AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.1
Data decisione, Autorità: 09.03.2023, TRAM
Titolo: Ricorso per denegata giustizia
DIRITTO DI ESSERE SENTITO art. 29 COSTart. 67 LPAMM2013
RI 1
Incarto n. 52.2022.1
Lugano 9 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 24 novembre 2021 (n. 5732) del Consiglio di Stato che ha respinto la loro impugnativa per ritardata e denegata giustizia avverso l'operato del Municipio di Losone;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario di un fondo (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________, che confina a ovest con la part. __________ (appartenente alla figlia RI 2) e a est con il mapp. __________ (di CO 1, proprietaria anche della part. __________). Su quest'ultimo fondo (part. __________) vi è un edificio con due corti, collegate a pian terreno da un sottopasso (galleria): una corte è rivolta verso vicolo __________ (sud), l'altra è accessibile da __________ (nord).
ESTRATTO MAPPA
b. A seguito di vicissitudini che non occorre illustrare, il 1° dicembre 2020, RI 1 e RI 2 hanno segnalato all'Ufficio tecnico comunale (UTC) l'esecuzione di diversi interventi (a loro dire non sorretti da alcun titolo autorizzativo) sui fondi di CO 1, segnatamente sulla part. __________. In particolare, hanno censurato la posa dei seguenti manufatti, che ostruirebbero il loro diritto di passo:
(a) nella corte sud, una palizzata lungo il confine con la part. __________ e
(b) un cancello con una recinzione lungo il confine con il mapp. __________, nonché
(c) un ulteriore cancello all'uscita del sottopasso, verso la corte nord.
Inoltre, hanno eccepito:
(d) l'abbassamento del livello del terreno naturale della corte sud;
(e) la piantumazione di alberi a una distanza inferiore a quella legale minima;
(f) l'innalzamento del tetto dell'edificio;
(g) la costruzione di un balcone (sottotetto) che sporge sul loro fondo.
Relativamente a questo stesso fondo (part. __________) e ad altri adiacenti hanno infine lamentato:
(h) lo scarico, sulla part. __________, delle acque delle grondaie dei tetti vicini (part. __________, __________, __________ e __________);
(i) la presenza di una porta d'accesso alla part. __________ dalle nostre scale del fondo part. __________.
Hanno quindi chiesto all'autorità comunale di verificare gli incarti edilizi relativi a questi fondi e chiarire le incongruenze e anomalie sopraesposte. L'istanza è stata sollecitata il 3 marzo e il 6 aprile 2021.
c. Dopo aver accertato l'esecuzione di interventi edili sprovvisti di licenza edilizia, in particolare la posa di alcuni pannelli di cinta tra i mapp. __________ e __________, il 20 aprile 2021 l'UTC ha invitato CO 1 a collaborare ai fini dell'accertamento della legittimità delle opere, presentando eventuali autorizzazioni o promuovendo entro 30 giorni l'avvio di una procedura di rilascio di un permesso di costruzione in sanatoria. Ha inoltre constatato che il canale di gronda dell'edificio sulla part. __________ (lato corte interna) era collegato alla canalizzazione del mapp. __________, invitandola a produrre un piano delle canalizzazioni aggiornato.
d. A seguito di un sollecito dei segnalanti, il 25 maggio 2021 l'UTC ha loro comunicato di essersi subito attivato dopo il loro esposto, ricordando in particolare lo scritto già inviato a CO 1 per la posa abusiva di recinzione e costrutto in legno.
e. Il 14 luglio 2021, preso atto che CO 1 non aveva tuttavia dato seguito alla richiesta, l'UTC l'ha ulteriormente invitata a presentare, entro 15 giorni, una domanda di costruzione a posteriori o a comprovare la legittimità delle opere contestate.
B. Nel frattempo, il 5 luglio 2021, RI 1 e RI 2 (unitamente al fratello __________) si sono rivolti al Governo con un ricorso per ritardata e denegata giustizia contro l'inazione del Municipio. In via principale e prioritaria, hanno segnatamente chiesto che:
Al Municipio è fatto ordine di far rimuovere (..) alla proprietaria del fondo __________, con effetto immediato [o, in via secondaria, entro un termine da stabilire], il costrutto e i pali in legno con la relativa recinzione, come pure di far spostare interamente sul proprio fondo __________ il canale di gronda del tetto, lato corte interna, collegato senza autorizzazione alla canalizzazione del fondo __________;
Il Municipio è ritenuto competente per trattare ed evadere le richieste dell'esposto 1.12.2020 (..) in quanto rilevanti del diritto pubblico (applicazione della legge edilizia), in particolare accertare se per le anomalie segnalate sono state presentate le necessarie domande di costruzione e di inviarne copia (..);
Al Municipio è fatto ordine di dar seguito, entro un termine da stabilire, alle richieste dell'esposto degli istanti (..);
Le medesime richieste sono state formulate in via subordinata, mediante un'istanza di intervento.
