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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.385
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
Incarto n.
60.2007.385
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
21.9/8.10.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
d’accusa a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/8.10.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore
pubblico Marco Villa che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il Ministero
pubblico ha aperto a suo tempo un procedimento penale a carico della qui
istante (MP __________ conclusosi con decreto d’accusa 13.11.2000 (DAC __________),
cresciuto in giudicato.
-
Con la
presente richiesta, l’istante domanda di ricevere copia del decreto d’accusa,
per completare la documentazione in vista della richiesta di naturalizzazione.
Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel
frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare
un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
-
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento
alla richiesta di naturalizzazione.
-
L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa è inviata in allegato alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
-
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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