AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.298
Data decisione, Autorità: 24.12.2025, TRAM
Titolo: Revoca della licenza di condurre
GIUDIZIO PENALEREVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE art. 16b cpv. 1 let. b LCSTRart. 16b cpv. 2 let. a LCSTRart. 31 LCSTRart. 32 cpv. 1 LCSTRart. 34 cpv. 4 LCSTRart. 2 cpv. 1 ONCSart. 3 ONCSart. 4 cpv. 1 ONCSart. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto n. 52.2025.298
Lugano 24 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3845) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 7 maggio 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di cinque mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1976, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1995.
Muratore indipendente di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Secondo il rapporto di polizia, l'8 febbraio 2024, alle ore 23.05, RI 1 stava circolando in territorio di __________ alla guida dell'autofurgone intestato alla sua ditta quando ha tamponato lievemente la vettura che lo precedeva. Intervenuta su richiesta del danneggiato, la polizia cantonale si è recata al domicilio dell'interessato, che è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.72 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 00.27 del 9 febbraio 2024). Tradotto alla gendarmeria di Noranco, alle ore 00.57 è stato sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.65 mg/l. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 16 febbraio 2024, in attesa della decisione dipartimentale. Interrogato dalla polizia cantonale il 9 marzo 2024, il conducente ha in sostanza riconosciuto la dinamica dell'incidente e l'esito delle prove dell'alito, precisando di avere bevuto nel corso della serata trascorsa al carnevale di Comano un bicchiere di vino bianco e tre birre da 0.33 l ciascuna e di essere pertanto stato consapevole che forse sarebbe stato fuori dai limiti, specificando di non avere bevuto altri alcolici tra l'evento e il test (cfr. verbale d'interrogatorio allegato al rapporto di polizia del 16 marzo/9 aprile 2024, pag. 2-3).
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 24 aprile 2024 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni del 29 aprile 2024 (integrate da un successivo scritto del 3 maggio 2024), il 7 maggio 2024 l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di cinque mesi (dal 1° novembre 2024 al 23 marzo 2025 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dall'8 al 16 febbraio 2024 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
c. Avuta conoscenza che per gli stessi accadimenti era pendente nei confronti del conducente un procedimento penale, con decreto del 2 luglio 2024 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha sospeso la procedura amministrativa fino a conclusione di quella penale. .
d. Con decreto di accusa del 13 agosto 2024 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:
per avere condotto l'autofurgone __________ targato __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65 mg/l);
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'antistante vettura __________, targata __________, condotta da __________, che si era regolarmente fermata, urtandola così da tergo.
Fondandosi sugli art. 91 cpv. 2 lett. a e 90 cpv. 1 LCStr (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCStr e 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a complessivi fr. 2'250.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-.
e. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 28 maggio 2025, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione di infrazione semplice alle norme della circolazione, sussumendo invece la guida in stato d'inattitudine sotto l'art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr (per avere condotto il predetto veicolo essendo in stato di ubriachezza) anziché sotto il cpv. 2 della medesima norma e riducendo la condanna alla multa di fr. 400.-. Tale pronuncia, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi nel frattempo passata in giudicato.
C. Riattivata la procedura a seguito dell'emanazione della decisione penale, con giudizio del 20 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1. Ricordato da un lato come il conducente non possa pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza penale di condanna definitiva priva di motivazione e richiamati, dall'altro, i fatti risultanti dal rapporto di polizia, il risultato dell'accertamento etilometrico e le ammissioni del conducente, il Governo ha ritenuto di non potersi allineare alle conclusioni del giudice penale, della cui sentenza l'interessato non ha chiesto la motivazione. Disattese le critiche riguardo alle misurazioni effettuate e considerato un tasso alcolemico qualificato (0.60 mg/l), ha quindi appurato la sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi confermato la misura - superiore al minimo legale - disposta dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto giustificata, avuto riguardo al tasso alcolemico particolarmente elevato (ben superiore al valore limite dell'ebrietà qualificata), alla grave colpa del conducente nonché all'ulteriore infrazione medio grave commessa.
