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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2000.33
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TRAM
Incarto n. 53.2000.00033
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 21 aprile 2000 inoltrata da
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
La petizione è accolta.
È confermato il salario della classe 36a, integrato degli aumenti straordinari pari complessivamente al 22% accordati dal Consiglio di Stato, e ciò a decorrere dal 1° aprile 1995.
Rivendicate spese e ripetibili nel rispetto dei disposti art. 416 CPC e segg., richieste per le ripetibili i disposti dell'art. 148 e segg. ed ora previsti dall'art. 150 CPC.
vista la risposta 22 maggio 2000 del convenuto, chiedente:
La petizione è respinta.
Protestate spese e ripetibili.
preso atto:
della replica 14 giugno 2000;
della duplica 30 giugno 2000;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dall'aprile 1971 l'attore __________ era il capo dell'Ufficio __________ di __________. Nel 1987 egli percepiva lo stipendio della classe 2a del vecchio organico con un aumento straordinario maturato nel corso degli anni del 22 % giusta l'art. 7bis (ora 7a) cpv. 1 lett. a LStip. Nel 1988, con l'entrata in vigore delle classificazioni del nuovo organico e della nuova scala stipendi, all'attore è stato attribuito lo stipendio della 35a classe con 14 aumenti d'anzianità. A seguito della rivalutazione di alcune funzioni all'interno dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, l'anno seguente l'attore è stato posto al beneficio del salario della 36a classe e nel 1990 gli aumenti d'anzianità sono passati a 15. Nel biennio 1991-1992 gli sono stati concessi due aumenti straordinari per merito pari al 6 % complessivo, in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip. Negli anni seguenti gli sono state riconosciute ulteriori gratificazioni straordinarie e più precisamente: del 2 % nel 1994, dell'1,5 % nel 1995 e di pari percentuale nel 1998.
B. Con petizione 29 marzo 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo Tribunale, chiedendo che gli fosse ulteriormente accordato l'aumento straordinario del 16 % di cui beneficiava per meriti dal 1° aprile 1995. Ha sostenuto di aver appreso soltanto dalla lettera 17 marzo 2000 della Sezione delle risorse umane dell'aumento straordinario del 6 % concessogli nel 1991-1992. A suo dire si tratterebbe di un aggiustamento del suo salario ai sensi dell'art. 11 LStip, ossia del parziale riconoscimento degli aumenti precedentemente concessigli. Ritenuto inoltre che le azioni per prestazioni salariali si prescrivono in 5 anni (art. 127 cpv. 1 CO per analogia), lo Stato sarebbe debitore nei suoi confronti dell'aumento straordinario del 16 % dal mese di aprile 1995. Secondo l'attore tale aumento potrebbe essere revocato solo in caso di trasferimento o di decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, mentre andrebbe confermato in caso di riclassificazione della funzione.
C. All'accoglimento della petizione si oppone il convenuto, rilevando che la percentuale di aumento straordinario del 22 % è stata conglobata nello stipendio 1.1.1988 riconvertito per tutti i dipendenti statali a seguito della modifica di legge concernente le classificazioni del nuovo organico dello Stato e la nuova scala stipendi. Nell'ambito della riclassificazione della funzione intervenuta il 1.1.1989 tale percentuale non poteva pertanto più essere tenuta in considerazione. Ha inoltre prodotto le due risoluzioni governative con le quali sono stati concessi all'attore gli aumenti straordinari del 1991 e del 1992.
D. In sede di replica l'attore ha modificato parzialmente le proprie domande, rivendicando l'aumento straordinario del 22 %, e non del 16 %. In duplica, il convenuto si è sostanzialmente confermato nelle proprie precedenti allegazioni.
Considerato, in diritto
L'attore è un dipendente dello Stato e la vertenza è di natura pecuniaria. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Va innanzitutto chiarito che, con l'introduzione al 1° gennaio 1988 della nuova scala stipendi e del nuovo regolamento organico dei dipendenti statali, il legislatore ha inteso classificare le funzioni rivestite dai dipendenti statali senza l'ausilio dell'art. 7a LStip, senza tuttavia che il dipendente dovesse subire delle perdite o beneficiare di rivalutazioni salariali che eccedessero gli arrotondamenti (cfr. messaggio n. 3202/87 del Consiglio di Stato concernente la modifica della LStip del 30.6.87, in: Verbali del GC, sess. ord. aut. 1987, vol. I, pag. 443).
Come questo tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza 18 luglio 2000 in re G.N.), giusta l'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip il Consiglio di Stato può aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10 % oltre i limiti stabiliti dall'art. 3 agli impiegati particolarmente meritevoli, non iscritti nelle classi A o B. Questi aumenti straordinari dello stipendio, precisa il cpv. 4 della stessa norma, "sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riservato l'art. 11, o quando vengono meno i presupposti che li hanno giustificati".
L'art. 11 LStip dispone a sua volta che "in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7". "Il nuovo stipendio", precisa il cpv. 1 di tale norma, "non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo". L'art. 11 cpv. 2 LStip stabilisce invece che in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è fissato dai servizi centrali, ritenuto che deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente.
