AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.49
Data decisione, Autorità: 27.01.2026, TRAM
Titolo: Istanza di non assoggettamento alla LAFE
ASSOGGETTAMENTO art. 23 CCart. 2 cpv. 1 LAFEart. 4 cpv. 1 let. a LAFEart. 4 cpv. 1 let. g LAFEart. 5 cpv. 1 let. a LAFEart. 2 OAFE
Incarto n. 52.2025.49
Lugano 27 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2024 (n. 829/23 LUG) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE in materia di assoggettamento alla LAFE;
ritenuto, in fatto
A. A seguito del ritiro di una prima domanda inoltrata da V_______ (cittadino italiano residente in Italia), la RI 1 - dopo aver prospettato l'inoltro della sua istanza con scritto del 1° dicembre 2023 - il 16 gennaio 2024 ha formalmente chiesto all'Autorità cantonale di I istanza LAFE il non assoggettamento alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41) dell'acquisto della PPP __________ (appartamento) di cui al fondo base part. __________ RFD di Massagno (che in base a un vincolo del piano regolatore non può attualmente essere destinata a residenza secondaria). La società intende acquistare l'immobile (per fr. 1'330'000.-) in veste di trustee del trust irrevocabile (, retto dalla legge dell'isola di ) costituito il 9 gennaio 2024 da V, primariamente a beneficio della figlia E (nata nel 2005). Quest'ultima, cittadina italiana titolare di un permesso B UE/AELS per formazione, negli anni 2020-2023 ha seguito la scuola TASIS (The American School in Switzerland) di Montagnola e, dall'agosto 2023, frequenta la Franklin University Switzerland di Sorengo (laurea quadriennale in Bachelor of Arts).
B. Esperita l'istruttoria ed esaminata la diversa documentazione prodotta dall'istante, con decisione del 19 novembre 2024 l'Autorità cantonale di I istanza LAFE ha respinto le istanze 1° dicembre 2023/16 gennaio 2024, accertando l'assoggettamento dell'operazione alla LAFE e negando l'esistenza di un motivo di autorizzazione. Ha essenzialmente ritenuto che la beneficiaria del trust, che avrebbe una posizione analoga a quella di un proprietario, fosse da considerare una persona all'estero, non essendo stata sovvertita la presunzione legale in base alla quale la dimora a scopo di formazione non costituisce domicilio. Richiamando la prima domanda presentata da V__________ ha anche rilevato come l'acquisto avesse le sembianze di un acquisto fiduciario, effettuato per conto di una persona all'estero. L'autorità di prima istanza ha infine applicato alla decisione una tassa di fr. 5'000.- e fr. 300.- di spese.
C. La RI 1 impugna ora la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullata e riformata nel senso di accertare il non assoggettamento dell'acquisto alla LAFE o, in subordine, che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione. Postula inoltre la riduzione di tassa e spese a fr. 3'260.-.
In sintesi, dopo aver stigmatizzato il richiamo della precedente istanza dell'incarto della prima domanda (ritirata), l'insorgente nega in particolare che l'acquisto del fondo possa essere assoggettato alla LAFE, non essendo essa stessa (quale trustee che acquisterà nella piena titolarità il fondo) una persona all'estero in base alla LAFE. Irrilevante sarebbe invece la posizione della beneficiaria primaria, cui è destinato l'uso dell'immobile. In ogni caso, richiamando i diversi documenti prodotti, la ricorrente ritiene di aver sufficientemente dimostrato che E__________ abbia trasferito il proprio centro degli interessi in Ticino. Critica infine la tassa addossatale, che andrebbe ridotta così come sopraindicato.
D. L'Autorità cantonale di I istanza si riconferma nella sua decisione, con motivazioni che per quanto occorre verranno discusse in appresso. Il Municipio di Massagno si rimette al giudizio del Tribunale. La risposta al ricorso presentata dall'Autorità cantonale di sorveglianza in materia LAFE è stata estromessa dagli atti in quanto tardiva.
