AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.322
Data decisione, Autorità: 23.12.2025, TRAM
Titolo: Revoca della licenza di condurre
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE art. 6 cf. 1 CEDUart. 29 cpv. 1 COSTart. 16 cpv. 3 LCSTRart. 16c cpv. 1 let. a LCSTRart. 16c cpv. 2 let. e LCSTRart. 17 cpv. 4 LCSTRart. 23 cpv. 3 LCSTR
Incarto n. 52.2025.322
Lugano 23 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3862) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 17 giugno 2025 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato nel 1993. Nel novembre 2009 ha superato l'esame per ottenere la licenza di condurre motoveicoli (cat. A1). Ha poi conseguito la licenza di condurre autoveicoli (cat. B), una prima volta nel settembre 2012 e successivamente nel gennaio 2018.
Impiegato tecnico di professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
30 novembre 2010 revoca della licenza di condurre (cat. A1) a tempo indeterminato con effetto immediato (con periodo di sospensione di 3 mesi) per un'infrazione grave (guida sotto l'influsso di canapa commessa il 13 marzo 2010) con contestuale ordine di sottoporsi a un periodo di controllo medico della capacità all'astinenza dal consumo di stupefacenti per 12 settimane e di presentare un certificato medico attestante l'esito dei controlli e il grado di idoneità medica alla guida; la misura è stata scontata dal 13 marzo 2010 all'8 febbraio 2012;
3 luglio 2013 revoca della licenza di condurre in prova (cat. B, conseguentemente prorogata di un anno) di 12 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.05 per mille commessa il 6 giugno 2013); il provvedimento è stato scontato dal 6 giugno 2013 al 5 giugno 2014;
28 maggio 2015 revoca della licenza di condurre in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per non avere dato seguito alla richiesta dell'autorità di produrre una certificazione medica attestante la mantenuta astinenza dal consumo di stupefacenti e l'idoneità alla guida; la misura è stata annullata il 6 luglio 2017 (sulla base di un rapporto medico che ha escluso la sospettata tossicomania), dando al conducente la possibilità di chiedere il rilascio di una licenza per allievo conducente;
16 ottobre 2018 revoca della licenza di condurre in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata di 0.63 mg/l commessa il 5 agosto 2018), escluso ogni riesame prima dell'agosto 2020; riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (con proroga di un anno della licenza di condurre in prova) in base a una perizia psicotecnica del 24 settembre 2020 che ha confermato l'idoneità caratteriale alla guida subordinandola alla frequentazione (effettivamente comprovata) di un corso di educazione stradale.
B. a. Il 9 ottobre 2024, alle ore 14.55, RI 1 ha circolato alla guida di un veicolo a motore in via __________ a __________ in direzione di __________ a una velocità punibile - accertata mediante rilevamento radar - di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 50 km/h.
Interpellato l'8 novembre 2024 dalla Polizia cantonale, con l'apposizione della sua firma sull'apposito modulo, egli ha espressamente riconosciuto la paternità e l'entità dell'infrazione imputatagli.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 14 marzo 2025 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. In sede di osservazioni, RI 1 ha in particolare nuovamente ammesso la propria responsabilità per l'errore commesso.
c. Con decisione del 17 giugno 2025 l'autorità dipartimentale ha risolto di revocargli la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato, stabilendo che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) e alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e che per ugual periodo gli era vietato fare uso di ogni e qualsiasi licenza di condurre estera di cui dovesse divenire titolare. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. e LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 20 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha confermato il predetto provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Rilevato come i fatti e la qualifica giuridica dell'infrazione non fossero contestati, ha respinto le tesi tendenti a ridimensionare la sua colpa e disatteso una censura di violazione del principio di celerità. Appurata la commissione il 9 ottobre 2024 di un'infrazione grave ex art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e visti i precedenti da lui accumulati - in particolare la revoca del 16 ottobre 2018 (scontata meno di 5 anni prima) -, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca a titolo definitivo ex art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr, senza possibilità di riesame prima di 5 anni, considerando quindi irrilevanti le critiche di violazione dei principi di proporzionalità e di equità.
D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della risoluzione dipartimentale, subordinatamente, che la durata della revoca sia limitata a tre mesi e, in via ancor più subordinata, che l'incarto sia rinviato alla Sezione della circolazione per nuova decisione. In via provvisionale, postula la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo avere nuovamente ammesso di avere circolato 31 km/h oltre il limite vigente, rileva come la soglia dell'infrazione grave sia stata superata soltanto per 1 km/h (a patto che il radar fosse omologato e rispondesse a tutti i requisiti tecnici). Ritiene infatti che l'infrazione non sia stata commessa all'interno di una località, bensì fuori. Chiede in ogni caso che venga verificata la validità del rilevamento della velocità effettuato in curva. Nega che il suo comportamento, in assenza di traffico, abbia messo in pericolo la circolazione ed evidenzia la sua esemplare condotta di guida nei quasi 5 anni precedenti l'infrazione nonché la propria necessità professionale di disporre della patente di guida. Ribadisce altresì le censure relative al principio di celerità, all'inizio della decorrenza del termine quinquennale di recidiva e ai principi di proporzionalità ed equità nella commisurazione della sanzione.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento e avversando la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.
