AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.69
Data decisione, Autorità: 01.09.2022, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Esclusione per inidoneità (qualifiche delle persone chiave)
CRITERIO DI IDONEITÀESCLUSIONE art. 21 cpv. 1 LCPUBBart. 10 cpv. 1 let. c RLCPUBB
Incarti n. 52.2022.69 52.2022.70
Lugano 1 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione del 16 febbraio 2022 (n. 758) del Consiglio di Stato che l'ha esclusa dalla procedura di aggiudicazione della commessa pubblica concernente il mandato di organizzazione, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2024, di una piattaforma "Atelier tecniche ricerca impiego" per persone in cerca di impiego iscritte al servizio pubblico di collocamento (lotto __________);
la decisione del 16 febbraio 2022 (n. 757) del Consiglio di Stato che ha aggiudicato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 novembre 2021 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) nonché impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato di organizzazione di provvedimenti del mercato del lavoro, e meglio di una piattaforma "Atelier tecniche ricerca impiego" per persone in cerca di impiego iscritte al servizio pubblico di collocamento (FU 217/2021 pag. 4 segg.).
La commessa era suddivisa in due lotti: lotto 2022/4/1 "" e lotto 2022/4/2 "".
La documentazione di gara annunciava, tra i criteri di idoneità, i requisiti richiesti in capo alle persone con funzioni chiave. Tra questi, i collaboratori specialisti previsti dall'offerente per l'erogazione della misura dovevano soddisfare le seguenti esigenze (bando di concorso, punto 18.1, n. I.2):
sono in possesso di un AFC o di un titolo equivalente;
hanno assolto una formazione di base o una formazione continua nel campo della didattica per adulti con il conseguimento come minimo del certificato FSEA di livello 1 (rispettivamente essere disponibili a conseguirlo entro un anno dall'inizio dell'erogazione delle prestazioni);
esperienza professionale di almeno 5 anni, di cui almeno 2 anni nel campo della transizione di carriera.
Il bando di concorso prevedeva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerta con il miglior rapporto tra prezzo e qualità. Per quanto attiene alla valutazione dell'aspetto qualitativo, il documento annunciava, nella tabella di seguito riportata, i seguenti criteri di aggiudicazione, a cui corrispondeva un massimo di 300 punti. Il committente ha inoltre stabilito che le offerte che non avessero raggiunto il minimo di 210 punti non sarebbero state considerate (capitolato, punto 18.2):
Nr.
Criterio di aggiudicazione
Ponderazione
Punteggio massimo raggiungibile
Organizzazione aziendale
27%
80
Concetto
40%
120
Referenze
13%
40
Infrastruttura
15%
45
Progettazione
5%
15
Totale
100%
300
B. Per quanto attiene al lotto Locarnese, sono giunte al committente due offerte: quella della RI 1, di fr. 4'746'713.22 e quella della CO 1, di fr. 6'496'844.84.
C. Dopo l'apertura delle offerte, il committente ha convocato la RI 1 a un incontro, che si è tenuto il 4 febbraio 2022. In quell'occasione, la stazione appaltante ha segnalato che la documentazione presentata dalla RI 1 presentava una forte similitudine con il concetto di un altro ente. Interpellata in proposito, la ditta ha negato di aver stretto accordi per l'utilizzo di materiale progettuale di terzi e ha dichiarato che la propria offerta è originale.
D. Con decisione del 16 febbraio 2022 il committente ha escluso dalla procedura l'offerta della RI 1, ritenendo una collaboratrice non idonea secondo i criteri posti dal bando di concorso. Inoltre, ha rimproverato all'offerente la carenza di carattere originale del concetto del mandato, che presentava importanti similitudini con l'offerta insinuata da un altro ente nell'ambito di un precedente concorso. L'offerta non raggiungerebbe in ogni caso il punteggio minimo fissato dalle regole di gara. Con separata decisione del medesimo giorno, il committente ha aggiudicato la commessa allaCO 1.
E. Con due distinti ricorsi la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro le predette decisioni, chiedendone l'annullamento con medesimi argomenti. Domanda quindi il rinvio degli atti al committente per nuova decisione di aggiudicazione, previa valutazione delle offerte. Postula pure la concessione dell'effetto sospensivo ai gravami. La ricorrente contesta i motivi a sostegno dell'esclusione della propria offerta; in primo luogo critica il rimprovero di inidoneità mosso nei confronti di S__________, indicata con la funzione di e-tutor: questo ruolo non corrisponderebbe a quello di formatore e non necessiterebbe pertanto il possesso dei requisiti di formazione e di esperienza richiesti dal bando di concorso. S__________ disporrebbe comunque della formazione minima richiesta (attestato federale di capacità; AFC). Inoltre, sostiene che la proposta presentata sarebbe innovativa e originale, sviluppata ex novo da L__________, socio e presidente della gerenza di RI 1. Il progetto, al quale hanno lavorato anche P__________ e D__________, non deriverebbe dall'utilizzo di documentazione o materiale altrui, benché P__________ lavori anche per la fondazione E__________, ente che si è aggiudicato la stessa commessa per un altro lotto nel luglio 2021. Infine, eccepisce la carenza di motivazione della decisione in relazione al punteggio assegnato alla propria offerta, che non raggiungerebbe il minimo previsto per entrare in considerazione.
F. All'accoglimento dei ricorsi e della domanda di concessione dell'effetto sospensivo si oppone il committente sostenendo che le regole di gara, rimaste incontestate, ponevano precisi criteri di idoneità in capo all'e-tutor, tra le cui mansioni vi sono anche compiti di formazione, che non risultano soddisfatti dal personale proposto dall'insorgente. Inoltre, conferma che l'offerta presenta similitudini imbarazzanti con quella di un ente che si è aggiudicato un lotto nel precedente bando di concorso, quali copiature di interi testi allegati. Il plagio comprometterebbe un'efficace concorrenza, nonché il necessario rapporto di fiducia con il committente e renderebbe inidonea l'offerta. Sostiene infine che le decisioni sono sufficientemente motivate.
G. Pure l'aggiudicataria ha avversato le tesi dell'insorgente e alla domanda cautelare. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, in appresso.
H. a. Il 28 marzo 2022 il giudice delegato del Tribunale ha ordinato la congiunzione delle istruttorie delle due cause (inc. 52.2022.69/70) e parzialmente accolto le domande di conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi, concedendo al committente di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino al giudizio di merito.
b. Con decreto del 12 aprile 2022 il giudice delegato ha statuito sulla richiesta di accesso agli atti dell'insorgente, accogliendola solo parzialmente.
I. Con il successivo scambio di allegati, le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
J. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I documenti prodotti dalle parti, in particolare il carteggio completo trasmesso dal committente, permettono al Tribunale di giungere a un giudizio in piena cognizione di causa. Non occorre assumere altre prove, segnatamente non serve sentire quali testi P__________ e L__________: le circostanze che hanno condotto all'esclusione dell'offerta dell'insorgente sono sufficientemente chiare.
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
3.1. Nel caso concreto, il bando di concorso, premessa l'importanza delle risorse umane per il successo delle misure a favore delle persone in cerca di impiego, definiva i profili richiesti. La lista non era esaustiva; gli offerenti potevano proporre altri ruoli professionali non menzionati nel bando, previa descrizione della posizione con i relativi compiti in un'apposita rubrica (cfr. bando di concorso, pag. 20 e 21, punti 13.1-13.2). L'elenco delle figure professionali previste dal committente comprendeva: il responsabile della misura, i collaboratori specialisti, i formatori esterni, il collaboratore responsabile della qualità e i collaboratori amministrativi (bando, punti 13.2.1 segg.). Per quanto attiene ai collaboratori specialisti, il committente ha previsto quanto segue (bando, punti 13.2.2 segg.):
13.2.2. Collaboratori specialisti
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è necessario un mix di collaboratori specialisti esperti:
a) nell'integrazione di persone in cerca d'impiego sul mercato del lavoro;
b) nelle tecniche di selezione, lo sviluppo, il collocamento e la consulenza del personale;
c) nelle attività di formazione.
13.2.2.1. Compiti (non esaustivo)
I compiti di competenza del collaboratore specialista sono:
a) Definire un percorso in misura personalizzato in funzione delle esigenze del partecipante volte a reinserirsi sul mercato del lavoro.
b) Realizzare o sostenere il partecipante nella realizzazione del dossier di candidatura.
c) Erogare la formazione TRI
d) Condurre i colloqui individuali con le PCI (colloquio d'entrata, colloquio intermedi, colloquio finale).
e) Sostenere il partecipante in modo individuale e specifico e nello sviluppo di un piano d'azione coerente agli obiettivi di partecipazione alla misura e agli obiettivi stabiliti dal CP URC.
f) Approfondire concetti in ambito TIC/digitale per favorire l'acquisizione della cittadinanza digitale.
g) Svolgere differenti ruoli in base alla situazione specifica: tutor per gli utenti che utilizzano la piattaforma, coach nell'organizzare e seguire il singolo partecipante durante la misura, formatore nella gestione/erogazione di momenti formativi, ecc.
h) Redigere il rapporto finale.
i) Essere la persona di riferimento per il CP URC.