C. Con giudizio del 24 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso inoltratogli.
Ammessa la ricevibilità in ordine dell'impugnativa per denegata o ritardata giustizia (in quanto inoltrata da RI 1 e RI 2) - ma non dell'istanza d'intervento (poiché rimedio di diritto sussidiario) - il Governo ha anzitutto ritenuto inammissibile ogni obiezione volta a chiarire la portata del diritto di passo (della part. __________ sul mapp. __________) o richiesta di ripristino (posto che un'eventuale violazione del diritto andrebbe di principio accertata nell'ambito della procedura di rilascio della licenza). Nel merito, ha poi negato che il Municipio fosse incorso in un diniego di giustizia formale. Ha in particolare considerato che, mediante la citata ingiunzione del 20 aprile 2021, l'autorità comunale si fosse attivata in un lasso di tempo ancora adeguato. Ingiunzione, sollecitata il 14 luglio 2021, a cui avrebbe peraltro recentemente fatto seguito l'avvio di una procedura edilizia. Infine, quanto alle ulteriori doglianze riferite ad interventi operati in passato al mapp. __________, il Governo si è limitato a rilevare all'occasione che i ricorrenti avrebbero di principio accesso alla documentazione ancora in possesso dell'autorità comunale, che riguarda i fondi di loro spettanza.
D. Contro tale giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale e prioritaria, che il loro ricorso per ritardata/denegata giustizia inoltrato al Governo contro l'inazione del Municipio sia accolto interamente; in via secondaria, che lo sia almeno parzialmente. In via subordinata, formulano un petitum essenzialmente analogo - suddiviso in richieste in via prioritaria, secondaria o ulteriormente secondaria - in cui postulano anche che al Municipio sia fatto ordine di accertare se per le anomalie segnalate nell'esposto 1.12.2020 sono state presentate le necessarie domande di costruzione e di inviarne copia (...). A dipendenza dell'esito, presentano diverse domande di ripartizione degli oneri processuali. In estrema sintesi, dopo aver riepilogato il contenuto del loro ricorso al Governo (avente per scopo di indurre il Municipio a portare avanti la procedura edilizia a posteriori per il pannello e la recinzione a confine con la part. __________ e a procedere alla verifica della legittimità delle altre opere contestate), gli insorgenti lamentano in sostanza come l'Autorità locale (a cui rimproverano anche una disparità di trattamento) non avrebbe in realtà ancora dato seguito alle loro diverse richieste: da cui la fondatezza del loro ricorso per ritardata e denegata giustizia.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione degli enti locali (SEL) si è limitata ad indicare di non aver alcuna considerazione da esporre. A medesima conclusione è giunto l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC). Il Municipio difende invece il suo operato, precisando inoltre che nel frattempo la vicina ha presentato una domanda di costruzione (notifica) per la posa di un divisorio lungo il confine tra il mapp. __________ e __________. Dal canto suo CO 1 rinuncia a formulare conclusioni, essendo in discussione il solo operato del Municipio.
F. Con la replica e le dupliche, i ricorrenti e le altre parti si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio (ad eccezione del Governo, rimasto silente).
G. Degli ulteriori scritti dei ricorrenti e delle relative osservazioni del Municipio e di CO 1 si dirà all'occorrenza nel seguito. Non viene per contro considerato l'ultimo ulteriore scritto del 6 marzo 2023 dei ricorrenti relativo agli aggiornamenti di un'altra procedura e di documenti perlopiù già agli atti.
Considerato, in diritto
1.2. Di principio è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; STA 50.2019.6 del 31 luglio 2019, 52.2013.509 del 25 febbraio 2014 e rimandi). Le decisioni del Municipio di rilascio o rifiuto di una licenza edilizia, rispettivamente quelle che ne attestano o meno l'esistenza su domanda di accertamento (cfr. art. 63 cpv. 1 LPAmm), possono essere impugnate dinnanzi al Governo da coloro che sono particolarmente toccati dalla decisione e hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento (cfr. art. 63 cpv. 2, 65 cpv. 1 LPAmm e 21 cpv. 2 LE; STA 52.2013.509 citata; inoltre: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2, 52.2018.487 del 19 novembre 2019 consid. 2.2 e rinvii). Nella fattispecie, è manifesto che gli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle immediate adiacenze, sono portatori di un interesse diretto, personale e concreto a impedire che, a ridosso dei loro terreni, vengano eseguiti interventi già solo suscettibili di alterare in misura apprezzabile lo stato fisico dei luoghi del nucleo su cui s'affacciano. Agli stessi va quindi riconosciuta la legittimazione attiva.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti prodotti dalle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le ulteriori prove sollecitate dai ricorrenti non appaiono atte a portare altri elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Oggetto della lite è unicamente il quesito di sapere se il Governo abbia, a ragione o erroneamente, respinto in quanto ricevibile il gravame per ritardata e denegata giustizia nei confronti del Municipio di Losone.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a).
