Access to sealed records in mutual legal assistance case

60.2007.279Altro tribunale13 ago 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal granted a requesting authority access to documents seized during an international criminal mutual assistance proceeding. The court held that third parties and non-party authorities must use the subsidiary inspection-of-files procedure under Art. 27 CPP and that the authority showed a legitimate legal interest for tax-fact verification. It also refused to impose a ban on copying the records, noting the authority’s duty of official secrecy. Finally, it waived court fees and expenses under Art. 185 LT.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; access to files by third parties and non-party authorities in criminal proceedings; subsidiary nature of the inspection-of-files procedure. Where the CPP contains no specific provision for access by outsiders, Art. 27 CPP applies as a residual basis. A legitimate legal interest suffices if it prevails over the personal rights of those concerned; the authority deciding on access is also competent to determine the modalities. A restriction excluding copies is unnecessary where the requesting authority is bound by official secrecy. Consider. 3-6.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2007.279

Data decisione, Autorità: 13.08.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2007.279

Lugano 13 agosto 2007/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.7.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l'accesso agli atti sequestrati nell’ambito dell’esecuzione di una rogatoria internazionale;

richiamate le osservazioni 30.7.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 2/7.8.2007 dell’PI 2, con le quali comunica il proprio accordo all’accesso agli atti, con la limitazione di non consentire l’estrazione di fotocopie;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale (inc. MP __________), il Ministero pubblico ha proceduto a delle perquisizioni e sequestri ed ha raccolto numerosa documentazione.

  2. A seguito di una precedente procedura (inc. CRP __________) l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria surriferita per il corretto accertamento della fattispecie fiscale. Sia il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, sia gli interessati, hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.

  3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

  1. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del __________, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

  2. Nel presente caso ci si trova di fronte ad una situazione pacifica, e quindi la richiesta di accesso è sorretta da un interesse giuridico legittimo.

  3. L’istanza è accolta. L’autorità istante potrà esaminare gli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria inc. MP __________ riguardanti la posizione di PI 3 e PI 2. Non si giustifica la limitazione della non estrazione di copie, considerato come l’Autorità istante sia vincolata dal segreto d’ufficio.

  4. Considerato l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2
  3. PI 3 3 patr. da: PR 1
  4. PI 4

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

access to filessealed recordsmutual legal assistanceofficial secrecythird-party accesstax investigationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the requesting authority was entitled to inspect the seized records under Art. 27 CPP.

Decisione estratta

Yes. The request was supported by a legitimate legal interest and fell within the subsidiary access-to-files procedure of Art. 27 CPP.

Motivazione estratta

Third parties, and authorities that are not parties to the criminal case, must rely on Art. 27 CPP. The requesting authority’s interest in clarifying the tax facts was sufficient, and the interested parties did not oppose the request.

Questione giuridica chiave

Whether copying restrictions should be imposed on the inspection of the records.

Decisione estratta

No. A ban on making copies was not justified because the requesting authority was bound by official secrecy.

Motivazione estratta

Since the authority was subject to confidentiality obligations, the court saw no need to further limit access by excluding photocopies.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and fees should be charged.

Decisione estratta

No costs or court fees were imposed.

Motivazione estratta

The court relied on Art. 185 LT to waive justice fees and expenses.

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