AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2024.140
Data decisione, Autorità: 18.09.2025, TRAM
Titolo: Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT
ACCESSO ACCORDATODATI PERSONALI art. 28 CCart. 28 cpv. 2 CCart. 970 cpv. 1 CCart. 970 cpv. 2 CCart. 5 cpv. 2 COSTart. 13 COSTLEart. 1 cpv. 1 LITart. 1 cpv. 2 LITart. 2 cpv. 1 let. d LITart. 8 cpv. 1 LITart. 9 cpv. 3 LITart. 10 cpv. 1 LITart. 10 cpv. 1 let. e LITart. 11 LITart. 12 cpv. 1 LITart. 12 cpv. 2 LITart. 14 cpv. 1 LITart. 15 cpv. 3 LITart. 15 cpv. 4 LITart. 16 cpv. 2 LITart. 20 cpv. 2 LITart. 20 cpv. 3 LITart. 69 cpv. 1 let. a LPAMM2013art. 4 cpv. 1 LPDPart. 11 cpv. 2 LPDPart. 14 cpv. 2 RLITart. 25 RLIT
Incarto n. 52.2024.140
Lugano 18 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2024 di
RI 1 RI 2
RI 3 RI 4 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione dell'8 ottobre 2020 del Municipio del Comune di CO 3, che accorda parzialmente a CO 1 e CO 2 l'accesso ai documenti concernenti le domande di costruzione e il certificato di abitabilità relativi ai mapp. __________ e __________;
ritenuto, in fatto
A. a. Con due distinte domande il 21 novembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di CO 3 di consultare l'intero incarto, comprensivo del certificato di abitabilità, relativo alle domande di costruzione del mapp. __________ di proprietà di RI 1 e RI 2 nonché del mapp. __________ di RI 3 e RI 4. Essi hanno indicato di supporre la violazione di norme edilizie. Le richieste erano fondate sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).
b. Il segretario comunale, ritenendo che tali documenti contenessero dati personali dei citati proprietari, ha offerto loro la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Questi si sono opposti, sottolineando che l'accesso era già stato garantito nell'ambito della procedura edilizia. Invocando una lesione della sfera privata, i proprietari hanno chiesto di conoscere l'identità di chi voleva visionare i documenti. RI 3 e RI 4 hanno infine precisato che la documentazione era protetta dal diritto d'autore.
c. Fallito il tentativo di mediazione, poiché il Municipio si era rifiutato di partecipare, l'8 marzo 2017 l'Esecutivo comunale, sollecitato dai menzionati proprietari (ai quali era stato prospettato l'accoglimento della domanda), ha reso due decisioni formali concedenti l'accesso ai documenti richiesti. A sostegno dei provvedimenti si è limitato a riportare uno stralcio di una decisione (inc. n. LIT.2014.3 del 14 ottobre 2015) con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) aveva considerato che l'accesso alla documentazione relativa a una domanda di costruzione, compresi la licenza edilizia rilasciata e l'avviso cantonale, non ledesse la sfera privata dei proprietari, in quanto si trattava di documentazione che già era stata oggetto di pubblicazione e che non conteneva dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.
B. Con decisione del 3 ottobre 2018 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari hanno domandato di negare l'accesso agli atti. In estrema sintesi - premesso che la richiesta non doveva essere motivata e riconosciuto il carattere di documento ufficiale di quelli relativi alle domande di costruzione e del certificato di abitabilità - essa ha considerato che, essendo la procedura ormai conclusa, l'accesso agli atti era retto dalla LIT e non dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Alla domanda nemmeno ostava la legislazione in materia di diritto d'autore. Secondo l'Autorità di prime cure, infine, nel concedere l'accesso agli atti, ancorché contenenti dati personali riguardanti i proprietari dei fondi, il Municipio non aveva né ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento.
C. Con sentenza del 14 novembre 2019 (inc. n. 52.2018.525) il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 avverso la decisione del 3 ottobre 2018 della CC-PDT, retrocedendole l'incarto per completamento dell'istruttoria e nuovo giudizio.
Questa Corte ha appurato che gli atti per cui era stato chiesto l'accesso sono documenti ufficiali ai sensi della LIT. Ha inoltre stabilito che le istanze non erano abusive, che non dovevano essere motivate e che non vi erano motivi ostanti all'accesso dal profilo del diritto d'autore. Il parziale accoglimento del gravame era invece dovuto al fatto che né il Municipio né la CC-PDT avevano verificato se sussistessero limitazioni al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT e se entrasse in linea di conto un'anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti in questione.
