Access to criminal file by health authority

60.2007.411Altro tribunale26 nov 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal appeals chamber granted a health authority’s request to inspect the file of an ongoing criminal investigation against a doctor so that it could assess possible disciplinary measures. Relying on Article 27 CPP, the court held that the authority’s statutory supervisory duties established a legitimate legal interest. However, access was restricted to the documents identified by the prosecutor and could only take place after or simultaneously with disclosure to the accused. Because the applicant was a public body, no court fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 27 CPP; inspection of criminal files by an authority charged with supervisory tasks in the health sector; legitimate legal interest. An authority vested by statute with supervisory competence may obtain access to criminal-file materials when it needs them to assess possible disciplinary or precautionary measures, provided its interest outweighs the personal rights of the persons concerned. The court may, in order to protect the rights of the accused and other participants, limit access ratione materiae to specific documents and ratione temporis to a disclosure only after or concurrently with access by the accused (consid. 3-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2007.411

Data decisione, Autorità: 26.11.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2007.411

Lugano 26 novembre 2007/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza19/22.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico;

richiamate le osservazioni 25/26.10.2007 dell’, dell’ e dell'__________ con le quali chiedono l’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 29.10.2007 con le quali il procuratore pubblico Marco Villa chiede di accogliere parzialmente la richiesta dell’Ufficio istante;

richiamate le osservazioni 30/31.10.2007 della patrocinatrice di __________ con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta ma con delle limitazioni;

richiamate le osservazioni 30/31.10.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 3 con le quali comunica di non opporsi all’accesso agli atti, nella misura in cui gli stessi sono accessibili alla difesa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito di una denuncia di una giovane paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc. MP __________). L’inchiesta, tuttora in corso e condotta dal procuratore pubblico Marco Villa, si è allargata ad altri episodi.

  2. Il , a seguito della prima segnalazione da parte del Ministero pubblico, aveva già chiesto l’accesso agli atti, concesso da questa Camera con decisione del 6.7.2007 (). A seguito di ulteriori segnalazioni del Ministero pubblico, con la presente istanza, il __________ e per esso l’Ufficio istante chiede di poter esaminare gli atti del procedimento per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del medico indagato.

Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 2 chiede di concedere l’accesso agli atti al __________ solo se anche l’accusato disporrà di tale diritto.

  1. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

  2. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

  1. Nel presente caso, il __________, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

  2. Nel merito, l’istanza va di principio accolta.

Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.

L’accesso agli atti potrà avvenire solo per gli atti indicati dal procuratore pubblico nelle sue dettagliate osservazioni del 29.10.2007 (p. 2/3 per un caso, p. 3/4 per l’altro caso).

L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 2 patr. da: PR 1
  3. PI 3 3 patr. da: PR 2
  4. PI 4 patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

file inspectioncriminal investigationsupervisory authoritylegitimate interestdisciplinary measuresaccess restrictionscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant had a legitimate legal interest under Article 27 CPP to inspect the criminal file.

Decisione estratta

The applicant showed a legitimate legal interest that prevailed over the personal rights of the persons involved.

Motivazione estratta

The authority had statutory supervisory duties in the health field and needed the criminal file to decide on possible disciplinary action; therefore the request had to be formalized and could be granted under Article 27 CPP.

Questione giuridica chiave

What limits should apply to the inspection of the file.

Decisione estratta

Access was limited to the documents specifically listed by the prosecutor and could occur only after or at the same time as access was granted to the accused.

Motivazione estratta

To protect the procedural rights and personal interests of the accused and other involved persons, the court restricted both the scope and timing of access.

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