E. In sede di replica, la società ricorrente ribadisce le sue conclusioni e domande di giudizio. Con la duplica, l'Autorità cantonale di I istanza riafferma la sua posizione. L'Autorità cantonale di sorveglianza in materia LAFE chiede la reiezione del ricorso, condividendo il contenuto della decisione impugnata. Dei rispettivi argomenti delle parti si riferirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2.2. Dal profilo oggettivo, la LAFE non considera quale acquisto di un fondo unicamente il trasferimento tabulare di proprietà secondo il diritto civile, ma estende il concetto anche a tutti quei negozi giuridici che, da un punto di vista economico o giuridico, conferiscono alla persona all'estero l'effettivo potere di disposizione su un fondo soggetto all'obbligo di autorizzazione (cfr. Simone Albisetti/Rocco Rigozzi, La LAFE e le società immobiliari miste: hic sunt leones in RtiD II-2018 pag. 387 segg., pag. 394; Urs Mühlebach/ Hanspeter Geissmann, Lex F., Kommentar zum Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, n. 3 ad art. 4). Sono in particolare considerati acquisto di un fondo, l'acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell'usufrutto su un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFE), come pure l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE).
2.3. Dal profilo dell'obbligo soggettivo, la LAFE enuncia espressamente le persone che considera all'estero e che quindi ricadono soggettivamente sotto il campo di applicazione della legge stessa (art. 5 LAFE e art. 2 OAFE; Albisetti/Rigozzi, op. cit., pag. 390). In base all'art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE, sono in particolare considerate persone all'estero i cittadini degli Stati membri della Comunità (ora: Unione) europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera. E contrario, l'art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE istituisce dunque un'eccezione generale al regime d'autorizzazione per i cittadini degli Stati membri dell'EU o dell'AELS, non appena dispongono di un domicilio legalmente costituito ed effettivo in Svizzera. In tal senso, l'ordinanza prevede che i cittadini degli Stati membri dell'UE non sono considerati persone all'estero se hanno il domicilio in Svizzera secondo le regole del diritto civile, segnatamente l'art. 23 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; art. 2 cpv. 1 OAFE; DTF 136 II 405 consid. 4.2 e 4.3); la legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio UE-AELS valido per la costituzione di un domicilio (cfr. art. 2 cpv. 2 OAFE; STA 52.2019.142 del 22 marzo 2024 consid. 2.3.2 confermata da STF 2C_237/2024 dell'8 maggio 2025, 52.2019.494 dell'11 agosto 2020 consid. 2.3 in RtiD I-2021 n. 24).
2.4. Quando un'autorizzazione è necessaria, i casi per i quali viene concessa risultano dall'art. 8 segg. LAFE. I motivi imperativi di diniego dell'autorizzazione sono previsti dall'art. 12 LAFE. Al più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l'acquisto, l'acquirente il cui obbligo d'autorizzazione non può essere escluso deve chiedere l'autorizzazione o fare accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo (art. 17 LAFE). Determinante è la situazione al momento dell'acquisto rispettivamente della richiesta alle autorità competenti (cfr. DTF 106 Ib 11 consid. 3a; STF 2C_237/2024 citata consid. 3.3; STA 52.2019.494 citata consid. 2.4 e rimandi).
L'insorgente contesta queste deduzioni, negando anzitutto che ai fini dell'assoggettamento alla LAFE possa essere considerata la posizione della beneficiaria del trust, anziché solo quella del trustee.
3.2. Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, che nasce quando la persona che lo istituisce trasferisce, sulla base di un atto costitutivo, determinati valori patrimoniali a una o più persone (trustee) con il compito di amministrarli e di utilizzarli a vantaggio di uno o più beneficiari, con effetto nei confronti di chiunque. Il trust non ha personalità giuridica propria; esso forma un patrimonio separato e reso autonomo. Il trustee è formalmente titolare della sostanza, ma ha l'obbligo di amministrarla a favore del beneficiario, conformemente alle disposizioni del trust (cfr. STF 9C_677/2024 dell'8 settembre 2025 consid. 5.2.1, 2C_409/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 3.2). L'assoggettamento del trust alla LAFE va quindi esaminato in funzione delle parti coinvolte e in particolare del trustee e dei beneficiari (cfr. STF 2C_409/2009 citata consid. 3.5; Etienne Trandafir, Lex Koller: acquisitions indirectes, Zurigo 2019, pag. 271, n. 540). A differenza del trustee, che è proprietario degli attivi del trust, il beneficiario ha il diritto di goderne economicamente. La sua posizione va quindi esaminata alla luce della clausola generale dell'art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE, vagliando se i diritti conferiti dal trust gli procurano una posizione analoga a quella del proprietario (cfr. Trandafir, op. cit., pag. 304 seg., n. 617 seg.; Thomas M. Mayer, Die Behandlung von Trusts im Rahmen der Lex Koller, in: AJP 2017 pag. 46-48). Ciò è ad esempio il caso, se l'atto costitutivo attribuisce al beneficiario il diritto di occupare fisicamente un immobile. In tal caso, la sua situazione economica può essere comparabile a quella del titolare di un diritto di abitazione o usufrutto (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFE) o di una locazione a lungo termine ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LAFE e art. 1 cpv. 2 lett. a OAFE (cfr. Trandafir, op. cit., pag. 307, n. 621 e 623; cfr. pure Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen, Lex Koller et Trusts, in: PJA 2009 pag. 1138).
