AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.302
Data decisione, Autorità: 21.02.2025, TRAM
Titolo: Dipendenti cantonali. Nomina
NOMINA art. 32 LPAMM2013art. 46 LPAMM2013
Incarto n. 52.2024.302
Lugano 21 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
segretario:
David Algul
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2024 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2024 (n. 3654) del Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 e CO 2 in job sharing nella funzione di caposezione II presso la Sezione dell'insegnamento medio superiore;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 marzo 2024 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un capo sezione II a tempo parziale (50% come job sharing) oppure a tempo pieno (100%) presso la Sezione dell'insegnamento medio superiore (FU n. 45 del 4 marzo 2024, pag. 4). Il bando di concorso indicava che la funzione sarebbe stata retribuita con la quattordicesima classe di stipendio ed elencava i seguenti compiti e requisiti:
Compiti:
dirigere e coordinare le attività della Sezione dell'insegnamento medio superiore
collaborare con la direzione e con lo staff della Divisione della scuola nell'elaborazione e attuazione di visioni e strategie di sviluppo delle scuole medio superiori
assicurare l'applicazione della Legge sulle scuole medio superiori, del Regolamento delle scuole medio superiori e delle normative correlate
occuparsi della gestione amministrativa, finanziaria e logistica della Sezione, come pure delle questioni pedagogiche, didattiche e infrastrutturali del settore
collaborare attivamente nella realizzazione e introduzione di nuovi piani di studio, come pure nella concezione e implementazione di innovazioni scolastiche
collaborare con la Divisione della scuola nella gestione delle risorse umane per il proprio settore (direzioni, docenti, direttori, esperti, segretarie, custodi, ...)
condurre o partecipare a commissioni o gruppi di lavoro (cantonali o intercantonali) assumendone all'occorrenza la presidenza
collaborare attivamente con gli istituti di formazione cantonali nell'ambito della formazione e abilitazione dei docenti delle scuole medio superiori
assicurare la vigilanza delle scuole medio superiori private.
Requisiti:
titolo accademico (livello bachelor + master) in una disciplina insegnata nelle scuole medio-superiori
esperienza di insegnamento
pluriennale e riconosciuta esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole post-obbligatorie
conoscenze approfondite del sistema educativo ticinese e svizzero e in particolare del settore secondario II
spiccate competenze relazionali e di mediazione
capacità decisionale e pluriennale esperienza di gestione amministrativa e del personale
esperienza consolidata nella gestione di progetti e nella conduzione di grappi di lavoro
comprovate capacità di comunicazione e redazionali
buone conoscenze del tedesco e del francese, oltre all'italiano.
Il documento indicava inoltre che il grado di occupazione al 50% sarebbe stato possibile unicamente nella forma di job sharing con due tempi parziali e che in tale caso si sarebbe dovuta inviare una candidatura congiunta.
B. All'Autorità banditrice sono giunte 54 candidature, tra cui quella di RI 1, docente di matematica e vicedirettore del liceo cantonale di Mendrisio, e quella, congiunta, di CO 1 e CO 2, docenti di italiano presso il Centro professionale commerciale di __________. Una prima verifica dei dossiers presentati ha condotto alla selezione di sei candidati, che sono stati sentiti da una commissione di selezione composta da quattro membri appartenenti sia alla Divisione della scuola del DECS sia alla Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Tra questi, il direttore della Divisione della scuola e la sua aggiunta. In esito a tali incontri, la commissione ha ritenuto particolarmente idonee due candidature, tra cui quella in job sharing presentata da CO 1 e CO 2, e ha pertanto disposto un ulteriore approfondimento tramite un assessment, a cura della Sezione delle risorse umane. Gli altri candidati, tra cui RI 1, non sono invece stati ritenuti idonei ad occupare la funzione.
C. Con decisione del 10 luglio 2024 il Consiglio di Stato ha nominato CO 1 e CO 2 quali Capisezione II a tempo parziale (ognuno al 50%, in job sharing) presso la Sezione dell'insegnamento medio superiore.
