AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.92
Data decisione, Autorità: 06.11.2024, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Nomina
NOMINA art. 12 LORDart. 32 LPAMM2013art. 46 LPAMM2013
Incarto n. 52.2024.92
Lugano 6 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Fulvio Campello, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2024 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2024 (n. 214) del Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la Cancelleria dello Stato;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 ottobre 2023 la Cancelleria dello Stato ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un Capo servizio I a tempo pieno presso il Servizio dei diritti politici (FU 196 del 13 ottobre 2023, pag. 4). Il bando di concorso indicava che la funzione era retribuita con l'ottava classe di stipendio ed elencava i seguenti compiti e requisiti.
Compiti:
pianifica, organizza, dirige e controlla le attività del Servizio dei diritti politici
gestisce le risorse umane, finanziarie, logistiche e informatiche
organizza, in collaborazione con altri enti e servizi, le elezioni e le votazioni per gli aspetti di competenza cantonale
intrattiene i contatti con gli altri servizi dell'Amministrazione cantonale (AC), con i Comuni e con la Confederazione
dirige e partecipa a gruppi di progetto o di lavoro interdipartimentali e con esterni
allestisce i progetti di decisione di competenza del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato
gestisce le domande di iniziative e di referendum
prepara le direttive e altra documentazione per gli enti e per le organizzazioni coinvolti nelle elezioni e nelle votazioni nonché redige la documentazione informativa
fornisce consulenza ai servizi cantonali, ai Comuni e agli altri enti pubblici, ai partiti politici, ai promotori di domande di iniziativa e referendum e ai cittadini
Requisiti:
attestato federale di capacità (AFC) quale impiegato di commercio, la maturità commerciale cantonale (SCC) costituisce titolo preferenziale
comprovata capacità nella conduzione e nell'organizzazione del personale
esperienza nella conduzione di progetti
doti di leadership, relazionali, motivazionali e di mediazione
discrezione, flessibilità, spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni e conoscenza delle procedure amministrative, decisionali e legislative
competenze informatiche e di programmi dedicati ai dirtti politici
abilità redazionale in italiano e adeguata conoscenza (conversazione e redazione) di almeno una seconda lingua ufficiale
disponibilità al lavoro fuori orario
esperienza in materia di diritti politici e comprovata conoscenza del settore costituiscono titolo preferenziale
cittadinanza svizzera
B. Al concorso hanno partecipato 53 candidati, tra cui RI 1 e CO 1. Una prima verifica dei dossier presentati ha condotto a una selezione di otto candidati, i quali sono stati sentiti in occasione di colloqui personali dal Cancelliere dello Stato A__________ e dal consulente giuridico del Consiglio di Stato F__________. In esito a tali incontri, i predetti funzionari hanno stabilito una rosa di quattro candidati idonei in ordine di preferenza. Al secondo posto figurava CO 1, mentre al quarto RI 1. È poi stato richiesto il coinvolgimento della Sezione delle risorse umane per un secondo colloquio con i primi tre candidati, tra cui CO 1. A seguito del ritiro della candidatura del primo classificato, sono stati sottoposti alla valutazione della psicologa della Sezione delle risorse umane CO 1 e un altro candidato. Preso atto di tale parere, il Cancelliere dello Stato e il consulente giuridico del Consiglio di Stato hanno preavvisato la candidatura di CO 1 come la più idonea ad assumere la funzione di Caposervizio dei diritti politici.
C. Con decisione del 17 gennaio 2024 il Governo ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la Cancelleria dello Stato attribuendolo al Servizio dei diritti politici. La data effettiva di entrata in funzione è stata rinviata al passaggio in giudicato della risoluzione governativa.
D. Ad RI 1 è stato comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata. La richiesta del candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di valutare l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati. L'autorità gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura e di quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.
E. Contro la predetta decisione governativa, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'accertamento dell'illegittimità oltre al suo annullamento e al rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Chiede pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo della persona assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe addirittura impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione. L'autorità avrebbe pure violato il diritto di essere sentito del ricorrente per non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione nella legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente contesta, in quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'autorità nel riassunto delle valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione più dettagliata una volta visionato l'incarto.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane che difende la propria prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i dati personali e la personalità prima dell'avvio di una procedura di ricorso. L'accesso agli atti sarebbe quindi soltanto stato ritardato, potendo il ricorrente visionare gli atti in corso di causa. La valutazione dei profili dei candidati sarebbe avvenuta sulla base di criteri oggettivi e pertinenti e andrebbe pertanto confermata.
G. Con la replica il ricorrente, dopo aver visionato gli atti, ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, criticando le valutazioni esposte dai funzionari preposti. Conferma l'arbitrarietà della decisione, sostenendo che la propria candidatura corrisponde meglio al profilo ricercato, sia in termini di formazione sia per esperienze professionali. Ritiene pure inammissibile la scelta di escluderlo dalla seconda fase dei colloqui, condotti dalla psicologa delle risorse umane, a fronte di un primo giudizio di idoneità.
H. Con la duplica, la Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione. Ribadisce che il candidato nominato rispetta i requisiti del bando di concorso e vanta un'esperienza adeguata alla funzione da assumere.
I. CO 1 non ha invece formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta dall'autorità di nomina, parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali delle parti nonché degli altri candidati estranei alla procedura, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa. Per quanto attiene ai rapporti di valutazione, non vi è ragione di dubitare che l'autorità si sia limitata a oscurare i dati relativi agli altri candidati, per cui non è necessario acquisire agli atti tali documenti in forma integrale. Non occorre richiamare le risultanze dell'assessment citato nello scritto del 6 giugno 2024 della Sezione delle risorse umane: ai fini del presente giudizio, gli stralci dello stesso riportati nel rapporto del 21 dicembre 2023 bastano per valutare il buon fondamento della decisione impugnata (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito a pubblico concorso possono anche essere motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 411). La motivazione deve comunque fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La semplice comunicazione dell'esito negativo del concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT I-1993 n. 17).
2.3. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).
2.4. Nel caso concreto, l'autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta dell'insorgente, l'autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione del profilo candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera efficace. Non può quindi essere tutelata la prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e determinante per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'autorità di nomina. Per contro, atteso che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di assunzione, il riassunto della valutazione delle due candidature fornito al ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione alla tutela del diritto di essere sentito. Se anche così non fosse, in questa sede l'autorità ha maggiormente dettagliato i motivi che hanno condotto alla nomina di CO 1; argomenti su cui il ricorrente ha avuto modo di esprimersi, contestandoli compiutamente. Avendo l'autorità fornito il nominativo della persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato, posto che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al committente affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile. Della manchevolezza si potrà semmai tenere conto nell'ambito della ripartizione degli oneri processuali.
3.1. La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 2).
3.2. Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati (art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9 maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478 seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni), il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet, op. cit., n. 506 seg.).
3.3. Nel caso concreto, l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in capo a CO 1 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'autorità sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.
Occorre quindi concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1, da cui ha oscurato soltanto la data di nascita e i recapiti. Ha inoltre prodotto i rapporti di valutazione, da cui ha cancellato le parti riguardanti gli altri candidati. Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. Il medesimo non ha infatti subito alcun pregiudizio ritenuto che la particolarità delle procedure di assunzione fa sì che l'accesso agli atti sia utile e possibile soltanto dopo l'emanazione della decisione, nell'ottica di valutare le possibilità di ricorso, nonché di argomentarlo compiutamente. Anche di questa violazione si potrà tenere conto nella ripartizione degli oneri processuali.
4.2. Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3 consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag. 59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).
5.1. Il ricorrente dispone di una laurea in storia contemporanea, storia medievale e lingua e letteratura italiana ottenuta nel 2007 nell'università di __________. Ha quindi lavorato come giornalista per diverse testate, per poi ricoprire, dal 2011, il ruolo di collaboratore scientifico e ricercatore per enti diversi. Dal 2015 è segretario comunale di __________, lavoro per cui nel 2018 ha conseguito l'attestato di quadro dirigente degli enti locali presso l'Istituto di formazione continua (IFC). Dal 2004 ricopre inoltre la carica di consigliere comunale e nella legislatura 2019-2023 è stato deputato in Gran Consiglio.
5.2. In esito al colloquio del ricorrente, i funzionari incaricati di selezionare i candidati hanno espresso il seguente parere:
Il signor RI 1 ha ottenuto una laurea in storia e in lingua e letteratura italiana e ha pure il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.
Dopo alcune esperienze in ambito giornalistico, ha lavorato per due anni a __________ al progetto di valorizzazione del patrimonio audiovisivo in occasione delle celebrazioni dei 75 anni della __________. Dopo due anni come giornalista sportivo al CdT, dal 2015 è segretario comunale di __________.
Il signor RI 1 è in possesso delle conoscenze e delle capacità professionali richieste dal bando. Vanta pure una buona conoscenza delle procedure amministrative e legislative, approfondite anche durante la sua permanenza in Gran Consiglio. Ha dichiarato che i diritti politici potrebbero essere una delle tappe della sua carriera professionale.
L'insorgente è pertanto stato ritenuto idoneo. In ordine di importanza i predetti funzionari lo hanno indicato al quarto (e ultimo) posto. Il medesimo non è stato sentito in occasione di un ulteriore colloquio.
Dopo la notifica della decisione impugnata, la Sezione delle risorse umane ha fornito questa valutazione del profilo del ricorrente.
Adempie i requisiti del bando. La candidatura è stata giudicata idonea. Ha esperienza all'interno dell'amministrazione pubblica, dove da otto anni ricopre la funzione di segretario comunale in un comune di piccole dimensioni. Ha esperienza quale membro del legislativo a livello comunale e cantonale. Ha svolto varie attività professionali. Ha dichiarato che la funzione di caposervizio dei diritti politici potrebbe essere una delle tappe della sua carriera professionale. I titoli di studio e l'esperienza professionale dimostrano una buona cultura generale. Si tratta però di elementi che non hanno un impatto diretto sull'attività del concorso. Sulla base del possesso di una licenza universitaria e del fatto di non aver finora mantenuto a lungo il medesimo impiego, è ragionevole inoltre ipotizzare che il candidato possa non rimanere nella funzione di caposervizio e possa cercare nuove prospettive professionali, con conseguenze negative sul servizio.
5.3. CO 1 ha conseguito l'AFC come impiegato di commercio nel 2001, previo svolgimento dell'apprendistato in un comune ticinese. Da allora lavora presso il Comune di __________, dapprima come funzionario amministrativo, dal 2019 come vicesegretario e dal 2020 come segretario comunale. Nel 2012 ha conseguito il diploma cantonale di funzionario amministrativo degli enti locali e nel 2016 quello di quadro dirigente degli enti locali.
5.4. Dopo il primo colloquio con CO 1, A_______ e F________ hanno formulato il seguente preavviso:
Il signor CO 1, segretario comunale a __________, vanta una pluriennale esperienza a livello comunale, dove ha svolto differenti mansioni (da funzionario amministrativo a segretario). Da vent'anni si occupa di votazioni ed elezioni a livello comunale e ne conosce i meccanismi. La motivazione al cambiamento è dettata dall'interesse di praticare quanto svolto a livello comunale in ambito cantonale.
Al ricorrente è inoltre stata fornita la seguente valutazione della candidatura di CO 1, a motivazione della scelta operata.
Adempie i requisiti del bando e la candidatura è stata giudicata particolarmente idonea. Infatti vanta un'esperienza particolarmente lunga all'interno dell'amministrazione pubblica, in un comune di dimensioni medio-grandi. Ha svolto varie funzioni, con sempre maggiori responsabilità, fino alle funzioni di vicesegretario comunale e infine di segretario comunale. Nell'ambito dei diritti politici è stato per quasi venti anni la persona di riferimento nel comune, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore elezioni e votazioni. L'attività e il contesto professionale gli impongono di coordinare un numero considerevole di collaboratori e di gestire i rapporti con i vari servizi dell'amministrazione comunale.