3.3. In concreto, il trust irrevocabile costituito da V__________ obbliga il trustee a disporre dell'immobile esclusivamente in favore della beneficiaria primaria del trust (E__________), finché a beneficio di un permesso di dimora o domicilio in Svizzera o in possesso di cittadinanza svizzera (cfr. atto istitutivo, n. 1.8, 1.24 e 9.4; inoltre, email del 29 gennaio 2024). Al termine finale del trust (31.12.2053), il trustee dovrà poi attribuire a lei (e ai suoi futuri discendenti) la proprietà (cfr. atto istitutivo, n. 10.1). È quindi incontestato che, nel corso della durata del trust, E__________ avrà in particolare il diritto di usare liberamente in modo durevole l'immobile (cfr. pure ricorso pag. 4 e 6). In queste circostanze, occorre ritenere che i diritti conferiti dal trust alla beneficiaria primaria le procurano una posizione analoga a quella del proprietario (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) e che la stessa deve pertanto essere considerata come acquirente in base alla LAFE. E ciò indipendente dal fatto che sarà la società ricorrente (che non è una persona all'estero) a essere iscritta a registro fondiario quale proprietaria formale del fondo (con la menzione del rapporto del trust, cfr. art. 149d della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP; RS 291]; replica pag. 3). Nulla di diverso può dedurre la ricorrente dalla decisione del 14 giugno 2011 della Commissione cantonale di ricorso in materia di LAFE (riassunta in Giorgio De Biasio/Simone Albisetti, LAFE - Giurisprudenza scelta cantonale e federale [1997-2016], Lugano 2017, pag. 177 segg.), che era peraltro riferita a una situazione diversa (in cui problematica era la posizione estera del trustee).
4.1. In base all'art. 23 cpv. 1 CC, cui rinvia anche l'art. 2 cpv. 1 OAFE, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale norma fa dipendere la costituzione del domicilio da due condizioni: da una parte, la residenza, vale a dire la dimora di una certa durata in un luogo determinato e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti; dall'altra parte, l'intenzione di stabilirsi per un periodo durevole nel luogo di residenza, che deve essere riconoscibile per i terzi e deve quindi risultare da circostanze esterne e oggettive. Il domicilio di una persona si trova conseguentemente nel luogo in cui ha le relazioni più strette tenuto conto dell'insieme delle circostanze. Il luogo di annuncio o del deposito dei documenti d'identità o quello che figura in documenti amministrativi (come le attestazioni di polizia degli stranieri, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali) costituiscono degli indizi, che non possono tuttavia prevalere sul luogo in cui si focalizzano un massimo di elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell'interessato (cfr. DTF 136 II 405 consid. 4.3 e riferimenti).
