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Numero d'incarto:
53.2000.30
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TRAM
Incarto n.
53.2000.00030
Lugano
12 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 10 febbraio 2000 inoltrata
da
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
chiedente il pagamento della gratifica per anzianità
di servizio;
vista la risposta 24 febbraio 2000 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore
__________ è entrato al servizio dello Stato il 1. gennaio 1971. Nel 1991 e nel
1996 ha ottenuto la gratificazione per anzianità di servizio che l'art. 15
LStip accordava ogni cinque anni ai dipendenti dello Stato, a partire dal
ventesimo anno di servizio, sotto forma di versamento di una mensilità di
stipendio o di concessione di un congedo pagato di quattro settimane.
B. Con
emendamento del 17 dicembre 1998, entrato in vigore il 1. gennaio 1999 (BU 99,
44), il Gran Consiglio ha abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip, che accordava la
gratificazione pro rata ai dipendenti che venivano pensionati per limite d'età
o per invalidità dopo il ventesimo anno di servizio.
C. Il 1.
dicembre 1999 __________ è stato pensionato per raggiunti limiti d'età. Ancor
prima di cessare l'attività l'attore ha chiesto il versamento di una
gratificazione per anzianità di servizio pari a 3/5 di una mensilità di
stipendio, che avrebbe maturato tra l'ultimo versamento (1996) ed il momento in
cui l'art. 15 cpv. 3 LStip è stato abrogato (1999).
Il 27 gennaio 2000 la Sezione delle risorse
umane (SRU) ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che l'evento
determinante (pensionamento) si era verificato dopo l'abrogazione della norma
in questione.
Contro questa determinazione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che l'abrogazione dell'art.
15 cpv. 3 LStip esplicherebbe effetto retroattivo e produrrebbe conseguenze
discriminatorie. Il 24 febbraio 2000 la SRU si è confermata nella propria presa
di posizione.
Con risoluzione 22 marzo 2000 il Consiglio
di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per
competenza.
Considerato, in
diritto
-
La
contestazione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto
d'impiego tra lo Stato e l'attore. Il ricorso inoltrato da __________ contro la
determinazione 27 gennaio 2000 della SRU è quindi ricevibile come azione
diretta (art. 66 LOrd). Il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria.
-
Nella
versione in vigore sino alla fine del 1998, l'art. 15 cpv. 1 LStip, recante il
marginale "gratificazioni per anzianità di servizio",
accordava ai dipendenti del Cantone una gratificazione pari all'ultimo
stipendio mesile percepito a partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente
ogni cinque anni.
In caso di scioglimento del rapporto
d'impiego a causa di pensionamento per limite d'età o per invalidità, precisava
l'art. 15 cpv. 3 LStip, la gratificazione era concessa nella misura di 1/5 per
ogni anno di servizio intero prestato dopo l'anno in cui era stata percepita
l'ultima gratificazione.
Questa disposizione era stata introdotta
nella LStip con novella del 10 gennaio 1969 allo scopo di "rimediare a
conseguenze urtanti sul piano equitativo" nel trattamento dei dipendenti
che venivano pensionati dopo il ventesimo anno di servizio, ma prima che
maturassero il diritto alla gratificazione quinquennale per anzianità di
servizio prevista dal cpv. 1 (BU 1969, 50; messaggio Consiglio di Stato del
10.01.1969 in verbali GC, sess. ord. aut. 1968, pag. 884).
Nel 1998 il legislatore è rinvenuto su
queste considerazioni, ritenendo preminenti le esigenze di risparmio (cfr.
messaggio 23 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, n. 4801, accompagnante il
preventivo). Di conseguenza, ha abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip con effetto a
partire dal 1. gennaio 1999.
- In
concreto, l'attore si richiama al principio dell'irretroattività delle leggi
per rivendicare la gratificazione pro rata che avrebbe maturato dopo la
concessione dell'ultima (1996), prima che entrasse in vigore la modifica di
legge di cui si è appena detto.
La domanda è infondata, poiché la novella in
questione non esplica effetto retroattivo. Tale effetto presuppone infatti
l'applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è compiutamente
verificata prima della sua entrata in vigore (DTF 113 I b 425; Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 16 B III): ipotesi, questa,
che in concreto non si verifica, poiché l'evento che determina il diritto alla
gratificazione pro rata - ovvero il pensionamento per limiti d'età - si è verificato
soltanto dopo l'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip.
L'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip non
sopprime nemmeno diritti acquisiti. L'aspettativa maturata dall'attore prima
dell'abrogazione dell'art. 15 cpv. 3 LStip non configura invero un diritto
acquisito (Imboden Rhinow, op. cit., N. 148 B III c). Non si tratta in effetti
di un'aspettativa che l'ordinamento giuridico od assicurazioni date dal datore
di lavoro sottraggono all'evoluzione della legge. Per gli stessi motivi, nulla
obbligava il legislatore ad assicurare ai dipendenti, per il tramite di una
norma transitoria, la corresponsione della rata di gratificazione
corrispondente all'aspettativa maturata prima dell'entrata in vigore della
modifica di legge.
Né infine la pretesa dell'attore può essere
accolta in considerazione della disparità di trattamento che tale modifica di
legge crea tra funzionari pensionati per limiti d'età od invalidità prima del
31 dicembre 1998 e funzionari pensionati per gli stessi motivi dopo tale data.
La distinzione tra queste due categorie di funzionari si fonda su motivi
pertinenti ed oggettivamente sostenibili. Non è quindi discriminatoria.
Ammettere il contrario significherebbe precludere al legislatore qualsiasi
possibilità di apportare alla legge modifiche come quella in discussione. Vero
è che questa modifica ripristina le "conseguenze urtanti sul piano
equitativo", che l'art. 15 cpv. 3 LStip aveva a suo tempo rimosso. Tali
conseguenze non sono tuttavia di gravità tale da rendere illegittimo, siccome
lesivo di principi costituzionali, l'emendamento con cui il legislatore ha
abrogato l'art. 15 cpv. 3 LStip. La scelta del Gran Consiglio denota soltanto
una minor considerazione per la situazione di quei dipendenti, che - al pari
dell'attore - sono stati pensionati prima di completare il quinquennio di cui
all'art. 15 cpv. 1 LStip.
- Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, la petizione va quindi respinta.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 LStip; 66 LOrd; 3, 18, 28, 71, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico dell'attore.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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