4.1. Di principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020, in RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). In caso di reclamo del vicino, il Municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile (art. 63 cpv. 1 LPAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata è sorretta da un valido permesso (cfr. STA 52.2003.10 del 10 aprile 2003 consid. 2.1; cfr. pure STA 52.2013.509 citata). In caso di difformità, esso deve sollecitare il proprietario ad avviare una procedura di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 3). Di regola, l'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una violazione del diritto materiale va infatti esperito nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in cui una violazione è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile; cfr. tra tante, STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3.1 e rinvii). Ove ne siano dati i presupposti, l'Esecutivo comunale può inoltre far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE; cfr. ad es. STA 52.2018.332 del 23 aprile 2018 consid. 3) e ordinare, se del caso, le opportune misure di ripristino (art. 43 LE; tra tante, STA 52.2017.634 citata consid. 3).
4.2. Se il Municipio, sollecitato dal reclamo di un vicino, omette di pronunciarsi, con decisione impugnabile, in merito alla conformità dell'opera realizzata per rapporto alla licenza edilizia, incorre in un diniego di giustizia. Contro l'inazione dell'autorità comunale può essere adito il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso e non quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 67 LPAmm). Analogamente, è data facoltà di adire il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia edilizia (art. 21 LE), qualora il Municipio, accertata la difformità di un'opera edilizia per rapporto alla licenza, ometta di statuire con decisione impugnabile sulla richiesta di un vicino di ordinare la sospensione dei lavori o la demolizione delle opere realizzate abusivamente (cfr. STA 52.2003.10 citata consid. 2.1).
Sta di fatto che, nel momento in cui hanno presentato il loro gravame per denegata giustizia - diversamente da quanto concluso dal Consiglio di Stato - il Municipio non si era ancora pronunciato con decisione impugnabile sui diversi interventi censurati dai ricorrenti, accertando segnatamente se gli stessi siano o non sorretti da un'autorizzazione. Tanto meno risulta che abbia formalmente declinato la sua competenza a statuire su una o più questioni, poiché di competenza del giudice civile. Aspetto a cui ha invero accennato l'UTC, ma in modo del tutto generico, nel suo scritto del 25 maggio 2021. Nonostante gli ulteriori solleciti dei ricorrenti, all'omissione non è stato posto rimedio nemmeno in seguito, nel corso della procedura ricorsuale. Chiaramente insufficiente è in particolare il generico accenno del Municipio al Governo, secondo cui le anomalie sollevate (...) si ricollegano in gran parte ai lavori di riattazione formalmente autorizzati e realizzati negli anni '70 (cfr. risposta pag. 3). Irrilevante è poi la procedura edilizia evocata in questa sede, che la proprietaria della part. __________ avrebbe avviato il 24 dicembre 2021 per la posa di un divisorio a confine con la part. __________ (cfr. risposta): tale procedimento non riguarda infatti nessuna delle opere denunciate, ma un altro nuovo manufatto (non ancora collocato). Tant'è che, stando agli ultimi atti prodotti dagli insorgenti, solo di recente l'Autorità comunale ha promosso d'ufficio (in forma coatta) una procedura edilizia in sanatoria per la separazione in legno a confine con la part. __________ (con la puntualizzazione che tale istanza non riguarda apparentemente l'intera opera di cinta denunciata (a), ma solo un pannello largo ca. 1 m; cfr. scritto del 23 gennaio 2023 e relativo plico doc. 15 allegato con notifica del 18 gennaio 2023 e opposizione del 21 gennaio 2023 pag. 3). In queste circostanze, forza è constatare che il Municipio è effettivamente incorso in un diniego di giustizia formale. L'opposta conclusione a cui è giunto il Governo - senza confrontarsi con i suddetti aspetti e limitandosi per il resto a evocare genericamente il diritto di accesso agli atti dei ricorrenti
6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Ai ricorrenti, che non si sono avvalsi di un legale, non vengono assegnate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 24 novembre 2021 (n. 5732) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono trasmessi al Municipio di Losone affinché si pronunci senza indugio sull'istanza del 1° dicembre 2020 di RI 1 e RI 2, così come indicato nei considerandi.
Non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili. Ai ricorrenti è retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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