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Numero d'incarto:
60.2007.311
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2007.311
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007
presentata dalla
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;
richiamate le osservazioni 22.8.2007 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;
richiamato il successivo scambio di
corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore
pubblico (scritto del 16.10.2007);
ritenuto che l’incarto è stato inviato dal
procuratore pubblico in data 2.11.2007;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Con
scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico
alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________
presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare,
affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato
allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto
all’interrogatorio del funzionario sospettato.
-
Con la
presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________
chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente
previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale
commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
-
L’istanza
è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero
pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
-
Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
- Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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