AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.103
Data decisione, Autorità: 16.05.2008, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO art. 27 CPP-TI
Incarto n. 60.2008.103
Lugano 16 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.3/2.4.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 4/7.4.2008 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;
richiamate altresì le osservazioni 14.4.2008 di PI 2 e PI 3 (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________), e 14/15.4.2008 di PI 4 (patr. da: avv. PR 2, __________), entrambe concludenti per la reiezione dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito di una denuncia a carico di due cittadini __________, che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di un ex funzionario dell’istituto bancario.
Uno dei clienti ha iniziato una causa civile ordinaria contro il __________ presso la Pretura qui istante (inc. __________). In questo ambito è stato chiesto e concesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che i patrocinatori di PI 4 e di PI 2 e di PI 3 si oppongono al richiamo.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve esistere un legame tra il complesso di fatti alla base del procedimento richiamato con quello della causa civile richiamante.
Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo. I motivi contrari addotti non sono tali da eliminare o prevalere sull’interesse della giustizia civile: rispetto alla precedente decisione di questa Camera, occorre considerare che nel frattempo è stata iniziata una causa civile, ciò che modifica la situazione di fatto rispetto alla sentenza del 29.10.2004 (inc. __________).
L’istanza è accolta con le seguenti restrizioni. Dopo la crescita in giudicato di questa decisione, l’incarto sarà inviato dal Ministero pubblico alla Pretura istante, che lo metterà a disposizione delle parti, permettendo loro di indicare quali atti vogliono acquisire agli atti della causa civile, verificando in concreto la pertinenza degli atti indicati con la causa civile, e permettendo alle parti di estrarre copie.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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