D. a. Il 22 maggio 2020 la CC-PDT ha dunque annullato le decisioni dell'8 marzo 2017, rinviando gli atti al Municipio affinché, completata l'istruttoria nel senso indicato nella sentenza del 14 novembre 2019 di questo Tribunale, si determinasse nuovamente.
b. Preso atto che RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 sostenevano che tutti i documenti conterrebbero dati personali ritenuti sensibili e che essi ribadivano in sostanza le motivazioni già sollevate in precedenza in merito al carattere abusivo delle richieste, alla violazione della protezione della proprietà intellettuale, dei dati personali e della sfera privata, l'8 ottobre 2020 il Municipio ha emanato una nuova risoluzione, con la quale ha parzialmente accolto le istanze di CO 1 e CO 2. Nel dettaglio ha deciso quanto segue:
È parzialmente accordato l'accesso alla domanda di costruzione per l'edificazione di due case ad uso residenziale ai mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3, al certificato di abitabilità, alla notifica di costruzione (variante in corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e all'avviso cantonale no. __________) per l'edificazione di case d'abitazione ai mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3.
Per quanto concerne la domanda di costruzione per l'edificazione di due case ad uso residenziale ai mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3:
a) è accordato l'accesso ai seguenti documenti:
Licenza edilizia (con anonimizzazione nomi e indirizzi opponenti e tassa), Condizioni generali per l'edificazione, Avviso cantonale, Rapporto di collaudo, Formulario domanda di costruzione (con anonimizzazione costi), Caratteristiche edificio (con anonimizzazione costi), Relazione tecnica, Calcolo volume, Calcolo SUL, Calcolo Indice di occupazione, Planimetria 1:500, Piani quote, Piano copertura, Piano sezioni, Piani prospetti, Calcoli indici (rapporto interno), Documenti abitabilità (Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione);
b) non è accordato l'accesso ai seguenti documenti:
Rapporto di collaudo destinato al Municipio, Comunicazioni via email/lettere tra Ufficio tecnico e progettisti/istanti/ecc., Decisione Dipartimento delle istituzioni su esonero rifugio, Opposizione, Presa di posizione istante su opposizione, Formulario trasmissione atti a Ufficio delle domande di costruzione, Rapporto per Commissione edilizia, Comunicazioni via lettera tra Ufficio tecnico e Ufficio delle domande di costruzione, Avviso di pubblicazione domanda di costruzione, Documenti abitabilità (Autocertificazione di conformità all'incarto energia, Piani canalizzazioni, Certificato di collaudo antincendio, RaSi), Planimetria 1:25000, Planimetria 1:1000, Planimetria ufficiale, Piani canalizzazioni, Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione, Concetto di smaltimento rifiuti da cantiere, Attestato di conformità antincendio, Incarti energia (formulario, schede, piani, ecc.);
Per quanto concerne la notifica di costruzione (variante in corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e all'avviso cantonale no. 71851) per l'edificazione di case d'abitazione ai mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3:
a) è accordato l'accesso ai seguenti documenti:
Licenza edilizia (con anonimizzazione tassa), Rapporto di collaudo, Lettera accompagnatoria notifica, Relazione tecnica, Calcolo indice di occupazione, Piani quote, Piani sezioni, Piani prospetti, Calcoli indici (rapporto interno)
b) non è accordato l'accesso ai seguenti documenti:
Certificato di collaudo antincendio, Rapporto per Commissione edilizia, Avviso di pubblicazione notifica di costruzione;
I richiedenti potranno consultare la documentazione alla quale è stato accordato l'accesso presso gli sportelli dell'Ufficio tecnico comunale durante gli orari di apertura degli stessi, previo appuntamento. Nel caso in cui i richiedenti necessitassero di fotocopie, le stesse verranno trasmesse in un secondo tempo con date di nascita, indirizzi e firme anonimizzati. A tutela della proprietà intellettuale il nome del progettista non verrà anonimizzato. Eventuali emolumenti verranno richiesti tramite decisione separata (art. 16 cpv. 2 LIT, art. 25 RLIT e allegato RLIT). Si rammenta che l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT).
E. Con decisione del 26 febbraio 2024 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari hanno domandato di negare l'accesso agli atti.
