AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.71
Data decisione, Autorità: 28.05.2025, TRAM
Titolo: Ricorso per denegata giustizia
DENEGATA/RITARDATA GIUSTIZIA art. 67 LPAMM2013
Incarti n.
Lugano 28 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sui ricorsi del 27 febbraio 2025 di
a.
b.
RI 1 patrocinato da: PA 1
RI 2, , patrocinato da: PA 2
contro
il Consiglio di Stato per denegata/ritardata giustizia nell'evasione dei ricorsi del 13 luglio 2023 per denegata giustizia nei confronti del Municipio di CO 1 (mancato riconoscimento di rincaro salariale);
ritenuto, in fatto
che il 15 febbraio 2023 il sindacato __________ ha chiesto al Comune di CO 1 tra gli altri per i dipendenti RI 1 e RI 2 di versare gli importi di rispettivamente fr. 7'815.75 e fr. 9'153.85 derivanti dal mancato riconoscimento del rincaro salariale dal 2018 in poi;
che il Municipio l'11 aprile 2023 ha risposto di non ritenere dovuto l'adeguamento al rincaro, per motivi che qui non mette conto di rilevare;
che dopo aver fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti del datore di lavoro, al quale esso si è opposto, il 23 maggio 2023 RI 1 e RI 2, per il tramite del loro patrocinatore, si sono rivolti nuovamente all'Autorità comunale postulando il pagamento di fr. 8'346.12 per il primo e fr. 9'781.21 per il secondo; in caso contrario, essi hanno chiesto l'emanazione di una decisione formale, munita dei rimedi di diritto; la richiesta è stata ribadita il 7 giugno 2023;
che con scritto del 16 giugno 2023 il Municipio si è riconfermato nella sua posizione già comunicata al sindacato __________ l'11 aprile 2023, rilevando che contro tale determinazione gli interessati non hanno interposto ricorso; la domanda di una decisione formale è stata ritenuta tardiva e quindi irricevibile;
che il 13 luglio 2023 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Consiglio di Stato due distinti ricorsi per denegata giustizia per il rifiuto dell'Autorità comunale di emanare una decisione formale di diniego del rincaro salariale;
che l'iter procedurale che si è susseguito dinanzi all'Autorità di ricorso è così riassunto:
29 settembre 2023 risposta
3 novembre 203 replica
30 novembre 2023 duplica
5 dicembre 2023 comunicazione della chiusura dello scambio allegati
10 maggio 2024 scritto dei ricorrenti al Servizio dei ricorsi di evadere congiuntamente i due ricorsi di RI 1 e RI 2
9 settembre 2024 richiesta dei ricorrenti al Servizio dei ricorsi di indicazione di una data per l'emanazione della decisione
10 settembre 2024 risposta del Servizio ricorsi con l'indicazione che le pratiche sarebbero state evase entro la fine del 2024
7 gennaio 2025 sollecito dei ricorrenti – richiesta di evasione delle pratiche entro fine gennaio 2025;
che, non avendo ricevuto nessuna decisione, il 27 febbraio 2025 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo due separati ricorsi con cui chiedono che venga accertata l'esistenza di un diniego di giustizia formale e che venga fatto ordine al Consiglio di Stato di evadere senza ulteriore indugio i loro gravami; in via subordinata essi chiedono la condanna del Comune di CO 1 gli importi invano già richiesti per mancato rincaro dei loro stipendi;
che il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame, senza osservazioni;
che il Municipio di CO 1 si è rimesso al giudizio del Tribunale;
che i ricorrenti non hanno replicato;
considerato, in diritto
che, in base all'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile: in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023 consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2023 n. 4; STA 52.2019.352 del 27 agosto 2021 consid. 1.1; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);
che, in concreto, vertendo la lite alla base della procedura su una contestazione salariale di due dipendenti comunali, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 19 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; RtiD II-2023 n. 4 consid. 1.2., 52.2019.352 citata consid. 1.2., 50.2019.6 del 31 luglio 2019);
che la legittimazione dei ricorrenti, entrambi dipendenti del Comune di CO 1, è certamente data (art. 65 cpv. 1 LPAmm e art. 209 LOC);
che la richiesta avanzata dagli insorgenti in via subordinata di condannare il datore di lavoro al pagamento di quanto invano da essi richiesto è inammissibile per mancanza di una decisione impugnabile su questo punto;
che entro questi limiti il ricorsi sono quindi ricevibili in ordine;
che, fondati sul medesimo complesso di fatti, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm);
che, secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole; l'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4); per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a);
che, come ricordato in narrativa, lo scambio degli allegati delle procedure ricorsuali dinanzi al Consiglio di Stato è terminato il 5 dicembre 2023; il 10 settembre 2024 il Servizio dei ricorsi ha indicato al patrocinatore dei ricorrenti, su sua richiesta, che le cause si sarebbero concluse entro la fine di quell'anno;
che a tutt'oggi non vi è ancora alcuna decisione, dopo ormai 17 mesi dal termine dello scambio di allegati;
che avuto riguardo alla natura e al contenuto grado di complessità della vertenza e dell'ingente carico di lavoro che grava il Consiglio di Stato, il tempo finora trascorso non appare ancora eccessivo al punto da dover ammettere un intollerabile ritardo nell'evasione delle procedure e una violazione del principio di celerità;
che, del resto, le parti hanno sollecitato il Servizio dei ricorsi la formalmente la prima volta solo il 7 gennaio 2025;
che, in ogni caso, si invita il Consiglio di Stato a voler procedere senza più tergiversare nella conclusione delle procedure ricorsuali;
che, in queste circostanze, le impugnative per ritardata giustizia devono essere respinte;
che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui sono ammissibili ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 1'600.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti in ragione di 1/2 ciascuno.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster