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Numero d'incarto:
60.2007.376
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2007.376
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un funzionario;
richiamate le osservazioni 9/10.10.2007 del
procuratore generale Bruno Balestra, con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
richiamato lo scritto 15/16.10.2007 del
patrocinatore di PI 1, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una querela/denuncia di un detenuto, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 1, funzionario presso il __________ (inc.
MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso.
-
Con la
presente istanza la __________ chiede l’accesso agli atti al fine di poter valutare
eventuali provvedimenti amministrativi-disciplinari da adottare nei confronti
del dipendente. Il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre PI 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei
lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento
dell’8.11.1994, p. 19).
-
L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________
istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti
presso la sede di quest'ultimo.
-
Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
1 patr. da: PR 1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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