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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.211
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione agli atti
Incarto n.
60.2008.211
Lugano
11 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/30.6.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a
suo carico in relazione ad una pratica di naturalizzazione;
richiamato lo scritto 30.6.2008 del Ministero
pubblico con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito di un esposto del 24.8.2004 da
parte di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico del qui istante per titolo di vie di fatto ed
ingiuria, sfociato in un decreto d’accusa del 13.12.2004 (DA __________) cresciuto
in giudicato.
-
In
relazione alla pratica di naturalizzazione, il qui istante chiede una copia del
decreto d’accusa. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
-
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
-
L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa verrà inviato direttamente all’istante
con la copia della presente decisione a lui destinata.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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