ostruita dai detriti di crollo fin quasi al livello dell'architrave, che si riconosce appena sulla verticale del grande affresco. Nonostante le ragguardevoli dimensioni non dovevano esserci collegamenti interni: al secondo piano si accedeva dalla callaia, al terzo tramite un passaggio sospeso, costituito da una pesantissima lastra gettata sopra la stessa. La tessitura dei muri presenta grandi conci d'angolo regolari; le finestre collarini a calce (...). Questa grande casa-torre, in cui immaginiamo possa aver abitato Antoniolo, il capostipite dei notai de Silvaplana, è un edificio notevole impreziosito da un affresco ormai solo parzialmente conservato sulla parete sud; le separazioni orizzontali erano sostenute da travami e da mensole sporgenti lungo tutta la larghezza dei locali, che presentano un intonaco completo su tre piani.
Il rustico, come emerge dalla predetta descrizione, ma anche dal Rilievo 2017 (cfr. la relativa scheda) e dall'ulteriore documentazione fotografica agli atti, non è un edificio completamente andato in rovina, ma solo parzialmente diroccato (cfr. peraltro pure le immagini reperibili sul citato sito dell'Associazione amici di Selvapiana). Il suo stato non risulta sensibilmente mutato rispetto al censimento dell'IEFZE nel 1997 (cfr. la relativa scheda con foto). La sua classificazione è quindi tuttora valida ai sensi dell'art. 9.3 NAPUC-PEIP. Ancorché deteriorato e privo di tetto, risulta abbastanza integro nelle sue strutture di base. In particolare, le strutture edilizie e sagome dei muri perimetrali sono ancora sufficientemente visibili (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11 settembre 2003 consid. 3.2). Esse presentano falle tutto sommato ancora contenute, più che altro nella parte superiore (cfr. pure Note storiche, foto a pag. 27). Secondo la scheda del Rilievo 2017, questo edificio è inoltre determinante per il valore dell'insieme del nucleo: si tratta infatti di un diroccato che testimonia la seconda trilogia di edifici contigui, caratteristici di Selvapiana. La sua ricostruzione (ed eventualmente quella dei rustici adiacenti andati completamente distrutti, da valutare in base alle priorità) è importante sia per far riemergere il sentiero principale, sia per mettere maggiormente in risalto il rapporto fra l'abitato di una volta e gli estesi prati aperti.
4.5. Ferme queste premesse, contrariamente a quanto eccepisce l'RI 1 (per lo più senza peraltro confrontarsi con la predetta documentazione), occorre ritenere che in concreto sussistano quelle particolari circostanze che permettono la ricostruzione parziale del diroccato in questione in base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP. Posto che nemmeno RI 1 pretende altrimenti data la sussistenza di un criterio d'esclusione ai sensi dell'art. 10.1 NAPUC-PEIP, ben si può ammettere in particolare che l'edificio sia parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione (parziale) sia necessaria. Per il suo valore proprio e paesaggistico esso costituisce infatti una tessera decisiva per la preservazione e valorizzazione dell'insieme del nucleo di Selvapiana, così come anche indicato dall'autorità dipartimentale (cfr. risposta dell'UDC al Governo, con le osservazioni della Sezione dello sviluppo territoriale). E questo anche
4.6. A una parziale ricostruzione del diroccato in oggetto non osta inoltre il cpv. 3 dell'art. 39 OPT, che permette di rilasciare autorizzazioni in base a questa norma solo se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Tale disposizione non vieta infatti qualsiasi modifica strutturale, ma soprattutto le trasformazioni assimilabili a nuove costruzioni (come ad es. ampie sostituzioni di strutture portanti) o addirittura la totale demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio (cfr. Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). L'aspetto esterno di uno stabile non deve essere mutato al punto da vanificare lo scopo di protezione. Di converso, da questo profilo non sono considerate vietate quelle modifiche volte a ripristinare, come in concreto, qualità precedentemente andate perse (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 16 ad art. 24d e rimandi).
4.7. In conclusione - fatto salvo quanto ancora si dirà per alcune scelte progettuali minori censurate dall'RI 1 (consid. 5) e il pannello solare (consid. 6) - la licenza edilizia per la parziale ricostruzione del rustico diroccato, al fine di destinarlo a residenza secondaria, va pertanto confermata.
5.2. In concreto il progetto prevede tra l'altro di inserire una feritoia (ca. 0.15 x 0.50 m) nel timpano a sud e una nuova finestra (m 0.40 x 0.80) nella facciata ovest, al piano rialzato (cfr. facciate sud e ovest del 21 aprile 2020). Il Governo, riallacciandosi alle osservazioni dell'Autorità dipartimentale, al di là della mancata richiesta di una deroga, ha ritenuto entrambe le aperture conformi alle NAPUC-PEIP, trattandosi di elementi dedotti dalle tracce dell'edificio stesso e altri nella stessa zona. Ha in particolare rilevato come la feritoia del sottotetto, oltre ad essere una caratteristica del nucleo di Selvapiana, fosse preesistente. Anche l'altra apertura sul fronte ovest, inserita in una breccia esistente, sarebbe già esistita in origine, come si potrebbe dedurre da pilastri in sasso trovati tra le macerie (secondo le dichiarazioni dell'istante).