13.2.2.2. Profilo
Tutti i collaboratori specialisti devono corrispondere al seguente profilo:
a) Essere in possesso al minimo di un AFC o titolo equivalente.
b) Avere assolto una formazione di base o una formazione continua nel campo della didattica per adulti e avere conseguito al minimo il certificato FSEA di livello 1 (rispettivamente essere disponibili a conseguirlo entro un anno dall'inizio dell'erogazione delle prestazioni); i diplomi e i certificati conseguiti all'estero, possono esser presi in considerazione solo se certificati da attestazione di equipollenza con il certificato FSEA validata. Questa responsabilità non spetta al committente.
c) Esperienza professionale di almeno 5 anni, di cui almeno 2 anni nel capo della transizione di carriera.
d) Possedere un'approfondita conoscenza dell'attuale MdL e in particolare di quello ticinese nonché il sistema educativo svizzero.
e) Possedere conoscenze in ambito TIC e digitale per supportare adeguatamente i partecipanti.
f) Avere esperienza e facilità nel gestire rapporti interpersonali con persone di estrazione sociale e culturale diversa.
Sono auspicate competenze sociali e personali che facilitano lo svolgimento delle attività: capacità di lavorare in gruppo, saper comunicare, resistenza, empatia, flessibilità, senso critico e spirito d'osservazione, capacità di affrontare questioni relative alle capacità personali o questioni delicate, nonché l'attitudine di tenere in considerazione le capacità dei partecipanti per rapporto alle esigenze del mercato del lavoro.
I criteri di idoneità esatti in capo al personale erano poi ripresi in una tabella al punto 18.1 del bando di concorso, come esposto, per quanto qui interessa, in narrativa (cfr. supra, consid. A).
3.2. L'insorgente, nella propria offerta, ha proposto diverse figure professionali. Oltre ai due membri di direzione (L__________ e P__________) e una vice direttrice (), ha previsto una responsabile della qualità, due formatori specializzati (team leader), quattro formatori e un'e-tutor (S). Completano infine l'organico due impiegati amministrativi.
Per quanto attiene alla figura dell'e-tutor, designazione non prevista nel bando di concorso, il mansionario allegato all'offerta dell'insorgente descrive così la funzione:
Denominazione della funzione:
e-tutor / Formatore/trice junior (e-T)
Dipendenza gerarchica:
Team Leader in prima istanza / Responsabile Misura
Sostituto/a:
Formatori/trice/Coach del Team
Obiettivo generale:
L'e-Tutor opera, su mandato del/della TL, a supporto del collaboratore specialista nel rispetto dei processi relativi all'area e al team di pertinenza secondo i vincoli e le direttive del mandante (convenzione).
