AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.389
Data decisione, Autorità: 05.02.2026, TRAM
Titolo: Revoca autorizzazione LPPS
ARMI / ARMAATTIVITÀ PRIVATE DI INVESTIGAZIONE E DI SORVEGLIANZAGIUDIZIO PENALE art. 12 cpv. 3 CPSart. 49 let. q CPSart. 8 cpv. 2 let. d LARMart. 95 cpv. 1 let. a LCSTRart. 14 cpv. 1 let. a LPPSart. 18 cpv. 1 let. a LPPSart. 30 cpv. 3 LPPS
Incarto n. 52.2025.389
Lugano 5 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 1° ottobre 2025 (n. 4627) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino italiano nato il __________ al beneficio di un permesso G, esercita la professione di agente di sicurezza privata dipendente dal 2017 sulla scorta della relativa autorizzazione ai sensi della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS; RL 550.400), che gli è stata rinnovata il 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024.
B. a. Con decreto d'accusa del 6 luglio 2022 (n. 3584/2022) il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 5 aprile 2022, ripetutamente condotto il suo veicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, essendo il suo permesso italiano scaduto in data 27 gennaio 2022. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 900.-.
b. Con sentenza del 7 dicembre 2023 (n. 81.2022.396), passata in giudicato, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria sospesa a 10 aliquote giornaliere da fr. 60.- (pari a fr. 600.- complessivi) e rinunciando alla multa.
C. Preso atto di tale condanna, iscritta nel casellario giudiziale, con decisione del 23 aprile 2024 il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale, ritenendo che RI 1 non soddisfacesse più le condizioni previste dalla legge, gli ha revocato l'autorizzazione quale agente di sicurezza dipendente, con la precisazione che una nuova istanza di autorizzazione avrebbe potuto essere esaminata soltanto dopo la cancellazione della condanna reiterata iscritta a casellario giudiziale. La risoluzione è stata emanata in base all'art. 13 lett. e, 14 e 18 cpv. 1 lett. a LPPS.
D. a. Contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente esecutiva conformemente all'art. 30 cpv. 3 LPPS, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via cautelare, il ripristino dell'effetto sospensivo al gravame.
b. La decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata annullata dal Tribunale cantonale amministrativo che, in accoglimento dell'impugnativa presentata dall'interessato, con giudizio del 13 agosto 2024 (inc. n. 52.2024.237), ha conferito effetto sospensivo al gravame.
c. Con giudizio del 1° ottobre 2025, l'Esecutivo cantonale ha poi respinto il ricorso nel merito (nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto), confermando la risoluzione dipartimentale impugnata. Il Governo ha anzitutto ritenuto che la domanda di annullamento della decisione impugnata fosse parzialmente divenuta priva d'oggetto poiché l'autorizzazione revocata era scaduta nelle more ricorsuali; ha tuttavia confermato l'esistenza di un interesse attuale alla verifica della legittimità della revoca, che impedisce al ricorrente di sollecitare una nuova autorizzazione fino alla cancellazione dell'iscrizione della condanna a casellario giudiziale. Dopo aver disatteso una censura di violazione del diritto di essere sentito, il Governo, richiamata la giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 2 lett. d della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54), ha ritenuto che a fronte della citata condanna per un reato commesso in modo ripetuto, l'autorità di prime cure non potesse far altro che constatare la sussistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, senza alcun margine per una diversa interpretazione o per concrete valutazioni in merito al reato commesso. Ha di riflesso escluso una violazione del principio della proporzionalità e confermato la decisione di revoca dell'autorizzazione, unitamente all'impossibilità per l'interessato di chiedere una nuova autorizzazione fino alla cancellazione dell'iscrizione della sua condanna.
E. Contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente lamenta un'applicazione eccessivamente rigida e formalistica dell'art. 14 LPPS, contraria alla sua ratio, che esigerebbe invece una ponderazione attenta di gravità, natura e circostanze del reato commesso e della sua incidenza sull'idoneità professionale. In concreto, alla luce del fatto del tutto marginale all'origine della condanna, senza alcuna connessione con la funzione di agente di sicurezza privato, la decisione impugnata non si giustificherebbe, tanto più che il reato presenterebbe carattere di continuità e non di reiterazione. La stessa, emanata a poco più di due mesi della cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, sarebbe in ogni caso lesiva del principio della proporzionalità.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il Servizio giuridico della Polizia cantonale, con argomenti di cui si riferirà, per quanto necessario, in appresso.