5.2.1. Ora, per quanto riguarda la feritoia nel timpano sud, dalla documentazione fotografica agli atti risulta effettivamente che la stessa era già presente nel rustico (cfr. in particolare fotografia facciata sud allegata alla domanda di costruzione; inoltre, Note storiche, pag. 27, fig. 7). Simili aperture, a livello del solaio, si ritrovano del resto anche in un'altra casa-torre medievale di Selvapiana, e più in generale in questa tipologia di edifici (cfr. ad es. Note storiche, pag. 25 e 28; Rilievo edilizio 2017, schede edifici n. __________; Gschwend, op.cit., pag. 53). Da questo profilo, il completamento della parte superiore della muratura del timpano riprendendo questo elemento appare quindi del tutto conforme agli art. 17 e 15.4.1 NAPUC-PEIP e, contrariamente a quanto eccepisce l'RI 1, non richiede il rilascio di una deroga ai sensi dell'art. 15.4.2 NAPUC-PEIP.
5.2.2. Una diversa conclusione s'impone per contro per la nuova finestra (0.40 x 0.80) sulla facciata ovest. Il progetto prevede la parziale ricostruzione di questo fronte, e in particolare il completamento della muratura al primo piano e di una piccola breccia al piano rialzato (cfr. piante e facciata ovest). La nuova finestra, contrariamente a quanto indicato dal Governo, non è inserita nella breccia esistente, ma più in alto, dove attualmente vi è il muro spesso ca. 0.60 m (cfr. facciata ovest e pianta piano rialzato; Note storiche, pag. 27, fig. 8 e 9). Da questo profilo, non si tratta quindi della ricostruzione di una parte di facciata che si conforma alle caratteristiche architettoniche del rustico originale, ma piuttosto della formazione di una nuova apertura in una facciata esistente, che può però essere ammessa solo con una deroga in base all'art. 15.4.2 NAPUC-PEIP. Deroga che - al di là del fatto che non è stata richiesta - non è tuttavia dato di vedere come potrebbe essere rilasciata, ritenuto che nemmeno l'istante in licenza pretende che la nuova finestra sia strettamente necessaria, ma solo che rischiarerebbe meglio la cucina (cfr. risposta al Governo, pag. 3), la quale già dispone di due finestre sul lato est (cfr. pianta piano rialzato e facciata est). Su questo punto, la licenza edilizia non può quindi essere tutelata. Alla resistente resta semmai riservata la possibilità di riproporre una variante per un'eventuale apertura più piccola all'interno della breccia, sempre che ne dimostri la preesistenza (se del caso, circostanziando meglio la semplice affermazione riferita a non meglio precisati pilastri in sasso trovati tra le macerie, cfr. sua risposta al Governo).
5.3. Il progetto prevede la posa di due canne fumarie sul tetto, uno per ogni falda, e meglio una legata alla stufa a legna e una più esile dell'impianto a gas (boiler per riscaldamento acqua). L'Autorità dipartimentale ha avallato entrambi i comignoli, limitandosi a imporre una condizione relativa al loro materiale (metallo; cfr. avviso cantonale, pag. 3). Ora, è ben vero che nel giudizio impugnato il Governo non si è confrontato con la censura dell'RI 1, che lamentava un contrasto con il principio del raggruppamento previsto dall'ultimo periodo dell'art. 15.7 NAPUC-PEIP. Tale censura è tuttavia all'evidenza infondata: questo principio, come si evince dal chiaro testo della norma, si riferisce infatti solo alle canne fumarie dei focolari, come una stufa a legna per la cucina o un camino alimentati a legna; non anche alle canne fumarie di impianti diversi, quali un boiler a gas. Considerato che nemmeno l'RI 1 pretende che i due comignoli siano altrimenti contrari all'art. 15.7 NAPUC-PEIP, anche questa eccezione va di conseguenza respinta.
Un'ultima puntualizzazione s'impone invece per il pannello solare fotovoltaico, per il quale il Governo ha imposto una singolare condizione, che chiede alla resistente di trasmettere un piano con l'indicazione della sua ubicazione finale, per approvazione prima della sua posa, al Dipartimento del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp. 1.2). E ciò nonostante tale pannello non sia contemplato dai piani di progetto (come correttamente già eccepito dall'Ufficio federale), ma solo menzionato in modo generico nella relazione tecnica e per il quale la stessa istante ha confermato di non aver ancora scelto un'ubicazione (cfr. sua risposta al Governo). Considerato che l'installazione di impianti solari nei comprensori del PUC-PEIP è chiaramente soggetta a licenza edilizia (art. 4 lett. h RLE) - e non solo a una non meglio definita approvazione previo inoltro di un piano - è manifesto che la predetta clausola di cui al disp. 1.2 non può essere tutelata e va annullata. Se la resistente vorrà collocare un simile impianto, una volta individuate le specifiche e l'ubicazione, potrà semmai ripresentare una regolare domanda di costruzione (cfr. art. 4 segg. LE e art. 8 segg. RLE).
7.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia del 26 maggio 2020 rilasciata dal Municipio è confermata, ma non in quanto riferita alla formazione della nuova finestra al piano rialzato sulla facciata ovest. Per il pannello solare vale invece quanto indicato al precedente considerando.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, ma solo nella misura del suo ridotto grado di soccombenza, ritenuto che per il resto si prescinde da un prelievo (cfr. art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). All'RI 1, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili, non essendo la procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio di Stato è annulla e riformata nel senso che la licenza edilizia del 26 maggio 2020 rilasciata dal Municipio di Serravalle a CO 1 è confermata così come indicato al consid. 7.1.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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