AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.265
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
Incarto n.
60.2007.265
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.7.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale in cui era querelante;
premesso che l’istanza del 6.6.2007 è stata
spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera con
scritto 9/10.7.2007;
ritenuto che l’istanza 6.6.2007 non
specificava l’interesse giuridico legittimo, questa Camera ha chiesto con
scritto 10.7.2007 di ulteriormente chiarire i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto 12/13.7.2007
dell’istante, con il relativo allegato;
ritenuto che non si giustifica di
interpellare altre parti, anche perché il procedimento penale è stato sospeso
nella sua fase iniziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito della querela 4.2.1993 presentata dall’istante e da un altro legale,
nel frattempo deceduto, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore in relazione ad un
articolo apparso su di un periodico. Tra i collaboratori di detto periodico
figurava anche il presidente dell’autorità di prima istanza della __________
del Distretto di Lugano. Dopo alcuni accertamenti, il procedimento è stato
sospeso.
-
In
relazione ad un’istanza di ricusa e di ricorso alla Commissione cantonale di
ricorso in materia __________, il qui istante chiede di poter accedere agli
atti del procedimento, in quanto le copie di cui disponeva sono andate
distrutte a seguito dell’allagamento di un archivio.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte
civile) al procedimento nel frattempo chiuso, egli deve ricorrere alla
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti,
dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione
di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente,
con lo scritto 12/13.7.2007 ed il relativo allegato, l’istante ha dimostrato l’esistenza
di tale interesse.
-
L’istanza
è accolta. Gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso la
cancelleria di questa Camera, con la possibilità di estrarre copie.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico dell’avv. dr. IS 1, __________.
-
Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
.
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster