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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.417
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.417
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 22/25.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
richiamato lo scritto 27/29.11.2007 del
sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, con il quale comunica di
non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria tra l’ing. __________
e la __________ SA (inc. __________). Nel contesto dell’udienza preliminare il
segretario assessore ha d’ufficio richiamato in sede civile l’incarto penale MP
__________, che già si trova presso la Pretura istante per un’altra causa.
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Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni particolari.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del
procedimento penale (inc. MP ) e quelli alla base del contenzioso
civile (inc. OA.), tanto che il richiamo è operato d’ufficio dal
segretario assessore. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico
legittimo.
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L’istanza
è accolta. L’incarto, già trasmesso alla Pretura istante, potrà essere ispezionato
come richiesto.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza è accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
- Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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