D. A RI 1 è stato comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata.
La richiesta del candidato di poter accedere agli atti del concorso al fine di valutare l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati. L'Autorità ha quindi trasmesso a RI 1 la valutazione scritta della sua candidatura e di quella delle persone assunte, senza rivelarne l'identità.
E. Contro la predetta risoluzione governativa RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, oltre all'accertamento dell'illegittimità delle nomine. In via cautelare domanda pure che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo. Eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo i nominativi delle persone nominate. Inoltre, le valutazioni dei due candidati sarebbero state accorpate e mischiate tra loro, rendendo di fatto impossibile comprendere a chi siano concretamente riferite determinate affermazioni. L'Autorità avrebbe pure violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per avergli negato l'accesso agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione nella legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente contesta, in quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'Autorità nel riassunto delle valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione più dettagliata una volta visionato l'incarto.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane, che difende la propria prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i dati personali prima dell'avvio di una procedura di ricorso. L'accesso agli atti sarebbe stato soltanto ritardato, potendo il ricorrente visionare gli atti in corso di causa. L'Autorità, ripercorsi i curricula di CO 1 e CO 2, afferma che la valutazione dei profili dei candidati sarebbe avvenuta sulla base di criteri oggettivi e pertinenti e andrebbe pertanto confermata.
G. Con la replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi. Esaminati gli atti prodotti dalla Sezione delle risorse umane sostiene inoltre che le due persone nominate non dispongono dei requisiti necessari per assumere la funzione e che la valutazione delle candidature non è avvenuta in base a criteri oggettivi. Innanzitutto, i due candidati sarebbero stati esaminati congiuntamente, svolgendo assieme l'assessment. Prova da cui sarebbero in ogni caso emerse alcune criticità in relazione a entrambi i profili. Inoltre, nessuno dei due vanterebbe esperienza di gestione amministrativa e del personale, mentre le esperienze all'interno del mondo della scuola apparirebbero limitate. Il ricorrente si ritiene più qualificato e in possesso della pluriennale esperienza richiesta sia in ambito direzionale sia nell'insegnamento.
H. Con la duplica, la Sezione delle risorse umane conferma la propria posizione. In merito ai candidati assunti, l'Autorità afferma che i due profili sono stati valutati sia individualmente sia nella loro sintonia a lavorare insieme. Che vi siano aree di miglioramento nei profili dei candidati sarebbe del tutto normale. Impossibile sarebbe, per contro, trovare un candidato che risponda al 100% ai requisiti qualitativi posti. Alla critica riferita alla mancanza di esperienza richiesta, la Sezione delle risorse umane risponde che le competenze gestionali sarebbero emerse durante il colloquio, in cui sarebbero state approfondite le esperienze lavorative elencate nei curricola.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta dall'Autorità di nomina, messa a disposizione del ricorrente in versione parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali delle parti nonché degli altri candidati estranei alla procedura, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa. Non occorre richiamare ulteriori documenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'Autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito a pubblico concorso possono anche essere motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 411). La motivazione deve comunque fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La semplice comunicazione dell'esito negativo del concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT I-1993 n. 17).
2.3. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'Autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).
2.4. Nel caso concreto, l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione del profilo dei due candidati nominati e di quello dell'insorgente. A ragione il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la mancata comunicazione del nominativo dei candidati prescelti. Tale informazione preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere tutelata la prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e determinante per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'Autorità di nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di assunzione, il riassunto della valutazione delle candidature comunicato al ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione alla tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito i nominativi delle persone assunte in questa sede - oltre che alla stampa, di modo che il ricorrente ne è venuto a conoscenza prima della scadenza del termine di ricorso - il vizio può comunque ritenersi sanato, posto che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al committente affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile.
3.1. La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'Autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 2).
3.2. Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati (art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9 maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478 seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dal titolo marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni), il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr. messaggio del 23 maggio 2012 n. 6645 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet, op. cit., n. 506 seg.).
3.3. Nel caso concreto, l'Autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che nascondere qualsiasi informazione relativa alle persone nominate ostacola in maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in capo a CO 1 e CO 2 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'Autorità sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare gli interessati per chiedere il loro consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati. Tanto più che, nel caso concreto, l'Autorità ha reso noto al pubblico i nomi e le qualifiche principali dei due nominati con una conferenza stampa, prima della scadenza del termine per interporre ricorso.