Responsabilità e compiti generali:
· È di supporto al collaboratore specialista/formatore senior durante l'erogazione delle formazioni · È il punto di riferimento per i partecipanti che seguono le formazioni da remoto per ogni difficoltà tecnica che dovessero riscontrare · Garantisce il funzionamento degli strumenti didattici informatici e se necessario interviene per risolvere problemi di natura tecnica/informatica · In coordinamento con il collaboratore specialista/formatore senior, eroga la formazione TRI · Fornisce al collaboratore specialista/formatore senior un rapporto dettagliato sulla formazione erogata sia a livello globale che per ogni partecipante alla formazione · In collaborazione con il segretariato, gestisce gli accessi alle piattaforme didattiche digitali · In coordinamento con il collaboratore specialista/formatore senior, sostiene il partecipante in modo individuale e specifico come anche nello sviluppo di un piano d'azione coerente agli obiettivi di partecipazione alla misura e agli obiettivi stabiliti dal CP URC · In coordinamento con il collaboratore specialista/formatore senior, è di supporto al partecipante nella realizzazione del dossier di candidatura
Compiti supplementari:
· partecipa a momenti di riflessione andragogica con il team sull'andamento delle attività · applica e riconosce il SGQ interno e si attiva in incontri di intervisione tra pari · evidenzia al proprio TL i propri bisogni formativi, motivandoli in funzione delle esigenze aziendali · si attiva e rende disponibile il proprio know-how acquisito all'interno dell'azienda e lo rende disponibile tramite report e/o presentazioni pubbliche · si aggiorna sulla realtà economica del territorio e sulle esigenze reali dei datori di lavoro/aziende · si attiva personalmente per creare una rete di contatti nell'ambito del proprio mandato
Vincoli, restrizioni e obblighi particolari
· Modello EduQua · Politiche aziendali della formazione · Politiche aziendali per la qualità
Processi correlati:
· Conoscenza dei processi del settore/team di pertinenza · Gestione dati sensibili
3.3. Il committente ha valutato l'idoneità del personale designato dall'insorgente, applicando all'e-tutor i criteri stabiliti per i collaboratori specialisti. La ricorrente contesta questo approccio, sostenendo che l'e-tutor ricopre una posizione paragonabile a un informatico che semplifica le questioni amministrative e tecniche agli utenti, senza erogare alcun tipo di formazione. La tesi non può essere seguita. Dal mansionario allegato all'offerta si desume in effetti, come rilevato dalla stazione appaltante, che l'e-tutor assolve anche compiti di insegnamento. Sebbene sia subordinato al formatore, le sue funzioni non si limitano a un supporto tecnologico. Anzi, coadiuva il formatore senior durante l'erogazione delle formazioni, eroga lui stesso la formazione TRI in coordinamento con il superiore, fornisce un rapporto dettagliato sulla formazione impartita, sostiene il partecipante nello sviluppo di un piano d'azione e nella realizzazione del dossier di candidatura. Compiti che esulano senz'altro dalla mera assistenza informatico e che possono essere assimilati a quelli che il bando di concorso (capitolo 13.2.2.1) attribuisce ai collaboratori specialisti. È pertanto pienamente sostenibile la scelta del committente di valutare l'idoneità dell'e-tutor sulla base dei requisiti richiesti per questa figura professionale.
3.4. Resta ora da esaminare se l'e-tutor proposto dall'insorgente soddisfi i criteri di idoneità esatti in capo ai collaboratori specialisti, ossia (bando di concorso, punto 18.1):
il possesso di un AFC o di un titolo equivalente;
una formazione di base o una formazione continua nel campo della didattica per adulti con il conseguimento come minimo del certificato FSEA di livello 1 (rispettivamente la disponibilità a conseguirlo entro un anno dall'inizio dell'erogazione delle prestazioni);
esperienza professionale di almeno 5 anni, di cui almeno 2 anni nel campo della transizione di carriera.
3.5. Dagli atti allegati all'offerta dell'insorgente e dalla documentazione inviata a complemento della stessa, su richiesta del committente, emerge che S__________ è in possesso della maturità liceale conseguita in Italia e ha frequentato il corso per l'ottenimento FSEA 1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, agli atti non figura alcun AFC in possesso della medesima. La questione di sapere se il diploma liceale, ancorché conseguito all'estero e sprovvisto di certificato di equipollenza, possa essere ritenuto un titolo superiore nemmeno si pone dato che l'insorgente non ha dimostrato che S__________ abbia svolto due anni di lavoro nel settore della transizione di carriera. Nel suo curriculum vitae non vi è traccia del biennio di lavoro presso la Polizia cantonale, esperienza a cui l'insorgente accenna in sede di replica senza nemmeno specificarne le mansioni. A ragione l'ente appaltante ha quindi concluso che nessuno dei tre e-tutor soddisfa i criteri di idoneità posti dal bando. Già per questo motivo, l'esclusione dell'offerta della ricorrente è giustificata. Il suo ricorso contro la decisione con cui il committente l'ha estromessa dalla procedura di aggiudicazione va quindi respinto senza che si renda necessario esaminare le altre censure.
L'insorgente, estromessa a ragione dalla gara e pertanto sprovvista di possibilità di vedersi aggiudicare la commessa, non è legittimata a contestare la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria. Il ricorso rivolto contro la decisione di aggiudicazione è quindi irricevibile.
Visto quanto precede, il ricorso contro la decisione di esclusione (52.2022.70) dalla gara va respinto, mentre quello rivolto contro la delibera (52.2022.69) deve essere dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre congrue ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso (a) è respinto.
Il ricorso (b) è irricevibile.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso. Essa rifonderà fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2
CO 2 2 rappr. da: RA 1 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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