AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2010.1
Data decisione, Autorità: 25.01.2010, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO art. 27 CPP-TI
Incarto n. 60.2010.1
Lugano 25 gennaio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.12.2009/4.1.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede ci vile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela penale del 9.4.2009 presentata dalla __________ e da alcuni dipendenti della stessa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________, ex dipendente della surriferita società. Il procedimento si trova allo stadio delle informazioni preliminari.
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) promossa __________. In questo ambito, con il consenso delle parti, il giudice ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6.L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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