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Numero d'incarto:
60.2005.161
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CRP
Incarto n.
60.2005.161
Lugano
13 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali ad hoc
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Alessandro
Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, Raffaele Guffi ed Ivano
Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 1/2.6.2005 presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
il
provvedimento 23.5.2005 del presidente della Corte delle assise criminali di __________,
giudice __________ __________, che aveva ordinato al procuratore pubblico __________
__________ di procedere agli accertamenti disposti dalla Corte di cassazione
e di revisione penale con giudizio 4.5.2005;
premesso che con
ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale
d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli
art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;
richiamate le
osservazioni 3.6.2005 del presidente della Corte delle assise criminali e del
procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
che
con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente
accolto il gravame di RI 1 interposto contro il giudizio 2.9.2004 della Corte
delle assise criminali di __________, prosciogliendolo dalle accuse di furto
tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e rinviando gli atti
ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la
ricommisurazione della pena (decisione 4.5.2005, p. 21, inc. CCRP __________);
che
– in particolare – la suddetta Corte ha rinviato gli atti ad una nuova Corte “(…)
perché ordini gli esami indispensabili sul THC della __________ di canapa
sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un tenore di THC sotto lo
0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se fra il __________ e il
__________ __________ __________ quel tasso poteva, oltre ogni ragionevole
dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce – sopra lo 0.3%”
(decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________);
che
il 23.5.2005 il presidente della Corte – con riferimento al giudizio 4.5.2005 –
ha ordinato al procuratore pubblico di “(…) procedere indilatamente ai
necessari accertamenti e meglio agli “esami indispensabili sul THC della __________
di canapa sottratta” (…)”;
che
con tempestivo ricorso RI 1 – chiedendo di annullare il provvedimento – censura
la decisione di delegare all’accusa detto accertamento, che la Corte di cassazione
e di revisione penale aveva ordinato da compiersi per il tramite della nuova Corte;
che
con decreto 1.6.2005 il presidente della Corte ha incaricato __________ __________
– __________ – di allestire una perizia come alla sentenza 4.5.2005 della Corte
di cassazione e di revisione penale;
che
con scritto 8/9.6.2005 RI 1 – preso atto delle osservazioni del presidente
della Corte, che ha riconosciuto la propria competenza a nominare il perito
giusta gli art. 147 cpv. 1 (applicato per analogia) e 227 cpv. 5 CPP – comunica
“(…) di condividere l’interpretazione data al CPP circa la competenza a
nominare il perito in fase predibattimentale” e di considerare pertanto
risolta la censura di incompetenza;
che
di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e può essere stralciato;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali ad hoc
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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