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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.26
Data decisione, Autorità: 02.03.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n. 60.2011.26
Lugano 2 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/9.2.2011 presentata da
PR 1,
tendente ad ottenere, copia del decreto di accusa emanato a carico del suo tutelato;
premesso che la richiesta 4.2.2011 è pervenuta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas –, per competenza, a questa Corte, con scritto 8/9.2.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio della decisione richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 13.2.2007 la __________ (di seguito __________) ha istituito a favore di IS 1 una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 CC, confermando quale tutrice PR 1, revocando parimenti la curatela istituita a suo favore giusta l’art. 393 cifra 2 CC (copia decisione 13.2.2007, Ris. CTR 6.2.2007, annessa all’istanza 4/9.2.2011).
In data 7.10.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________).
Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 15.11.2010.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.
La diffida di pagamento pari a CHF 400.-- (CHF 300.-- per la multa, CHF 50.-- per la tassa di giustizia e CHF 50.-- per le spese diverse) deriva, in effetti, dal decreto di accusa 7.10.2010 emanato a carico di IS 1, tutelato della qui istante (DA __________).
Di conseguenza copia del decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________) – da cui emerge la distinta di pagamento inerente all’importo di CHF 400.-- – viene trasmessa alla tutrice istante unitamente alla presente decisione.
Considerata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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