G. Con la replica il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio, ribadendo le sue tesi. A richiesta del Tribunale, ha inoltre prodotto un estratto aggiornato del casellario giudiziale, privo di iscrizioni.
H. In sede di duplica, il Servizio giuridico della Polizia cantonale riafferma la sua posizione, ribadendo la correttezza della propria decisione. Rileva che la cancellazione dell'iscrizione non costituisce ipso facto una condizione sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione scaduta, che il ricorrente potrà semmai richiedere.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 2 LPPS. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 30 cpv. 1 LPPS e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Scopo dell'art. 14 LPPS è quello di poter negare l'autorizzazione a coloro che non dispongono dei requisiti necessari per intraprendere questa professione. Tenuto conto del particolare settore di attività che la legge si prefigge di regolamentare, con questa disposizione si esige che coloro che intendono operare nel campo della sicurezza e dell'investigazione adempiano ad accresciuti requisiti di integrità morale (cfr. messaggio n. 7762 del 27 novembre 2019 sulla revisione totale della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976, pag. 29; cfr. pure STA 52.2018.19 del 20 agosto 2019 consid. 3.2). Per quanto qui interessa, l'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS permette in particolare di verificare - tramite l'estratto del casellario giudiziale per privati - gli antecedenti criminali del richiedente (cfr. messaggio citato, pag. 29). Tale norma ha ripreso invariato l'art. 8 cpv. 2 lett. a della previgente legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 in vigore fino al 30 giugno 2021 (Lapis), che era stato modificato il 20 giugno 2016 (BU 2016, 371). Scopo di quest'ultima modifica era in particolare porre rimedio alla precedente versione della norma, che imponeva all'autorità amministrativa di rifiutare l'autorizzazione per l'attività di agente privato di sicurezza già solo per il fatto che nell'estratto del casellario giudiziale appariva l'iscrizione di una condanna o crimine, indipendentemente quindi dalla natura del reato e da un eventuale nesso con lo svolgimento dei compiti di questa funzione. Era quindi stato sollevato il problema che comporta una simile limitazione della libertà economica e la necessità di rispettare il principio di proporzionalità (cfr. complemento del 13 gennaio 2016 al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976, pag. 1 seg.; rapporto n. 7085R del 6 aprile 2016 della Commissione della legislazione, pag. 2 seg.; verbali del Gran Consiglio, Anno 2016/2017, seduta VI del 20 giugno 2016, pag. 653 seg.). Alla luce di tali constatazioni, e per evitare l'insorgenza di situazioni paradossali (come quella in cui una persona condannata per un'infrazione grave alle norme in materia di circolazione per eccesso di velocità non possa disporre dell'autorizzazione, sebbene tale circostanza non comporti per forza un pregiudizio per la professione), la norma era quindi stata cambiata al fine di conferire all'autorità amministrativa un margine discrezionale nella valutazione delle condizioni relative al rilascio dei permessi, consentendole di ponderare ogni situazione, fermo restando che chi esercita la professione deve continuare ad assicurare un accresciuto grado d'integrità morale (cfr. complemento citato, pag. 2; rapporto citato, pag. 2 seg.). Per la riformulazione concreta del testo dell'art. 8 cpv. 2 Lapis, considerando una certa affinità tra i due ambiti, il Legislatore si è ispirato alla legislazione sulle armi - e segnatamente, per quanto qui di rilievo, all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm (secondo cui un permesso di acquisto di armi non è rilasciato a persone che in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto del casellario giudiziale per privati) - rimarcando in generale la possibilità di riferirsi alla relativa giurisprudenza (cfr. complemento citato, pag. 2; inoltre, verbali citati, pag. 655 seg., che pure prospettano un'applicazione simile alla LArm e quanto previsto riguardo alla questione dei precedenti penali pregiudizievoli per l'attività lavorativa, ribadendo ancora il diverso trattamento che potrà essere riservato a casi bagatella o in materia di circolazione stradale).