5.5. Come esposto in narrativa, il funzionario dirigente, dopo discussione con il Consiglio di Stato, ha deciso di approfondire la valutazione dei primi tre candidati ritenuti idonei in esito al primo colloquio. Questi, ad eccezione del primo che si è ritirato, sono quindi stati convocati per un assessment condotto dalla psicologa della Sezione delle risorse umane, alla presenza di F__________. Per CO 1, tale valutazione ha avuto un riscontro complessivamente positivo. La scelta dei funzionari di non eseguire tale assessment anche per il ricorrente non è stata motivata dai medesimi. Rientrava tuttavia nelle loro facoltà approfondire la conoscenza e la valutazione dei candidati ritenuti più idonei dopo la prima selezione. Per quanto opinabile possa apparire, la rinuncia a sentire il ricorrente, che era stato indicato all'ultimo posto dopo il primo colloquio, è del tutto legittima.
5.6. In esito alle valutazioni predette, va considerato che CO 1 dispone dei requisiti posti dal bando di concorso. Nemmeno l'insorgente lo mette in discussione. Il candidato assunto vanta un'esperienza professionale ventennale presso un comune di quasi 5'000 abitanti che lo rende senz'altro idoneo a ricoprire la funzione di caposervizio dei diritti politici. Emerge infatti che i funzionari hanno sondato in particolare la sua esperienza in relazione allo svolgimento delle votazioni e alle elezioni. Se è vero che anche il ricorrente svolge la funzione di segretario comunale, è pur vero che la sua attività presso il Comune, per altro di dimensioni assai ridotte (meno di 500 abitanti), è iniziata solo nel 2015. La sua esperienza in un'amministrazione comunale, seppur di una certa durata, risulta inferiore rispetto a quella ventennale di CO 1.
È d'altro canto innegabile che l'insorgente ha una formazione, universitaria, di rango più alto rispetto a quella del candidato scelto. La funzione messa a concorso non richiedeva tuttavia un titolo di studio superiore all'AFC. Nel caso concreto, il possesso di una laura non è pertanto atto a incidere in modo determinante sulla scelta del candidato. Anzi. La sensazione dell'autorità di nomina che il ricorrente possa in un prossimo futuro ambire a un posto meglio retribuito non è infondata. Basti pensare che all'interno dell'amministrazione cantonale i collaboratori scientifici (I), posizione per cui è richiesta una laurea completa, sono collocati in classe 10 (cfr. art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RDSt; RL 173.110] e regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RClass; RL 173.310]), mentre il posto a concorso è inserito nell'ottava classe di stipendio. CO 1 ha invece dimostrato una motivazione maggiore, convincendo i funzionari incaricati di poter garantire un'occupazione duratura, a vantaggio della stabilità del Servizio.
Pur considerando il curriculum di tutto rispetto del ricorrente, che oltre a un titolo di studio universitario e a esperienze professionali variegate è anche attivo politicamente in un legislativo comunale e lo è stato in quello cantonale, la preferenza accordata a CO 1, che ha convinto per la sua marcata esperienza in ambito di votazioni ed elezioni acquisita in vent'anni di carriera presso un'amministrazione comunale e per una notevole motivazione alla candidatura, non presta il fianco alla critica.
In altre parole, non si riscontra, nella scelta del Consiglio di Stato, eccesso o abuso dell'ampio potere di apprezzamento riservatogli nella scelta dei suoi collaboratori.
L'emanazione di questo giudizio rende superata la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto. Per la ripartizione degli oneri processuali occorre tenere conto, da un lato, della soccombenza del ricorrente e, dall'altro lato, della violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prime cure. La tassa di giustizia è quindi posta a carico dello Stato e del ricorrente in ragione di un mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà inoltre all'insorgente ripetibili ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr, 1'800.-, in parte anticipata dal ricorrente, è posta a carico di quest'ultimo e dello Stato in ragione di un mezzo (fr. 900.- ciascuno). Lo Stato verserà inoltre al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster