AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.473
Data decisione, Autorità: 27.01.2022, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Esclusione di un'offerta per prodotto non conforme
ESCLUSIONE art. 26 cpv. 1 LCPUBBart. 40 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n. 52.2021.473
Lugano 27 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2021 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 4 novembre 2021 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato alla CO 1 la commessa per la fornitura di corpi illuminanti esterni occorrenti al nuovo centro sportivo __________ previa esclusione dell'insorgente;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 aprile 2021 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e il montaggio di corpi illuminanti esterni occor
renti nell'ambito della costruzione del nuovo centro sportivo __________ (cfr. FU 62/20201, pag. 4 e successiva rettifica del 18 maggio 2021 FU 82/2021 pag. 14).
B. Entro il termine utile sono giunte al committente nove offerte di importi compresi tra fr. 236'933.85 e fr. 345'229.87. L'esame eseguito dal consulente del committente ha condotto a scartare sette offerte, tra cui quella di fr. 258'420.77 della RI 1, che ha proposto modelli di pali non conformi a quelli previsti a capitolato (non infissi) e ha barrato due posizioni sul modulo d'offerta. Il committente, valutate le uniche due offerte rimaste in gara, ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 249'200.35 è risultata la migliore ottenendo 85.50 punti. Con decisione del 4 novembre 2021 esso ha quindi comunicato alla RI 1 l'esito del concorso e i motivi della sua esclusione dalla gara.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova delibera, previa reintegra della sua offerta. Domanda pure la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che i concorrenti potevano offrire modelli di pali equivalenti a quelli menzionati nel capitolato. Il prodotto da essa offerto sarebbe conforme alle esigenze poste. In particolare si tratterebbe di pali non infissi, benché una svista nella descrizione dei prodotti allegata all'offerta potrebbe far pensare al contrario. Lo stralcio delle due posizioni sul modulo d'offerta non costituirebbe invece un motivo di esclusione, in quanto opportunamente combinato con scritte di spiegazione che giustificavano questo modo di procedere.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente che ha confermato la correttezza della propria decisione. Dalle schede tecniche allegate all'offerta dell'insorgente era desumibile che i pali proposti fossero infissi e quindi di tipo diverso rispetto a quelli richiesti. Inoltre, la barratura di alcune posizioni del modulo d'offerta costituisce una manipolazione inammissibile dei documenti di gara che impone l'esclusione dell'insorgente senza che ciò configuri formalismo eccessivo.
E. L'aggiudicataria si è rimessa al giudizio del Tribunale, osservando che la ricorrente non ha mosso precise critiche verso la delibera in suo favore, ma ha diretto il suo gravame unicamente contro la propria esclusione. Di conseguenza, nella misura in cui assegna la commessa alla CO 1, la decisione sarebbe passata in giudicato.
F. L'11 gennaio 2022 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso la replica dell'insorgente dall'incarto siccome tardiva.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1, ciò che l'insorgente ha fatto chiedendo l'annullamento dell'intera decisione e il rinvio degli atti al committente per nuova delibera, le potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la decisione di esclusione (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 4 cpv. 4 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3.1. Nel caso concreto, il modulo d'offerta forniva i dettagli tecnici dei corpi illuminanti richiesti, per ognuno dei tre campi da calcio, alle pos. 502.611.120, 502.611.140 e 502.611.160. Queste prevedevano la posa di sei candelabri di altezza rispettivamente di 18 m (campo 1), 16 m (campo 2) e 14 m (campo 3). Precisavano inoltre che:
I pali di sostegno dovranno essere muniti di apposita scala di ispezione (a partire da 3 m) e fissaggio di tipo a flangia e non infisso.
I concorrenti dovevano poi completare il modulo d'offerta indicando, tra le altre cose, il modello di palo in acciaio proposto, equivalente a quello indicato (cfr. pos. 574.181.005/009 per quanto attiene al campo 1, 574.181.011/012 per il campo 2, 574.181.015/016 per il campo 3), il prezzo unitario e quello finale.
3.2. L'insorgente ha indicato il modello __________ TF180P per il campo da calcio 1, il modello __________ TF 160P per il campo da calcio 2 e il __________ TF 140P per il terzo campo. Ha quindi allegato tre offerte della ditta fornitrice dei pali __________ s.r.l., una per ogni modello di palo proposto (TF 140P, TF 160P, TF 180P), in cui il fusto degli stessi è così descritto:
Di forma troncoconica a sezione poligonale realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegata a freddo e saldato longitudinalmente. La saldatura è eseguita con procedimento omologato dall'Istituto Italiano della Saldatura. Il fusto è composto da 2 tronchi da accoppiare in sito mediante sovrapposizione ad incastro. Il tronco di base è predisposto per l'infissione diretta nel plinto di fondazione ed è dotato di foro ingresso cavi e piastrina di messa a terra.
Questi documenti esponevano poi in una tabella le dimensioni dei pali, tra cui l'altezza e il diametro, lasciando tuttavia vuota la casella corrispondente alla misura della piastra di base.
3.3. Sulla scorta di queste informazioni, il committente ha escluso l'insorgente dalla gara, ritenendo il modello di pali offerto non conforme alle esigenze del capitolato. Gli atti di gara, ha soggiunto, richiedevano espressamente pali non infissi, ossia piloni con piastra base che per essere ancorati a terra necessitano di un basamento con relativa struttura di fissaggio predisposta con sistema flangia contro flangia. Al contrario dei pali che per una loro parte sono, appunto, infissi in un plinto di fondazione nel terreno per circa 2/3 metri.
3.4. La conclusione a cui è giunto il committente va esente da critiche. La documentazione allegata all'offerta attestava infatti che i pali offerti erano infissi. Nessun'altra indicazione lasciava intendere si trattasse invece di un prodotto da fissare a terra con un sistema flangia contro flangia. Di sicuro non la lettera P, contenuta nella sigla dei modelli offerti (TF 140/160/180P), stante a indicare, secondo l'insorgente, la presenza di una piastra, informazione che, per quanto plausibile, non si può pretendere fosse nota all'ente appaltante. D'altro canto, la mancata indicazione delle dimensioni della piastra di base portava piuttosto a pensare che questa non fosse affatto prevista. Alla luce di questi dati e in assenza di altri elementi che potessero far pensare a una svista nella presentazione del prodotto, il committente non era tenuto a interpellare l'insorgente per ottenere chiarimenti su quanto proposto. Che possa essersi trattato di un errore da parte della ditta fornitrice non giova alla ricorrente, a cui spettava assicurarsi che la documentazione da essa inviata fosse completa, corretta e comprensibile, in modo tale da permettere al committente di valutare l'offerta senza particolari indagini. L'offerta, così come presentata, risultava difforme dalle esigenze poste dalla committenza su un punto essenziale. L'esclusione della stessa è pertanto pienamente sostenibile e non viola il divieto di formalismo eccessivo. In quanto rivolto contro l'esclusione dalla gara, il ricorso va quindi disatteso senza che occorra esaminare le ulteriori censure dell'insorgente.
Esclusa a ragione dalla gara, l'insorgente, priva di possibilità di ottenere la commessa, non è legittimata a contestare l'aggiudicazione in favore della CO 1. Il ricorso va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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