4.2. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CC, non costituisce di per sé domicilio, tra l'altro, la dimora a scopo di formazione. Di regola, la dimora in un luogo al fine di compiere degli studi non comporta quindi il trasferimento del centro degli interessi. Si tratta però di una presunzione confutabile (cfr. DTF 137 II 122 consid. 3.6). Non è segnatamente escluso che in determinati casi uno studente possa costituire il centro dei suoi interessi nel luogo di studio. La sussistenza di una tale eventualità va valutata con rigore (cfr. Daniel Staehelin, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis, Basler Kommentar, ZGB I, Basilea 2022, n. 19f ad art. 23 CC; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2020, n. 411; De Biasio/Albisetti, op. cit., pag. 151). Perché il domicilio sia trasferito nel luogo di studio è necessario, oltre a uno stretto legame con tale luogo, anche un forte allentamento dei rapporti con il precedente domicilio. Indizi in tal senso possono essere rappresentati ad es. dal fatto che lo studente rientra solo raramente al precedente domicilio (in particolare neppure più nelle vacanze semestrali) o dall'esercizio di una regolare attività lucrativa nel luogo di studio (cfr. Staehelin, op. cit., n. 19f ad art. 23 CC).
4.3. In concreto, l'Autorità cantonale di I istanza ha ritenuto non dimostrato che l'interessata si fosse stabilita in Ticino per motivi che andassero oltre lo studio. Ha rilevato come non era nemmeno stata prodotta l'usuale documentazione fornita dagli acquirenti in possesso di un permesso B UE/AELS (quali la notifica di partenza all'estero, il certificato di iscrizione all'AIRE e la conferma di assoggettamento fiscale in Svizzera). Non era inoltre comprovata la sua permanenza nel luogo di studio durante le vacanze di semestre, lo svolgimento di attività e legami sociali in Ticino e a ben vedere nemmeno l'effettiva frequentazione in presenza della scuola. Elementi come l'abbonamento con la __________ e l'iscrizione alla palestra, ha aggiunto, non basterebbero invece da soli a dimostrare l'esistenza di un effettivo centro degli interessi in Ticino, rientrando tutt'al più nel quadro delle abitudini usuali di uno studente. L'insorgente contesta dal canto suo le deduzioni tratte dalla precedente istanza e, appoggiandosi alla diversa documentazione prodotta, ribadisce come E__________ abbia costituito un domicilio in Ticino ai sensi dell'art. 23 CC.
4.4. Ora, va anzitutto considerato che l'insorgente non ha effettivamente prodotto i diversi documenti amministrativi che concorrono abitualmente a fornire un indizio dello spostamento di domicilio. Non ha in particolare prodotto l'attestazione di assoggettamento fiscale in Svizzera, né l'iscrizione all'AIRE (che non è dato di comprendere perché non dovrebbe essere obbligatoria per uno studente che si trasferisce all'estero, senza mantenere la sua dimora abituale in Italia, cfr. pure la pagina del Ministero degli Affari Esteri italiano, sub: www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/). Dagli atti risulta inoltre che, in quanto studentessa UE/AELS, E__________ non sottostà all'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie, ma è titolare di una tessera europea di assicurazione malattia italiana (cfr. scritto dell'Istituto delle assicurazione sociali del 7 ottobre 2024, doc. N; cfr. pure la pagina del Ministero della salute italiano, sub: www.salute.gov.it/new/it/tema/cure-nellunione-europea/tessera-europea-assicurazione-malattia-team/) e beneficia di una copertura complementare con la compagnia , che è chiaramente connessa al suo statuto di studente (cfr. doc. F allegato al ricorso e doc. B annesso al complemento del 1° marzo 2024). Non bastano invece a dimostrare l'esistenza di uno stretto legame con il Ticino, che travalichi lo scopo della formazione, le sole fatture con l'azienda di telecomunicazioni, l'abbonamento a una palestra o la cura presso una psicoterapeuta (cfr. doc. C, D, E annessi al complemento del 1° marzo 2024), né le tracce degli acquisti in magazzini, ristoranti o spostamenti in taxi (doc. P e Q allegati al ricorso), trattandosi di elementi normalmente idonei a rientrare nel soggiorno temporaneo all'estero di uno studente. Analoga deduzione vale per la circostanza che, in attesa del perfezionamento della vendita, E occupi già l'appartamento di Massagno (coprendo le spese condominiali e le tasse e spese connesse all'uso dell'unità