D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone essenzialmente l'annullamento e la pronuncia di una revoca allineata con la condanna penale. Il ricorrente evidenzia come il giudizio penale abbia sensibilmente ridimensionato la sua responsabilità, dimostrando la scorrettezza dei fatti ritenuti dalle autorità amministrative. Contesta in particolare l'orario in cui sono stati situati gli accadimenti, come pure il tasso alcolemico e il tamponamento addebitatigli in sede amministrativa, che non sarebbero mai stati comprovati. Contesta peraltro la correttezza del verbale (di cui avrebbe sottoscritto una sola pagina) redatto dagli agenti di polizia, che avrebbero operato in totale abuso di potere. Rilevando di non essere stato a conoscenza della necessità di chiedere la motivazione della pronuncia penale e lamentando gli effetti disastrosi di una revoca di cinque mesi per la sua attività professionale, auspica che sia comunque tenuto conto delle conclusioni a cui è pervenuto il magistrato e che sia quindi ritenuta a suo carico un'ebrietà non qualificata, con conseguente riduzione della durata della revoca.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. In sede di replica, l'insorgente, assistito da un legale, ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, rilevando come l'assenza di motivazione della decisione penale sia irrilevante a fronte della chiarezza del suo dispositivo. In duplica, l'autorità dipartimentale si è riconfermata nella sua opposta posizione.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove (testi) sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Nemmeno va dato seguito all'invito del ricorrente a chiedere la motivazione al giudice penale: da questo profilo, sarebbe infatti spettato a lui pretendere una motivazione scritta della decisione penale in quella sede (cfr. infra, consid. 2.2). Come si avrà modo di spiegare in appresso, il dispositivo della sentenza penale risulta nondimeno sufficientemente concludente ai fini del presente giudizio.
2.2. Di principio, il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale “vincolante” deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_26/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 2.4 che conferma la STA 52.2021.159 del 23 novembre 2021; STA 52.2025.15 del 24 giugno 2025 consid. 2.2, 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 2.2 con numerosi rimandi).
2.3. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi l'8 febbraio 2024, il procuratore pubblico - sulla scorta del relativo rapporto di polizia - ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto d'accusa per titolo guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr per avere condotto il suo autofurgone essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65 mg/l) nonché per infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr per avere circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'antistante vettura (…) che si era regolarmente fermata, urtandola così da targo. RI 1 ha impugnato il suddetto decreto d'accusa davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo al tasso alcolemico riscontrato mediante esame dell'alito, come si evince dal dispositivo della sentenza da lui emessa, da cui è stata espressamente cancellata la relativa precisazione (cfr. sentenza del 28 maggio 2025, disp. n. 1.1). Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del reato (da art. 91 cpv. 2 lett. a a 91 cpv. 1 lett. a LCStr), cui ha proceduto il giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la motivazione scritta della sentenza, si deve dunque tenere conto a suo favore del fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli ha guidato in stato di ebrietà non qualificata, cioè con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.25 e inferiore 0.4 mg/l (cfr. art. 1 lett. b e 2 lett. b dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012 [RS 741.13] per rimando dell'art. 55 cpv. 6 LCStr). In queste circostanze, non permettono di giungere ad altre conclusioni le sole dichiarazioni dell'insorgente, che non ha mai negato di avere sorbito bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, ma che in un secondo momento ha ridimensionato i suoi consumi, riportandoli a due birre da 0.25 dl cadauna e un bicchiere di vino bianco da 2 cl (cfr. scritto del 10 maggio 2024 alla Sezione della circolazione; cfr. pure ricorso e replica al Governo, pag. 2). Del resto, nemmeno le autorità amministrative hanno a ben vedere considerato il risultato (0.65 mg/l) scaturito dal test effettuato mediante etilometro probatorio, ritenendo a carico del conducente un tasso alcolemico (soltanto) dello 0.60 mg/l. In queste circostanze, non resta che fondarsi su quanto accertato in ambito penale e così dare per acquisito che il ricorrente ha condotto il suo veicolo a motore in stato di ebrietà non qualificata, ovvero con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0.25 e inferiore a 0.4 mg/l.