Ha innanzitutto dichiarato irricevibili le censure inerenti all'applicazione della LE quale lex specialis rispetto alla LIT, all'asserito carattere abusivo delle istanze di CO 1 e CO 2 e alla violazione della legislazione in materia di proprietà intellettuale, essendo esse già state vagliate e respinte dal Tribunale cantonale amministrativo con la sentenza del 14 novembre 2019. Per il resto la CC-PDT ha confermato i motivi esposti dal Municipio. In particolare ha ribadito che la domanda di costruzione dell'8 luglio 2010 e la notifica di costruzione del 16 febbraio 2011 sono state oggetto di pubblicazione ai sensi della LE e che è incontestato che tali atti contengono dati personali sia dei proprietari dei fondi sia di terzi. In merito ai seguenti documenti (trasmessi con la domanda di costruzione originaria al Municipio, pubblicati e quindi già resi di dominio pubblico): formulario domanda di costruzione, caratteristiche dell'edificio, relazione tecnica, calcolo volume, calcolo SUL, calcolo indice di occupazione, planimetria 1:500, piani quote, piano copertura e piano sezioni ed i piani prospetti, l'Autorità inferiore ha considerato che un'anonimizzazione delle identità dei proprietari, del progettista/architetto e della configurazione dei locali delle costruzioni non si giustifichi. Lo stesso per quanto concerne la lettera accompagnatoria, la relazione tecnica, il calcolo dell'indice di occupazione, i piani quote, i piani sezioni e i piani prospetti, trasmessi con la citata notifica di costruzione del 16 febbraio 2011. Ha nondimeno rilevato che la decisione municipale già prevede l'anonimizzazione, in particolare dei costi, per quel che concerne il documento formulario domanda di costruzione e quello relativo alle caratteristiche dell'edificio.
Non ha invece ritenuto che contengono passaggi il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato dei proprietari o di terzi, che permettano di operare collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra i medesimi e che toccano la loro sfera privata e familiare, ma ha considerato che trattano unicamente informazioni puramente tecniche e amministrative i seguenti documenti legati alla domanda di costruzione ordinaria: la licenza edilizia, le condizioni generali per l'edificazione, l'avviso cantonale, il rapporto di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto interno) e i documenti di abitabilità (Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione); la licenza edilizia, il rapporto di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto interno), il calcolo dell'indice di occupazione datato 24 ottobre 2013 e i piani quota datati 25 ottobre 2013, relativi alla notifica/variante di costruzione in corso d'opera. Per questi atti la CC-PDT ha considerato che l'interesse all'informazione del pubblico prevalesse su quelli privati dei proprietari.
F. RI 1 e RI 2 nonché RI 3 e RI 4 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione della CC-PDT del 26 febbraio 2024 e di quella municipale da essa tutelata, con il conseguente diniego dell'accesso agli incarti richiesti.
Essi ripropongono in sostanza le medesime censure sollevate dinanzi alla CC-PDT e che già avevano presentato in occasione della procedura sfociata nella sentenza di questa Corte del 14 novembre 2019, ovvero l'asserita necessità di applicare la LE quale lex specialis rispetto alla LIT, l'abusività della richiesta di accesso agli atti e la violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale. Stigmatizzano infine il fatto che la CC-PDT abbia deciso che la consultazione degli atti presso l'Ufficio tecnico avverrà senza anonimizzazione, che sarà disposta solo in caso di richiesta e di trasmissione agli istanti di copie dei documenti in questione.
G. La CC-PDT e il Municipio resistono al ricorso, senza formulare osservazioni.
CO 1 e CO 2 non si sono invece espressi.
L'incaricato cantonale ha dal canto suo rinunciato a presentare una risposta.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Nel Cantone Ticino l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, la quale ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il principio secondo cui l'attività delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza (messaggio del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).
Ora, come ammesso dagli stessi insorgenti (cfr. ricorso, punto 10, pag. 10), nella sentenza 52.2018.525 il Tribunale cantonale amministrativo già si è pronunciato su queste censure, respingendole. Per quanto con tale giudizio gli atti siano stati retrocessi alla CC-PDT (che a sua volta li ha ritornati al Municipio), le considerazioni in proposito restano valide e attuali, motivo per il quale - per brevità - vi si rinvia.
Su tali punti l'impugnativa si avvera pertanto infondata e va respinta.
4.2. Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c).
4.3. La legge, tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di questo concetto devono essere dedotte dal testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 del codice civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità contro lesioni illecite (messaggio cit., n. 7.2). Le nozioni di sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati (ibidem).
4.4. Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi (Giorgio Malinverni/Michel Hottelier/
Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, IV ed., Berna 2021, n. 406). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. in fine). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali (ibidem).
4.5. Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve potere stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina Elisabeth Aebi-Müller, in: Ruth Arnet/Peter Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, IV ed., Zurigo 2023, n. 23 ad art. 28 CC).
4.6. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono d'identificare una persona fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio, loc. cit., n. 4).
4.7. L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio cit., n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. anche DTF 144 II 91 consid. 4.4).
