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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.266
Data decisione, Autorità: 07.11.2024, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Aggiudicazione
AGGIUDICAZIONE art. 47 LPAMM2013
Incarto n. 52.2024.266
Lugano 7 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2024 della
RI 1
contro
la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ha aggiudicato, tra gli altri, il lotto 1 (CPE __________) alla CO 1 per il periodo 2024/2029;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 marzo 2024 il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico alle sedi dei centri psico-educativi di __________ (lotto 1), __________ (lotto 2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).
Il bando di concorso precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di gara, punto n. 2.12).
Il capitolato d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):
Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute. Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il committente si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere all'incarico diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.
B. Per il lotto 1 (__________) sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della CO 1, di fr. 1'351'720.- IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'723'584.- IVA esclusa.
C. Il 19 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha aggiudicato il lotto 1 della commessa alla CO 1, previa esclusione dell'offerta della RI 1 per superamento del preventivo di riferimento e delle restanti due offerte, per vizi formali.
D. Contro la predetta delibera insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che nella decisione di aggiudicazione è indicato che la CO 1 non è contribuente IVA. Ciò non corrisponderebbe al vero, secondo quanto emerge da una verifica presso il registro delle imprese consultabile sul sito internet dell'Ufficio federale di statistica. L'aggiudicataria andrebbe quindi esclusa dalla gara per non aver presentato l'attestazione relativa al riversamento dell'IVA.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Sostiene che la decisione impugnata indica, per una svista, che l'aggiudicataria non è contribuente IVA. La stessa è quindi stata modificata su questo punto con risoluzione del 10 luglio 2024. La deliberataria è infatti assoggettata all'IVA e ha correttamente inviato la relativa dichiarazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Non vi è quindi alcun motivo di escludere la sua offerta.
F. Con la replica, la ricorrente si limita a prendere atto dell'errore commesso nella redazione della risoluzione governativa e chiede che gli oneri processuali siano posti a carico dell'ente appaltante.
G. La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formulano osservazioni.
Considerato, in diritto
Per quanto attiene alla legittimazione dell'insorgente, la cui offerta è stata esclusa dal concorso, si rileva quanto segue. Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente estromesso dalla gara non ha un interesse degno di protezione a ricorrere contro la delibera se, in caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi attribuire la commessa. La legittimazione ricorsuale gli viene invece riconosciuta se domanda che venga indetto un nuovo concorso, dopo che la procedura sia stata invalidata (STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid. 1.2). In tale caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare una nuova offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, la ricorrente non domanda l'annullamento della procedura e la ripetizione del concorso. Tuttavia, postulando l'esclusione dell'aggiudicataria, unica concorrente in gara, si può ammettere che in caso di accoglimento delle sue tesi il concorso dovrà essere annullato ed essa avrà possibilità di partecipare a un'altra gara. Alla medesima va quindi riconosciuta la facoltà di ricorrere (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il carteggio completo trasmesso dal committente, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
2.2. Preso atto di tale precisazione, la ricorrente non eccepisce (più) alcunché sull'idoneità dell'aggiudicataria a prendere parte al concorso. Non potrebbe d'altra parte farlo con successo, dal momento che all'offerta della CO 1 risulta effettivamente annessa la menzionata dichiarazione. La censura cade quindi nel vuoto e il ricorso va respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
Per ragioni di equità, si giustifica di porre parte degli oneri processuali a carico anche del committente, che con l'errata indicazione ha indotto la ricorrente a contestare la delibera. La tassa di giustizia, ridotta, è quindi posta a carico dell'insorgente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dello Stato per un mezzo (fr. 750.-) e della ricorrente per l'altra metà (fr. 750.-). All'insorgente è restituito l'importo di fr. 3'750.- versato in eccesso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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