2.4. A torto il ricorrente contesta invece l'avvenuto tamponamento, che è stato riconosciuto dal giudice della Pretura penale (cfr. sentenza penale, dispositivo n. 1.2). Alla luce della giurisprudenza citata al considerando n. 2.1, in questa sede l'insorgente - che sapeva oltretutto che il procedimento amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. decreto del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024) - non può infatti più contestare tale fatto così come stabilito dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza amministrativa inferiore - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 28 maggio 2025. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. sentenza penale, dispositivo n. 4), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che ha ripetutamente negato di aver tamponato la vettura che lo precedeva (cfr. scritto del 10 maggio 2024 alla Sezione della circolazione, pag. 1; ricorso al Governo, pag. 1-2; replica al Governo, pag. 1). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. L'insorgente - che non ha ritenuto di consultare un avvocato per farsi consigliare e assistere - è invece rimasto passivo. Non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. dispositivo n. 5) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. citato decreto del 2 luglio 2024). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue, e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale (art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. L'infrazione medio grave, così come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr, presuppone la realizzazione cumulativa di due eventi: la guida in stato di ebrietà - senza raggiungere tuttavia una concentrazione qualificata di alcol nel sangue - e la commissione di un'infrazione (almeno) lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale (cfr. Mizel, op. cit., pag. 464). Posto quanto sopraesposto in relazione al tasso alcolemico (cfr. supra, consid. 2.3), un'infrazione lieve è data allorquando un conducente, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr).
3.4. Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l'art. 31 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo (cpv. 2; cfr. pure art. 2 cpv. 1 ONC). L'art. 3 ONC precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (cfr. DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (cfr. STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1; STA 52.2023.12 del 13 marzo 2023 consid. 3.3). L'art. 32 LCStr dispone dal canto suo che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cpv. 1 prima frase). L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo alla circolazione (cfr. STA 52.2021.225 del 26 ottobre 2021 consid. 4.3, 52.2019.2 del 12 giugno 2019 consid. 3.3 e rimandi). L'art. 4 cpv. 1 ONC precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile, ritenuto che, se l'incrocio con altri veicoli è difficile, deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile. A norma dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. In proposito, l'art. 12 cpv. 1 ONC stabilisce che, quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per “distanza sufficiente” ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali, della circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il senso di tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione - è in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in caso di frenata inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di lui (cfr. STA 52.2023.27 del 19 maggio 2023 consid. 2.3).
3.5. In concreto, come visto, dagli atti risulta che l'8 febbraio 2024 l'insorgente ha circolato in stato di ebrietà non qualificata. In tale stato psico-fisico, ha poi negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dal veicolo che lo precedeva e che si era regolarmente fermato, urtandolo così da tergo e provocandogli lievi danni (circoscritti a due graffi sulla carrozzeria secondo quando risulta dal verbale del danneggiato dell'8 marzo 2024 pag. 2, rispettivamente a graffi di lieve entità sul paraurti posteriore secondo il rapporto incidente della circolazione stradale del 9 aprile 2024 pag. 5). L'avvenuto tamponamento dimostra che egli non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che gli imponevano di prestare la dovuta attenzione alla circolazione, di adeguare la propria velocità e di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva, in modo da avere il tempo di reagire adeguatamente a potenziali pericoli, segnatamente frenando tempestivamente per evitare collisioni. Egli ha quindi guidato sotto l'influsso dell'alcol e nel contempo, violando le norme della circolazione, ha provocato un pericolo per la sicurezza altrui, che può tuttavia ancora essere considerato minimo. Anche la sua colpa può tutto sommato ancora essere ritenuta leggera (cfr. Mizel, op. cit., pag. 379 seg.). L'infrazione commessa integra dunque complessivamente gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr.
3.6. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento, della durata di cinque mesi, adottato dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Governo appare eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, necessità professionale di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.).
4.2. Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito in replica da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3845) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 7 maggio 2024 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione ai sensi del consid. 4.1.
Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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