AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.211
Data decisione, Autorità: 13.06.2025, TRAM
Ricorso: TF STF 1C_435/2025 DEL 14.11.2025
Titolo: Tassa di giustizia e ripetibili
RIPETIBILITASSA DI GIUSTIZIA art. 47 cpv. 1 LPAMM2013art. 49 cpv. 1 LPAMM2013
Incarto n. 52.2025.211
Lugano 13 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2025 di
RI 1 RI 2 RI 3 patrocinati da: NOTI 1
contro
il dispositivo n. 2 della risoluzione del 7 maggio 2025 (n. 2094) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa da loro presentata avverso la decisione per atti materiali del gennaio/febbraio 2025 con cui il Centro di manutenzione di Mendrisio dell'Area dell'esercizio e della manutenzione stradale ha chiuso con paletti fissi e catena il piazzale della strada cantonale Bissone-Mendrisio, in zona __________;
ritenuto, in fatto
che il 5 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti davanti al Governo domandando la rimozione della catena, posata dal Centro di manutenzione di Mendrisio (CMM) dell'Area dell'esercizio e della manutenzione stradale a chiusura dell'accesso allo spiazzo sul lato destro della strada cantonale Bissone-Mendrisio (mapp. __________), in zona __________ e il ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri preesistenti;
che il 13 marzo 2025 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza del 25 febbraio precedente con cui i citati ricorrenti hanno postulato in via cautelare l'immediata rimozione della catena e il ripristino dell'accessibilità dello spiazzo, ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 300.-;
che con replica del 28 marzo 2025, i citati insorgenti hanno formulato un articolato petitum secondo cui in via principale la decisione di procedere al contestato intervento andava dichiarata nulla, subordinatamente annullata (domanda 2.1.) e conseguentemente andava ordinata la rimozione della catena e il ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri esistenti (domanda 2.2);
che il 7 maggio 2025 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, accertando la nullità della decisione per atti materiali del CMM mediante la quale lo spiazzo in parola è stato chiuso con paletti fissi e catena e ordinandone la rimozione;
che la tassa di giustizia di fr. 400.- è stata posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3; non sono state assegnate ripetibili (dispositivo n. 2);
che, in estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che la posa dei paletti con catena avrebbe dovuto seguire la procedura del progetto stradale, per la quale il CMM non è competente; ha quindi negato il ripristino della delimitazione con paletti amovibili preesistenti, dal momento che dall'incarto non risultava che questi fossero stati posati in esito alla corretta procedura; ritenuta la parziale soccombenza degli insorgenti, ha posto a loro carico la tassa di giustizia ridotta, negando loro le ripetibili in quanto avvocati agenti in causa propria;
che con ricorso del 10 giugno 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo n. 2 della decisione appena descritta, domandandone la riforma nel senso che, in via principale, non si preleva la tassa di giustizia rispettivamente, in via subordinata, questa è posta a carico della resistente; in ogni caso viene riconosciuta un'indennità di fr. 300.-. quale rimborso della tassa di giustizia della decisione provvisionale;
che gli insorgenti ritengono di essere stati considerati a torto parzialmente soccombenti, visto che il Governo avrebbe in sostanza deciso quanto da loro postulato; la richiesta di ripristinare i paletti precedenti era un semplice corollario, laddove l'oggetto del ricorso era tuttavia la chiusura abusiva dell'accesso dello spiazzo per renderlo di nuovo accessibile;
che essi sostengono poi che la tassa di giustizia di fr. 300.- posta a loro carico dalla decisione provvisionale fa parte delle spese necessarie causate dalla controversia che la parte soccombente dovrebbe risarcire; infatti, essa non rientrerebbe nei costi che il conferimento di un mandato di patrocinio professionale comporterebbe e che la giurisprudenza considera non risarcibili agli avvocati agenti in causa propria;
che gli insorgenti chiedono che il Tribunale rinunci ad esigere l'anticipo delle spese;
che il ricorso non è stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti dal Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100) e 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm); tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere allo scambio degli allegati (art. 72 LPAmm);
che a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti; il suo importo, prosegue la norma, varia da fr. 100.- a fr. 5'000.- nei procedimenti di carattere non pecuniario, potendo raggiungere i fr. 30'000.- in quelli a carattere pecuniario;
che, potestativa, la norma lascia all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che la tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);
che, inoltre, secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, prima frase, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (spese ripetibili);
che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario del patrocinatore e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RtarRip; RL 178.310);
che quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c); la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce dunque una violazione del diritto, censurabile dinanzi a questo Tribunale;
che soccombente ai sensi delle citate disposizioni è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Lukas Müller in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar VwVG, III ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2023, n. 15 ad art. 63);
la soccombenza va stabilita in funzione delle conclusioni formulate con il ricorso, messe in relazione con l'esito della procedura avverso il giudizio impugnato, laddove in caso di parziale soccombenza le spese vengono ripartite in proporzione (Müller, op. cit., ibidem);
che nella misura in cui gli insorgenti con l'impugnativa di prima istanza hanno postulato la rimozione della catena che chiude l'accesso allo spiazzo e il ripristino della delimitazione con paletti bianchi e neri, ribadendo poi queste (due) domande con la replica, è manifesto come il loro ricorso sia stato solo parzialmente accolto, in relazione (unicamente) alla prima richiesta; in presenza di un chiaro petitum, per giunta formulato da avvocati cogniti in materia e che non possono ignorarne la portata, non è possibile concludere altrimenti;
che nel ritenere gli insorgenti come parzialmente soccombenti, la decisione impugnata risulta del tutto corretta;
che limitandosi a contestarne l'accollo, gli insorgenti non criticano l'importo esposto in quanto tale; né potrebbero farlo con successo: alla luce dell'incarto trasmesso dal Governo che fa stato di una procedura sfociata in una decisione di merito dopo un doppio scambio degli allegati, esso appare adeguato, senz'altro non costitutivo di abuso del potere di apprezzamento;
che per quanto concerne le ripetibili, il Governo non le ha assegnate ritenendo che il ricorso era stato presentato da avvocati in causa propria; principio che gli insorgenti a ragione non contestano e che corrisponde del resto alla costante prassi di questo Tribunale (fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2.);
che gli oneri della procedura provvisionale sono già stati, correttamente, fissati nell'ambito della decisione del Presidente del Governo; se gli insorgenti ritenevano che la tassa di giustizia non dovesse essere loro caricata, avrebbero semmai dovuto insorgere contro quella pronuncia; la tesi avanzata dai ricorrenti in questa sede risulta priva di fondamento;
che dunque il ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), la cui soccombenza esclude già di per sé l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster