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Numero d'incarto:
60.2007.117
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
Incarto n.
60.2007.117
Lugano
25 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007
presentata da
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità
ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 12/13.4.2007 della
Divisione della giustizia, che contesta la pretesa per torto morale, quantificata
in CHF 5'000.--, fatta valere dall’istante;
richiamato lo scritto 19/23.4.2007 del
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, che si rimette al giudizio di
questa Camera;
richiamate le osservazioni 8.5.2007 del
sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli nelle quali quest’ultima
osserva che “(…) l’importo di CHF 5'000.-- richiesto quale riparazione per
torto morale appare esagerato tenuto conto dei vigenti criteri giurisprudenziali
in materia”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto d’accusa 7.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa
davanti alla Pretura penale __________ e ha proposto la sua condanna alla multa
di CHF 300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese, siccome ritenuto
colpevole di vie di fatto “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________,
commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con una manata
sulla fronte (…)” e ingiuria “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________,
offeso l’onore della moglie __________ insultandola con l’epiteto ‘troia’ (…)”
(DA __________);
che con scritto 14.12.2005 __________
ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con decisione 7.4.2006 il
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha assolto l’istante dalle
imputazioni;
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, __________
chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 5'880.90 oltre interessi, di cui CHF 880.90 per spese
di patrocinio e CHF 5'000.-- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________,
di complessivi CHF 880.90 [di cui CHF 700.-- d’onorario, CHF 120.-- di spese e
CHF 60.90 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007)];
che dalla “nota d’onorario e
di spese” del 20.6.2006 (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007) non risulta
la tariffa oraria applicata dal patrocinatore;
che in base alla tariffa
oraria vigente all’epoca del mandato (CHF 250.--/ora) risulta un dispendio
orario pari a 2 ore e 48 minuti;
che tale dispendio orario
appare giustificato e conforme ai principi suesposti;
che viene quindi ammesso un onorario
per complessivi CHF 700.-- (come esposto);
che all’importo suddetto
vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 120.-- (come esposto);
che l’IVA ammonta a CHF 60.90
(come esposto);
che a __________ va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 880.90 (come esposto);
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data
3.4.2007 della presente istanza;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che la
determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV
53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula al
proposito la somma complessiva di CHF 5'000.--: “(…) il procedimento penale
in esame ha colpito l’istante, ingiustamente accusato, provocandogli uno stato
di angustia morale. Questa situazione ha comportato un grosso torto morale,
anche perché, come è scaturito dalla sentenza, l’impianto accusatorio è
risultato assolutamente infondato, approssimativo, privo di fondamento, e
quindi lesivo della personalità; (…)” (istanza 3/4.4.2007, p. 3);
che l’istante non ha però
dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute
fisica, psichica (attraverso per esempio un certificato medico) o alla sua
reputazione;
che si deve pertanto negare
una grave lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene
conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento
che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione
7.4.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che la pretesa non può quindi
essere ammessa;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa
Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva
la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--,
comprendente onorario, spese ed IVA;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità
dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei
limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 4/5, per la somma di CHF 280.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del
procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura
penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'130.90,
con interessi del 5% dal 3.4.2007 su CHF 880.90.
2.La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a
carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 280.--
(duecentoottanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
terzi
implicati
- Pretura
Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona
- sostituto
PP Clarissa Torricelli, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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