Occorre quindi concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la Sezione delle risorse umane ha trasmesso i dossiers di candidatura di CO 1 e CO 2. Ha inoltre prodotto i rapporti di valutazione, da cui ha cancellato le parti riguardanti gli altri candidati. Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. La questione non merita ulteriore approfondimento dal momento che il ricorso va comunque accolto nel merito.
4.1. Il bando di concorso richiedeva, tra gli altri requisiti (cfr. supra, consid. A):
pluriennale e riconosciuta esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole post-obbligatorie
capacità decisionale e pluriennale esperienza di gestione amministrativa e del personale
4.2. Dal curriculum vitae di CO 1 si evince che la stessa si è laureata presso la facoltà di lettere dell'Università di __________ nel 1997 e ha iniziato la sua carriera di docente di italiano presso il Centro professionale commerciale di __________ nel 1998.
Parallelamente ha svolto il lavoro di giornalista (dal 1997 al 2002) e si è occupata della comunicazione e delle attività culturali particolari della Fondazione __________ (__________; dal 2004 al 2012).
Quali ulteriori esperienze, nella sua candidatura CO 1 ha segnalato il suo ruolo di docente di teoria dell'apprendimento, etologia e didattica presso il Centro professionale tecnico di __________, dal 2014 al 2016.
Risulta inoltre che la stessa si è occupata nel corso della sua carriera, sia come autrice sia come perita, degli esami di maturità professionale e specializzata per la disciplina italiano. Dal 2022, contemporaneamente al suo ruolo di docente di scuola professionale, CO 1 è esperta di italiano per le maturità professionali e specializzate. Dal 2023, la stessa è anche docente di didattica disciplinare presso la Scuola universitaria Federale per la Formazione Professionale (SUFFP) e docente di italiano presso il Dipartimento Formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Tra le altre esperienze significative, la candidata ha menzionato il suo ruolo (dal 2008) di presidente dell'__________ e di leader e formatore di corpi specializzati in interventi di ricerca, nonché quello di formatrice ed esperta per istruttori cinofili, dal 2009.
Al momento della nomina, la medesima risultava occupata a tempo pieno come docente di italiano e tecniche d'apprendimento e di lavoro e incaricata quale esperta di materia di scuola professionale nell'ambito del rapporto di nomina, presso il Centro professionale commerciale di __________.
4.3. CO 2 ha conseguito un bachelor in letteratura e filologia italiane e filosofia nel 2011 e un Master in letteratura e filologia italiane nell'Università di __________ nel 2012. Nel 2017 ha inoltre ottenuto un dottorato di ricerca in linguistica e filologia italiane nello stesso ateneo.
Dal suo curriculum vitae emerge che dal 2013 al 2015 ha svolto attività di ricerca e parallelamente, dal 2012 al 2016 ha insegnato letteratura e cultura italiane presso l'Università popolare di __________ dove ha impartito corsi interdisciplinari nonché corsi di lingua italiana ad allievi germanofoni e francofoni. Nello stesso periodo è stato assistente diplomato alla cattedra di letteratura e filologia italiane dell'Università di __________. Dal 2019 al 2020 è stato attivo come collaboratore scientifico esterno per la consulenza linguistica di __________, __________ e supplente di cultura generale al Centro Professionale tecnico di __________. Dal curriculum emerge inoltre che dal 2018 è docente di italiano nelle classi di maturità al centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di __________, mentre dal 2020 presso il Centro professionale commerciale di __________, ruolo che lo ha visto impegnato anche come autore e perito d'esame di maturità. Dal 2022 è inoltre esperto di italiano per le maturità professionali e specializzate e dal 2023 insegna, in co-docenza con CO 1, didattica disciplinare presso la SUFFP e italiano presso il DFA. Risulta inoltre che nel 2022 ha iniziato il percorso per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento per docenti di materie della maturità professionale presso la stessa SUFFP. Percorso che ha previsto di terminare nel 2025.
Dalla decisione di nomina si evince che a quel momento CO 2 era incaricato quale docente di italiano a tempo parziale (69%) e quale esperto di materia di scuola professionale per un ulteriore 28.5417% presso il Centro professionale commerciale di __________.
4.4. La Sezione delle risorse umane, confrontata con le critiche del ricorrente che mette in dubbio le competenze dei candidati assunti in ambito gestionale, afferma che queste sarebbero state verificate in occasione del colloquio. In particolare, l'Autorità evidenzia che, svolgendo il ruolo di esperti cantonali per la maturità professionale e la maturità specializzata, i candidati hanno svolto le procedure di selezione dei nuovi docenti di italiano, hanno organizzato e tenuto corsi di formazione sia per i docenti di italiano che per i Plenum docenti e, da anni, gestiscono il gruppo di preparatori d'esame di maturità professionale. In aggiunta a tutto ciò, ricorda che CO 1 ha organizzato e gestito per anni le attività sul territorio della Fondazione __________, movimento di migliaia di ragazzi e centinaia di docenti e dirige e amministra il gruppo di intervento __________, convenzionato con la Polizia cantonale.
4.5. Le predette considerazioni della Sezione delle risorse umane non permettono di fugare i dubbi espressi dal ricorrente. Non risulta infatti che l'Autorità abbia verificato in modo accurato che i candidati possiedano pluriennale esperienza gestionale nel settore della scuola né pluriennale esperienza di gestione amministrativa e del personale. Non si trovano infatti sufficienti dettagli che consentano di stabilire se le competenze effettivamente messe in campo come esperti di materia per le scuole professionali possano rivestire simili connotazioni. Innanzitutto, si rileva che entrambi i candidati svolgono questo ruolo solo dal 2022, parallelamente alla funzione di docente. Inoltre, non è chiaro quali siano le responsabilità concretamente affidate agli esperti nell'ambito della selezione dei nuovi docenti, né si comprende come e in che misura essi si siano occupati di impartire corsi di formazione agli insegnanti di italiano. Se quest'ultima attività fosse riferita al lavoro, svolto in co-docenza, presso la SUFFP e il DFA, occorrerebbe quanto meno sapere con quale onere lavorativo ciò sia stato svolto per valutarne il reale significato, atteso che entrambi i docenti risultavano occupati a tempo pieno presso le scuole cantonali. Senza contare a questo proposito che, da parte di CO 2, si tratterebbe comunque sia di esperienze svolte senza ancora aver ottenuto l'abilitazione all'insegnamento. L'Autorità non spiega in ogni caso come le predette attività possano rientrare nel computo di quelle gestionali (specie in ambito amministrativo e del personale).
4.6. Anche l'accenno della Sezione delle risorse umane alle competenze maturate da CO 1 nelle sue attività collaterali non fornisce elementi concreti al proposito. Intanto, in relazione al suo impegno con la Fondazione __________, CO 1 ha indicato nel curriculum vitae di essersi occupata della comunicazione e delle attività culturali. Andrebbe pertanto verificata anche in questo caso la connotazione gestionale di una simile attività. Così come di quella che la vede occupata come presidente di __________, di cui non è dato sapere alcun dettaglio, men che meno il dispendio di tempo dedicatovi.
4.7. Da quanto precede, occorre concludere che la valutazione dell'Autorità di nomina è insostenibile nella misura in cui non ha verificato che i due candidati nominati fossero in possesso dei predetti requisiti posti dal bando di concorso. Idoneità che deve essere dimostrata da entrambi singolarmente; l'inusuale nomina in job sharing non permette infatti di prescindere dal rispetto dei requisiti posti dal bando di concorso da parte di ognuna delle due persone nominate.
Già per questo motivo il ricorso va accolto, senza che occorra esaminare le ulteriori censure dell'insorgente. La decisione impugnata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati al Governo per nuova decisione, previa verifica dell'idoneità di CO 1 e di CO 2 ad assumere la funzione di caposezione.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà al ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). CO 1 e CO 2 vanno mandati esenti da spese, non avendo resistito al ricorso.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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