3.2. Ora, è ben vero che in base alla giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm, l'ipotesi dell'iscrizione a casellario di condanne per crimini o delitti commessi ripetutamente è realizzata già con la sola commissione ripetuta di tali reati, senza che occorra analizzare se essi denotino un carattere violento o pericoloso (cfr. STF 2C_158/2011 del 29 settembre 2011 consid. 3.3, 2C_125/2009 del 4 agosto 2009 consid. 3.3 e 3.4, 2C_93/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.1) e che la stessa può quindi essere perfezionata anche in presenza di delitti in materia di circolazione stradale (cfr. STF 2C_158/2011 citata consid. 3.3). Tale giurisprudenza restrittiva - che è stata sviluppata non solo in considerazione del testo dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm, ma anche della volontà del Legislatore federale (cfr. STF 2C_1271/2012 del 6 maggio 2013 consid. 3.2, 2C_125/2009 citata consid. 3.4 con riferimenti) e dello scopo della LArm (segnatamente di prevenire l'impiego abusivo di armi, evitando il possesso di questi oggetti molto pericolosi da parte di persone che non sono particolarmente affidabili, cfr. art. 1 LArm; STF 2C_1271/2012 citata consid. 3.2, 2C_158/2011 citata consid. 3.5) - non può tuttavia essere trasposta tout court e in modo inflessibile nell'ambito dell'applicazione dell'art. 14 lett. a LPPS. Quest'ultima norma s'ispira certo all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm, ma è come visto stata soprattutto dettata dalla volontà del Legislatore cantonale di conferire all'autorità decidente un margine di apprezzamento, e ciò in ogni situazione (cfr. verbali citati, pag. 654), inclusi quindi i casi di condanne per crimini o delitti commessi ripetutamente. Una reiterazione di reati può certo denotare una tendenza a non rispettare l'ordinamento giuridico, ma ciò non significa ancora che l'autorità amministrativa possa applicare l'art. 14 lett. a LPPS in modo automatico, prescindendo quindi da un'applicazione del principio di proporzionalità e da qualsiasi considerazione in punto alla natura ed entità del/i reato/i alla base di una o più condanne, vagliando in che misura l'interessato non offra più sufficienti garanzie di un'integrità morale accresciuta e di un corretto svolgimento della professione retta dalla LPPS. A maggior ragione s'impone tale conclusione, se si considera che il Legislatore ha espressamente voluto evitare situazioni paradossali, ponendo particolare attenzione alla valutazione di casi bagatella e in materia di circolazione stradale (cfr. pure verbali citati, pag. 655 seg.).
3.3. Fermo quanto precede, in concreto è da escludere che l'autorità di prime cure, sulla sola base della condanna del 7 febbraio 2023 con cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione ex art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr (per avere, nel periodo 28 gennaio 2022- 5 aprile 2022, ripetutamente condotto un veicolo nonostante la licenza di condurre scaduta il 27 gennaio 2022) - che è pacificamente l'unica condanna inserita nell'estratto del casellario giudiziale per privati del 10 aprile 2024 (riportata peraltro nei seguenti termini: guida di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, perpetrazione: 28.01.2022-05.04.2022) - potesse revocare l'autorizzazione del ricorrente in base all'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, senza procedere ad alcuna valutazione delle circostanze concrete e applicazione del principio di proporzionalità. E in particolare senza neppure considerare che la condanna riguarda un reato in materia di circolazione stradale, che è stato commesso per negligenza (cfr. il richiamo all'art. 12 cpv. 3 CP nella sentenza penale; il ricorrente ha in effetti sempre sostenuto di non essersi avveduto che la proroga della validità delle patenti di guida italiane concessa dalle autorità italiane in stato di emergenza sanitaria COVID non valesse anche in Svizzera, cfr. ricorso al Governo, pag. 4 seg.) e ha comportato una pena contenuta (ridotta dal Pretore penale a 10 aliquote, non quindi di 45 aliquote come indicato dal Governo). Reato che non presenta inoltre alcuna relazione con l'assolvimento dei compiti di agente di sicurezza. In queste circostanze - e al di là del quesito se una tale condanna possa effettivamente rientrare nel concetto di condanne per crimini o delitti commessi ripetutamente dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm (e in particolare, se il comportamento del ricorrente possa o no essere ricondotto alla commissione di un reato ripetuto ai sensi della LArm, ancorché non risulti peraltro essere stato oggetto di un aggravio di pena ex art. 49 CP, cfr. sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2022.00689 del 2 marzo 2023 consid. 2.1)
4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
4.3. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato è per contro tenuto a rifondere al ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione (n. 4627) del 1° ottobre 2025 del Consiglio di Stato e la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale sono annullate.
Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster