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Numero d'incarto:
53.1999.2
Data decisione, Autorità:
01.03.2000, TRAM
Incarto n.
53.1999.00002
Lugano
- marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 29 novembre 1999 di
-
-
patrocinati dall' avv. __________
contro lo
Stato della Repubblica del Canton Ticino, Bellinzona,
chiedente:
I. Attrici 1 e 2
- E' accertato che il mancato
computo del congedo parentale giusta l'art. 47 cpv. 3 Lord per stabilire l'anzianità
di servizio (art. 15 cpv. 4 LStip) è contrario agli art. 8 cpv. 3 (già 4 cpv.
- Costituzione federale e 3 LPar.
-
E' accertato che la
signora __________ ha raggiunto il ventesimo anno di servizio al più tardi il
25.10.1999.
-
Protestate spese e ripetibili.
II. Attrice 1
- Alla signora __________ è
riconosciuta una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato giusta
l'art. 15 cpv. LStip.
vista la risposta 16 febbraio
2000 del convenuto, chiedente:
La petizione è
respinta.
Spese a carico
dell'attrice.
ritenuto, in
fatto
A. L'attrice
__________ insegna nelle scuole medie del Cantone dal 25 ottobre 1978, quale
docente nominata a metà tempo. Durante l'anno scolastico 1984/85 ha beneficiato
di un congedo per gravidanza e parto, che è stato retribuito nei limiti
dell'art. 23 bis LStip allora vigente (BU 1976, 22). A questo congedo pagato ha
fatto seguito un ulteriore congedo non pagato sino alla fine di quell'anno
scolastico. Il 27 marzo 1985 l'autorità cantonale le ha poi concesso un secondo
anno di congedo non pagato per motivi famigliari.
B. Con
petizione 29 novembre 1999 __________ ed il sindacato qui comparente hanno
convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo Tribunale, chiedendogli in
sostanza di accertare che il secondo congedo (non pagato) è computabile ai fini
dell'anzianità di servizio per motivi fondati sulla parità tra i sessi.
Richiamandosi all'art. 15 LStip ed alle
disposizioni sui congedi, gli attori sostengono che il congedo parentale
sarebbe l'unico congedo non pagato ad essere escluso dal computo dell'anzianità
di servizio. Essendo, di regola, la donna a fruirne, questo risultato
violerebbe il principio della parità tra i sessi sancito dall'art. 8 cpv. 3
Cost.
La petizione è stata preceduta da un
tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di
parità dei sessi.
C. All'accoglimento
della petizione si oppone lo Stato con argomenti che per quanto necessario
verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- Le
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 68 LOrd; art. 71 lett. d
PAmm).
Giusta l'art. 15 cpv. 1 LStip, dopo venti
anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere
accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato.
La pretesa avanzata dall'attrice e dal
Sindacato comparente al suo fianco è una pretesa di natura pecuniaria. Lo Stato
è infatti tenuto a pagare il congedo.
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è quindi certa.
- A norma
dell'art. 7 LPar le organizzazioni che esistono da almeno due anni e che,
secondo gli statuti, promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano
gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio
una discriminazione se l'esito della procedura avrà verosimilmente
ripercussioni su un gran numero di posti di lavoro. Prima di intentare un'azione,
tali organizzazioni devono dare al datore di lavoro l'opportunità di prendere
posizione.
L'attrice __________ ed il sindacato
comparente fondano la loro pretesa su una discriminazione che lo Stato porrebbe
in atto a scapito delle sue dipendenti, che beneficiano di un congedo parentale
secondo l'art. 47 LOrd. La pretesa fatta valere in giudizio ricade sotto l'art.
7 LPar, poiché l'esito avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di
rapporti di lavoro.
Il sindacato comparente è d'altro canto
un'organizzazione che per statuto tutela e promuove gli interessi
professionali, economici, sociali, politici e culturali del personale dei
servizi pubblici.
L'opportunità di prendere posizione sulla
pretesa che vien qui fatta valere è stata debitamente offerta al datore di
lavoro nell'ambito del tentativo di conciliazione esperito infruttuosamente.
Le premesse per riconoscere al sindacato
__________ la legittimazione ad agire in giudizio sono quindi date.
- 3.1.
Giusta l'art. 15 cpv. 1 LStip, dopo venti anni di servizio e successivamente
ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a
4 settimane di congedo pagato. Per stabilire l'anzianità di servizio, soggiunge
il cpv. 4 di questa norma, i congedi non pagati concessi secondo gli art. 49 e
50 LOrd non sono computabili se in un anno civile ne vengono effettuati
complessivamente meno di 30 giorni.
L'art. 49 LOrd disciplina i congedi pagati
e/o non pagati per l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale. L'art.
50 LOrd regola invece i congedi non pagati che vengono concessi per ragioni di
studio o di riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali e
sportive, per servizio militare volontario, per giustificati motivi personali o
familiari e per compiti di pubblica utilità.
3.2. La gratificazione per anzianità di
servizio è stata introdotta dalla LStip 1954 (BU 1954, 255 seg.), che all'art.
15 prevedeva l'erogazione di una mensilità di stipendio a favore dei dipendenti
che compivano i 25 ed i 40 anni di servizio. La legge non si pronunciava
esplicitamente sulla questione a sapere se i congedi senza stipendio accordati
giusta l'art. 32 LOrd 1954 fossero computabili ai fini della determinazione
dell'anzianità di servizio. Essa dava infatti per scontato che non lo fossero,
disponendo attraverso l'art. 32 che "il dipendente che per ragioni
importanti interrompe il servizio con il consenso dell'autorità di nomina non
percepisce lo stipendio e relativi supplementi ed indennità, ma conserva per il
periodo massimo di due anni la validità del rapporto d'impiego". Dato
che il congedo fondato su questa norma era concepito come "interruzione
del servizio", era del tutto logico che i periodi di congedo fossero
esclusi dal computo dell'anzianità di servizio.
3.3. Le modifiche apportate all'art. 15
LStip negli anni seguenti non hanno modificato questa impostazione. La riforma
della LStip del 1962 si è limitata a rendere potestativa l'erogazione della
gratificazione per anzianità di servizio ed a ridurre a 25 e 35 anni
l'anzianità necessaria (BU 1962, 186). Nel 1969 è stata invece introdotta la
gratificazione quinquennale a partire dal 20° anno di servizio (BU 1969, 50).
3.4. Nel 1976 è stata introdotta nel cpv. 1
dell'art. 15 LStip la possibilità di accordare la gratificazione anche se gli
anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente. In questa occasione,
il legislatore ha inoltre disposto che "per stabilire l'anzianità di servizio
i congedi senza stipendio concessi secondo l'art. 32 LOrd non sono computabili
se in un anno civile ne vengono effettuati complessivamente meno di 30
giorni" (art. 15 cpv. 4 LStip; BU 1976, 21).
Anche se il messaggio governativo che
l'accompagna non ne esplicita le finalità (Verbali GC 1975, sess. ord. aut.,
vol. 1, 260), è evidente che quest’emendamento è stato introdotto allo scopo
precipuo di evitare che i congedi non pagati di breve durata interrompessero la
maturazione dell'anzianità di servizio. La novella non ha affatto inteso
sovvertire l'ordinamento previgente relativo al computo dei congedi sull'anzianità
di servizio. Benché formulata in termini suscettibili di dar adito a confusione,
essa ha anzi indirettamente confermato che i congedi pagati sono computati
sull’anzianità di servizio. Sono invece rimasti esclusi da tale computo i
congedi non pagati di durata superiore a 30 giorni durante un anno civile.
3.5. Nel 1987 all’art. 15 LStip è stata
aggiunto un cpv. 5, mediante il quale è stata data al dipendente la facoltà di
sostituire la gratificazione con un congedo pagato (BU 1987, 379). Le regole
relative al computo dei congedi sull’anzianità di servizio sono rimaste
immutate: computabili quelli pagati, esclusi invece dal computo quelli non pagati
di durata superiore a 30 giorni in un anno civile.
La norma non è stata modificata nemmeno in
occasione dell’adozione della LOrd del 15 marzo 1995, attualmente in vigore (BU
1995, 237). L’art. 15 cpv. 4 LStip ha quindi continuato a rinviare all’art. 32
LOrd, benché il congedo fosse regolato dagli art. 46 - 50 LOrd.
3.6. A questa incongruenza è stato posto
rimedio con la modifica della LStip del 17 dicembre 1998 (BU 99, 44), mediante
la quale è stato precisato che la facilitazione introdotta nel 1976 con riferimento
al computo dei congedi non pagati di breve durata sull’anzianità di servizio
aveva per oggetto i congedi concessi secondo gli art. 49 e 50 LOrd.
Anche secondo l’ordinamento vigente, i
congedi pagati e quelli non pagati di durata inferiore ai 30 giorni durante un
anno civile non sospendono pertanto la maturazione dell’anzianità di servizio,
che viene interrotta soltanto dai congedi non pagati di durata superiore a 30
giorni.
- Secondo
gli attori, l'art. 15 cpv. 4 LStip stabilirebbe il principio della
computabilità sull'anzianità di servizio dei congedi non pagati di durata
superiore a 30 giorni, concessi in base agli art. 49 e 50 LOrd. Sarebbe quindi
contrario al principio della parità tra i sessi non computare il congedo
parentale non pagato concesso in base all'art. 47 cpv. 3 LOrd.
Le considerazioni che precedono dimostrano
chiaramente che quest'interpretazione non può essere accreditata. Oltre ad essere
smentita dalla prassi, essa porta infatti a risultati privi di qualsiasi
logica. Non è in effetti dato di vedere per qual motivo la maturazione
dell'anzianità dovrebbe essere inibita dai congedi non pagati di durata
inferiore a 30 giorni durante un anno civile e progredire invece durante le
interruzioni del servizio dovute a congedi non pagati di durata superiore.
La tesi degli attori si fonda tutto sommato
su un equivoco attorno al significato del termine "non
computabile" di cui all'art. 15 cpv. 4 LStip: equivoco, che può essere
facilmente evitato se si considera il congedo non pagato alla stregua di
fattore inibitore dell'anzianità di servizio, computabile solo se
l'interruzione del servizio dura più di 30 giorni.
Chiarito il significato della norma, le
contestazioni sollevate dagli attori con riferimento al principio della parità
tra i sessi diventano prive di qualsiasi fondamento. Il mancato computo del
congedo parentale concesso in base all'art. 47 cpv. 3 LOrd non è infatti dovuto
alla causale ma alla sua durata, superiore a 30 giorni. Sotto questo profilo,
il congedo parentale non è quindi trattato in modo diverso dai congedi accordati
in base agli art. 49 e 50 LOrd. Di conseguenza, la petizione va respinta, poiché
la discriminazione denunciata dagli attori con riferimento al principio della
parità dei sessi non sussiste.
- Pur
essendo palesemente infondata, la petizione non è temeraria.
Conformemente all'art. 13 cpv. 5 Lpar,
questo tribunale prescinde pertanto dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 47, 68 LOrd; 15 LStip; 7, 13 LPar; 71
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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