abitativa, cfr. dichiarazione del 1° marzo 2024 di ) e paghi le fatture di fornitura energetica (peraltro intestate al predetto proprietario, doc. O1 e O2). Va comunque precisato che tale occupazione dell'appartamento non risale al 2019 (come da lei impropriamente già affermato, cfr. dichiarazione del dicembre 2023) o al 2022 (cfr. dichiarazione del 4 luglio 2024), ma soltanto al 22 agosto 2023 (cfr. dichiarazione del 6 febbraio 2025 di , doc L1), ritenuto che in precedenza E era studente residente nel campus della scuola TASIS di Montagnola (cfr. certificazione del 31 gennaio 2025, doc. E), come anche indicato in questa sede dalla ricorrente. Di per sé insufficiente per ammettere l'esistenza di un trasferimento di domicilio è pure la certificazione dell'autorità comunale (cfr. scritto dell'Ufficio controllo abitanti, doc. J), la quale ai fini dell'applicazione del vincolo di residenza primaria del PR sembra peraltro equiparare la dimora a scopo di formazione con la residenza primaria (cfr. dichiarazione del Municipio del 2 maggio 2023 allegata all'istanza del 13 febbraio 2023 di V). A ciò aggiungasi che l'insorgente non ha prodotto degli elementi per comprovare un forte allentamento dei rapporti di E__________ con il precedente domicilio, quali ad es. una continuata permanenza in Ticino, con rientri solo sporadici in Italia dove vive la sua famiglia. Né pretende che la stessa eserciti un'attività lucrativa nel Cantone. Insufficiente risulta al riguardo la sua semplice intenzione di assolvere lo stage (internship) nel campo della moda previsto nel quarto anno di studi presso un'azienda ticinese (cfr. citate dichiarazioni di E__________), trattandosi oltretutto di un elemento ancora del tutto vago e indeterminato (peraltro, dalla documentazione agli atti, nulla permette di escludere che un tale stage non potrà essere assolto all'estero, cfr. programma di studio allegato al complemento del 15 luglio 2024). Per il resto, è la stessa ricorrente ad avere già evidenziato come la studentessa non sia ancora in grado di precisare il suo futuro lavorativo in Ticino (cfr. complemento del 15 luglio 2024), che resta quindi contraddistinto da incertezza (cfr. pure Staehelin, op. cit., n. 19f ad art. 23 CC). In queste circostanze, occorre quindi concludere che la beneficiaria primaria del trust è da considerare una persona all'estero, non avendo costituito un domicilio effettivo in Svizzera al momento della richiesta d'acquisto del fondo. Non porta ad altra conclusione il richiamo dell'insorgente alla decisione del 17 novembre 2014 della Commissione cantonale di ricorso in materia LAFE (riassunta in De Biasio/Albisetti, op. cit, pag. 146 segg.), riguardante una fattispecie diversa (cfr. in particolare pag. 150). A giusta ragione l'Autorità cantonale di I istanza ha quindi accertato l'assoggettamento dell'operazione immobiliare alla LAFE. E ciò anche prescindendo dalle ulteriori considerazioni sviluppate con riferimento alla prima domanda (ritirata) di V__________ (che la stessa ricorrente aveva invero richiamato, cfr. suo scritto del 1° dicembre 2023 pag. 1 e domanda del 16 gennaio 2024, pag. 3 in calce). Per il resto, ritenuto che neppure l'insorgente pretende che sia dato un motivo per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi degli art. 8 segg. LAFE, la decisione impugnata non può che essere confermata, in quanto conforme al diritto.
Infine, da respingere sono le generiche contestazioni relative alla tassa decisionale di fr. 5'000.- applicata dall'Autorità cantonale di I istanza. In tale importo, situato ancora nella fascia inferiore della forchetta (da 100 a 30'000 franchi) prevista dall'art. 47 cpv. 1 lett. b LPAmm e fissato tenendo conto dei valori in gioco, della difficoltà e del dispendio di tempo occasionato dall'incarto (cfr. decisione impugnata consid. 5 e risposta pag. 3) - che ha anche comportato un'istruttoria in cui l'insorgente ha prodotto più complementi d'informazione [cfr. email del 29 gennaio 2024 e scritti del 28 febbraio, 1° marzo e 15 luglio 2024], oltre a più incontri (cfr. pure ricorso pag. 4) - non è ravvisabile alcuna violazione dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.
6.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata in funzione del dispendio di tempo occasionato dal gravame e dei valori in discussione, è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 12.06.2026
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