4.8. A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro applicazione conduce l'autorità a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla legislazione federale analoga; inoltre DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
4.9. L'autorità deve sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
4.10. Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
5.2. Ferme queste premesse, il Municipio al quale viene presentata la domanda nei termini appena descritti deve innanzitutto verificare se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT. Nel contempo l'Esecutivo comunale deve esaminare la possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto. Se l'anonimizzazione è possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di posizione da parte del proprietario dell'immobile, valutando inoltre se circostanze eccezionali giustifichino di sentire eventuali altre persone (per esempio gli occupanti dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla tutela della sfera privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e l'autorità prevede di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio consultare anche le persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In ogni caso, salvo ritenga di potere concedere un accesso senza restrizione, ciò che presume l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità deve rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto, soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).
6.2. Preliminarmente va sottolineato che i qui resistenti non sono a loro volta insorti contro la decisione del Municipio che nega loro l'accesso ai documenti di cui alle lettere b) del consid. D.b. La decisione in relazione a questi atti è dunque passata in giudicato e sfugge all'esame del Tribunale.
Per quanto invece concerne gli atti esposti alle lett. a) del citato considerando, a cui per brevità si rinvia, l'analisi effettuata dal Municipio non presta fianco a critiche. Come rettamente considerato dalla CC-PDT (cfr. decisione impugnata consid. 14 e 15) i documenti per cui è stato concesso l'accesso contengono certamente dati personali quali l'identità dei proprietari dei fondi e istanti nelle procedure sfociate nelle licenze edilizie n. 2010-0085 e n. 2011-0017 nonché di terzi, in particolare del progettista/architetto. Queste informazioni sono però già state oggetto di pubblicazione secondo la LE e dunque rese pubbliche.
6.3. Occorre convenire con il Municipio e con la CC-PDT anche per quanto concerne i restanti documenti per i quali è stata autorizzata la visione (tra cui figurano anche i Documenti abitabilità [Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione], relativi alla licenza edilizia n. 2010-0085, che - a causa verosimilmente di una svista - il Municipio non ha incluso nell'incarto trasmesso alla CC-PDT il 26 aprile 2023, ma che sono stati richiamati dal Tribunale cantonale amministrativo il 23 maggio 2025). Si tratta in effetti di atti contenenti informazioni puramente tecniche e amministrative (in particolare planimetrie, calcoli di indici ecc.) che non implicano passaggi suscettibili di violare l'interesse privato dei ricorrenti e/o di terzi a mantenerli riservati, a tutela della propria sfera privata. Certo, dai medesimi è possibile dedurre le scelte architettoniche operate dai ricorrenti, come ad esempio la disposizione interna dei locali, tuttavia la loro anonimizzazione non risulta praticabile, in quanto comporterebbe di fatto un diniego al loro accesso. D'altro canto gli insorgenti si oppongono alla visione degli atti limitandosi a generici richiami al rispetto della loro sfera privata e al rischio che i piani possano giungere in possesso di malintenzionati, senza sostanziare l'esistenza di concreti pericoli. Non avendo reso anche solo verosimile un tale rischio o una possibile lesione dei loro diritti, nel caso in disamina l'interesse privato dei ricorrenti alla non divulgazione non risulta preponderante rispetto a quello pubblico alla trasparenza (DTF 142 II 324 consid. 3.4, 340 consid. 2.2).
6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'impugnativa si avvera infondata anche nella misura in cui contesta la valutazione della CC-PDT che ha confermato la scelta operata dal Municipio in merito ai documenti per i quali è stato accordato l'accesso ai resistenti.
7.2. Nonostante l'esplicita contestazione, né il Municipio né la CC-PDT hanno motivato simile scelta. Ora, a prescindere dalla lesione del diritto di essere sentito messa in opera dalla CC-PDT, che comunque gli insorgenti qui non sollevano, è palesemente contraddittorio concludere che determinati atti vadano anonimizzati, salvo poi predisporre la loro libera consultazione senza restrizioni. Ne discende che su questo punto il ricorso va accolto, imponendo al Municipio di anonimizzare nella misura da esso stesso stabilita gli atti prima di permetterne la consultazione.
8.1. In esito alle considerazioni che precedono il gravame dev'essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e riformando quella municipale nel senso appena descritto.
8.2. La tassa di giustizia, a valere per entrambe le sedi di ricorso, è suddivisa tra ricorrenti e resistenti, secondo il grado di soccombenza (art. 47 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'indennità ridotta per ripetibili (art. 49 LPAmm), pure a valere per entrambe le istanze.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione della CC-PDT del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) è annullata;
1.2. la risoluzione del CO 3 dell'8 ottobre 2020 è riformata nel senso che l'accesso alla documentazione potrà avvenire solo dopo l'anonimizzazione prevista dalla decisione stessa.
La tassa di giustizia per entrambe le istanze, di complessivi 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, per la rimanenza (fr. 500.-) è dovuta da CO 1 e CO 2. Questi ultimi rifonderanno ai ricorrenti fr. 500.- per ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il cancelliere
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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