F. In sede di replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie domande di giudizio, censurando inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito. In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito la sua posizione, sviluppando ulteriormente le proprie argomentazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), già comprensivi della fotografia scattata dal radar e delle certificazioni dell'apparecchio e dell'operatore allegate al rapporto di segnalazione del 23 ottobre 2024. Come si vedrà in seguito, neppure occorre procedere all'accertamento d'ufficio della validità della misurazione della velocità effettuata in curva.
2.2. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste dall'art. 16c cpv. 2 lett. b-e LCStr. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).
3.2. È indiscutibile che superando di 31 km/h la velocità massima consentita sulla tratta in questione, così come illustrato, RI 1 ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal profilo oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla citata giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 31 km/h), il quale di principio è già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che quando il sorpasso del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non emergono ragioni particolari per scostarsi (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi). Nemmeno il ricorrente pretende del resto di avere avuto seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 3 seg.).
3.3. Ne discende che, dal momento che nell'ottobre 2018 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino ad agosto 2020 ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 9 ottobre 2024 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr, indipendentemente dal genere di infrazioni precedentemente commesse (cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 400). Invano pretende di non essere stato informato delle possibili conseguenze di un'ulteriore grave infrazione contestualmente alla restituzione della patente dopo l'ultima revoca del 2018 (cfr. decisione del 3 novembre 2020). Il ricorrente, non nuovo a infrazioni gravi, non può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. STA 52.2025.118 dell'8 settembre 2025 consid. 3.5.2, 52.2019.437 del 2 dicembre 2020 consid. 4.3, in: RtiD II-2021 n. 47, 52.2020.2 del 2 dicembre 2020 consid. 4.3 con rimandi).
A torto l'insorgente pretende inoltre che l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non sarebbe applicabile, poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati con la revoca a tempo indeterminato del 2018 di cui si è detto. La giurisprudenza in proposito è infatti chiara: determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.1 che conferma la STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022 consid. 4.1, 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.3 e rif.). Fine che in concreto è avvenuta con la riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (cfr. la relativa decisione che ha annullato la misura di revoca del 2018 con effetto immediato, ovvero ex nunc, e non ex tunc come sembra affermare il ricorrente).
3.4. Pure a torto l'insorgente si prevale di una violazione del principio della celerità.
3.4.1. Il principio sancito dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui come visto la durata minima della revoca non può essere ridotta, vale anche nel caso di una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; DTF 135 II 334 consid. 2.2). In una simile circostanza, qualora la violazione sia grave e non possa essere considerata in altra maniera, ci si può tutt'al più chiedere se sia possibile rinunciare eccezionalmente ad adottare una misura (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; cfr. pure Hans Giger, SVG Kommentar, IX ed., Zurigo 2022, n. 2 ad art. 16). L'esame della durata del procedimento sotto il profilo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso, sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (cfr. STF 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e rif., in: RtiD I-2014 n. 47).
3.4.2. In concreto, dopo gli accadimenti del 9 ottobre 2024, a fronte del rapporto della polizia del 21 novembre 2024 pervenutole il 29 novembre 2024, la Sezione della circolazione ha atteso il 14 marzo 2024 (cioè circa tre mesi e mezzo) per aprire il procedimento amministrativo. Raccolte le osservazioni dell'interessato
Alla luce di tutte queste circostanze, è quindi da escludere che sussista in concreto una violazione del principio di celerità tanto grave da permettere in via eccezionale di rinunciare all'adozione della criticata misura in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr. Nulla può in ogni caso dedurre il ricorrente dalla circostanza di aver potuto circolare (senza peraltro aver accumulato ulteriori violazioni) tra il giorno della grave infrazione e la decisione dell'autorità di prime cure.
3.5. Se ne deve concludere che, tornando come detto applicabile l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Alla luce dell'importanza del bene protetto dagli art. 16 segg. LCStr, ovvero la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità degli utenti della strada, non vi è spazio per l'adozione di una diversa decisione neppure in applicazione dell'invocato principio di equità. Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni (cfr. STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013 consid. 2.3; STA 52.2018.233 citata consid. 3.4 e rif.). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3; STA 52.2018.566 citata consid. 4 e rif.). Regola, questa, che vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 132 II 234; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3, 1C_13/2014 citata consid. 2.4 e rinvii). La riconsegna sarà inoltre subordinata all'esito positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida e al superamento di nuovi esami di guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; medesimo messaggio nella sua versione francese, pag. 4133; Mizel, op. cit., pag. 401).
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAmm).
4.3. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino, 2. Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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