La riserva dell'art. 11, contenuta nell'art. 7a cpv. 4 LStip, va rapportata all'art. 11 cpv. 2 LStip nel testo in vigore sino al 1° gennaio 1996 (BU 87, 376), che garantiva al dipendente. trasferito ad altro posto compreso in una classe inferiore, lo stipendio precedente, riservati i casi disciplinari o di trasferimento richiesto dal dipendente. Garanzia, questa, che imponeva di limitare espressamente la revocabilità degli aumenti straordinari per meriti sancita dall'art. 7a cpv. 4 LStip in caso di trasferimento ad altre funzioni.
Così com'è formulato, l'art. 7a cpv. 4 LStip può indurre a ritenere che, al di fuori delle ipotesi del trasferimento ad altra funzione e della decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, l'aumento straordinario per meriti concesso in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip non sia revocabile. Siffatta interpretazione non può tuttavia essere accreditata, poiché l'art. 11 cpv. 1 LStip stabilisce chiaramente che in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, lo stipendio viene calcolato ex novo in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip ai fini della determinazione dello stipendio iniziale, ritenuto unicamente che il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.
La disposizione non pone problemi di sorta né in caso di promozione, ovvero di passaggio da un posto ad un altro di grado superiore, né in caso di avanzamento, ossia di passaggio da una classe alternativa ad un'altra (art. 42 RDS, RL 2.5.4.1.1). Ben si può in effetti ammettere che l'aumento straordinario accordato per meriti in base all'art. 7a LStip venga assorbito dall'aumento derivante dalla promozione o dall'avanzamento. L'art. 11 cpv. 1 LStip può invece suscitare qualche perplessità nella misura in cui regola allo stesso modo anche i casi di riclassificazione, ovvero di assegnazione di una nuova classe alla funzione (soprattutto quando la riclassificazione riduce la classe assegnata alla funzione: ipotesi, questa, che non può ovviamente conciliarsi con l'obbligo di aumentare la retribuzione sancito dall'art. 11 cpv. 2 LStip). La riclassificazione si riallaccia infatti alle caratteristiche oggettive della funzione, in particolare ai compiti che ne derivano. È quindi atta ad assorbire soltanto quegli aumenti straordinari che sono stati concessi in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip per i motivi che l'hanno determinata.
L'ordinamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LStip è tuttavia chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che permettano, in caso di riclassificazione, di operare distinzioni e mantenere al dipendente riclassificato gli aumenti maturati per meriti diversi da quelli che hanno determinato la riclassificazione. Questa tesi è ampiamente confermata dai materiali legislativi, che attestano la volontà del legislatore di ricalcolare lo stipendio secondo i criteri sanciti dall'art. 7 LStip, tanto in caso di promozione e di avanzamento, quanto in caso di riclassificazione, sopprimendo la regola in vigore sino a quel momento, che in caso di trasferimento imponeva il trascinamento degli aumenti maturati per anzianità di servizio (cfr. BU 1958, 46) e limitandosi a garantire lo stipendio complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (cfr. messaggio n. 3202/87 summenzionato, pag. 450).
Con l'entrata in vigore nel 1988 del nuovo organico e della nuova scala stipendi, il Consiglio di Stato ha convertito gli stipendi di tutti i dipendenti statali al nuovo ordinamento, concedendo all'attore lo stipendio previsto dalla 35a classe con 14 aumenti (fr. 93'963.--). Egli ha così beneficiato di un aumento annuo pari a fr. 462.20, conseguentemente all'arrotondamento per eccesso derivatogli dall'inserimento nel nuovo organico. In tale occasione non vi è tuttavia stata alcuna riclassificazione della funzione giusta le norme summenzionate, bensì una semplice trasposizione dello stipendio fino ad allora percepito, comprensivo anche degli aumenti straordinari ricevuti per merito, alla nuova scala. L'integrazione dell'aumento percentuale maturato del 22 % nello stipendio è pertanto avvenuta correttamente, nel rispetto dei disposti di legge.
4.2. In seguito alla riclassificazione della funzione, passata dalla 35a con 14 aumenti alla 36a classe con pari aumenti, l'8 marzo 1989 il Consiglio di Stato ha concesso all'attore lo stipendio previsto da quest'ultima classe, pari a fr. 103'080.--. Il nuovo stipendio è certamente conforme alla legge: il Governo non si è infatti limitato a maggiorare il precedente stipendio di un singolo
aumento annuo come prescritto dall'art. 11 cpv. 1 LStip (fr. 1'836.--), ma ha concesso un incremento di quasi cinque aumenti annui. A rigor di legge sarebbe infatti stato sufficiente che il nuovo stipendio superasse la soglia di fr. 95'799.--, corrispondente allo stipendio precedente (fr. 93'963.--), maggiorato di un aumento annuo (fr. 1'836.--). Pertanto l'impostazione data dal Consiglio di Stato allo stipendio in contestazione sfugge alle critiche dell'attore.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 7a, 11 LStip; 1, 68 LOrd; 42 RDS; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dell'attore.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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