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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2013.121
Data decisione, Autorità: 30.04.2013, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante. Istanza accolta a determinate condizioni
ACCESSO AGLI ATTI art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n. 60.2013.121
Lugano 30 aprile 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, ricusatisi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.04.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali CRP __________ e CRP __________ nel frattempo archiviati ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Tale inchiesta ha permesso di appurare che tra il __________ e il __________, __________ si era effettivamente indebitamente appropriato di fondi di spettanza di alcuni clienti di __________, utilizzandoli, in parte, per scopi privati e, in parte, dirottandoli nelle casse del __________ (cfr. decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 3, NLP __________). Tra i clienti di __________ vi erano pure __________ e __________.
Con decisione 13.05.2002 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale aperto d'ufficio nei confronti della direzione generale dell'istituto bancario sopraindicato in ordine all'ipotesi di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (decreto di non luogo a procedere 13.05.2002, NLP __________).
L’(allora) Camera dei ricorsi penali ha poi respinto l'istanza di promozione dell'accusa presentata – tra gli altri – da __________ e __________ contro il predetto decreto [sentenza 5.07.2002 (passata in giudicato), inc. CRP __________].
Con decreto 6.06.2003 il pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF. __________ e __________ hanno insinuato i rispettivi crediti che sono stati riconosciuti e ammessi nella graduatoria del fallimento (doc. 8 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, inc. MP __________, AI 1).
Con decisione 15.02.2006, l'Ufficio fallimenti di __________ ha ceduto ex art. 260 LEF alle società sopraindicate il "(…) diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita conformemente all'art. 754/456 CO (…)" (doc. 9 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1). Cessione poi prorogata con decisione 12.09.2006 (doc. 10 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1).
Con decisione 12.08.2009 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia penale (NLP __________).
Con sentenza 2.12.2010 (passata in giudicato) l’(allora) Camera dei ricorsi penali, autorità adita da __________ e __________ con istanza di promozione dell’accusa 24/25.08.2009 ex art. 186 CPP TI contro la citata decisione, ha respinto – per quanto ricevibile – l’impugnativa (inc. CRP __________).
A sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto (privo di data) dell’avv. __________, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (cfr. doc. 1.a annesso all’istanza 12/15.04.2013).
Il predetto legale evidenzia in particolare che il richiamo degli incarti penali in questione permetterebbe di comprovare che nell’ambito dei diversi procedimenti penali promossi dal Ministero pubblico in merito al fallimento del __________ e della __________ sia stata esclusa qualsiasi responsabilità di natura penale da parte dei dirigenti del __________, in particolare di __________. Gli atti acquisiti nel corso delle inchieste penali permetterebbero inoltre di comprovare che gli organi del __________ erano all’oscuro delle malversazioni che __________ stava commettendo a danno dei suoi clienti privati e, di riflesso, della __________, che il denaro sottratto da __________ sarebbe stato utilizzato per scopi personali (estranei al __________), che l’attrice era un cliente privato di quest’ultimo, la cui gestione veniva effettuata per il tramite delle sue società private (in particolare la __________) e che le malversazioni ai danni dell’attrice sarebbero state commesse dopo che __________ aveva lasciato definitivamente qualsiasi carica all’interno del __________. La documentazione assumerebbe rilevanza anche per il calcolo della prescrizione.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ (congiunto con l’inc. CRP __________ per unità di materia) sfociato nella sentenza 5.07.2002 (inc. CRP __________) e di cui all’incarto CRP __________ sfociato nella sentenza 2.12.2010, __________ e __________ (parti attrici nell’ambito del procedimento civile) erano istanti.
__________, già dirigente della __________ di __________ e già presidente del __________, dal canto suo, era parte (in qualità di denunciato) al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________.
A ciò aggiungasi che nel NLP __________ del 12.09.2009 [confermato dall’(allora) Camera dei ricorsi con decisione 2.12.2010] il magistrato inquirente aveva in particolare rilevato che l’assetto fattuale alla base della denuncia 6/11.12.2006 è il medesimo, tra l’altro, di quello esaminato nel NLP __________ del 13.05.2002 e che "(…) in occasione dell’istruttoria delle precedenti inchieste erano state verificate non solo eventuali responsabilità penali a carico degli organi dirigenti di __________, ma anche – per dirla con le parole delle denuncianti, che così l’avevano chiesto – di ogni altra persona eventualmente interessata, nell’ambito delle malversazioni commesse da __________ anche a danno degli istanti (…)" (decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 15, NLP __________).
Appare dunque pacifico che i tre procedimenti penali nel frattempo archiviati e richiamati dalla Pretura istante (inc. CRP __________ e __________) e quello civile siano in stretta connessione tra di loro e traggano le loro origini dal medesimo complesso dei fatti, ovverossia dalle malversazioni commesse da __________ a danno dei clienti di __________, tra cui la __________ e la __________, a favore del , i cui averi erano depositati presso la (già) , di cui __________ era stato presidente () rispettivamente dirigente ().
In siffatte circostanze, alcuni atti dei procedimenti penali in questione potrebbero dunque essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, questa Corte trasmetterà l’incarto CRP __________, l’incarto CRP __________ e l’incarto CRP __________ direttamente alla IS 1 alle seguenti condizioni:
gli atti istruttori dei tre incarti penali richiamati dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore.
Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte ai procedimenti penali in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovrà/dovranno dapprima estrapolare dagli incarti CRP __________, __________ e __________ gli atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovranno togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti al procedimento civile.
Questi (e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, i quali indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________.
La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire i tre incarti penali in questione direttamente a questa Corte, al più tardi, a procedimento civile concluso.
La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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