Access to criminal file granted for disciplinary authority

60.2007.311Altro tribunale12 nov 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Criminal Chamber granted the Council of State access to the criminal file concerning a public official after the Council had reported irregularities and initiated disciplinary proceedings. The court held that the applicant had a legitimate legal interest under Art. 27 CPP, which outweighed the personal rights of the persons involved. It also waived judicial fees and costs in view of the special circumstances. The file was to be inspected at the Public Prosecutor's Office.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; access to criminal files by third parties with a legitimate legal interest: the Criminal Chamber may authorize inspection and copying when the applicant shows a concrete and legitimate legal interest that prevails over the personal rights of the persons involved, including parties, complainants, witnesses and experts. The interest may be recognized even in relation to parallel disciplinary proceedings, where the preparatory works expressly contemplate similar situations. Where the special circumstances of the case justify it, fees and costs may be waived (consid. 3-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2007.311

Data decisione, Autorità: 12.11.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2007.311

Lugano 12 novembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007 presentata dalla

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;

richiamate le osservazioni 22.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;

richiamato il successivo scambio di corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore pubblico (scritto del 16.10.2007);

ritenuto che l’incarto è stato inviato dal procuratore pubblico in data 2.11.2007;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Con scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________ presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare, affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio del funzionario sospettato.

  2. Con la presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________ chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.

  3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

  4. Nel presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

  5. L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.

  6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  1. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

access to filelegitimate interestcriminal proceduredisciplinary proceedingsprivacy interestscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the disciplinary authority had a legitimate legal interest allowing access to the criminal file under Art. 27 CPP.

Decisione estratta

Yes. The applicant showed a legitimate legal interest prevailing over the personal rights of the persons involved, so inspection of the file was allowed.

Motivazione estratta

The court held that Art. 27 CPP permits access outside the ordinary cases when a legitimate legal interest is shown and outweighs the privacy interests of the persons involved. In this case that interest was undisputed and was also contemplated in the preparatory works for similar cases.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged.

Decisione estratta

No. Given the particular circumstances, the court waived both the judicial fee and the costs.

Motivazione estratta

The court relied on the special features of the case to justify a waiver of fees and costs.

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