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Numero d'incarto:
70.2003.18
Data decisione, Autorità:
17.06.2003, PENAL
Incarto n.
70.2003.18
Lugano
17 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 30 maggio 2003 presentata
da
__________,
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- fr.
1'000.-- di multa inflitta con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero
pubblico Lugano.
Ritenuto: - che con decreto
d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato
al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per messa in circolazione di monete
false (reato tentato);
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della multa come pena principale non prima del termine di 2 (due) anni
dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la
multa.
Richiamato il preavviso favorevole 5 giugno
2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 15.5.2003
rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di
legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg
CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta
all'istante ed indicata nei considerandi.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Intimazione:
all'istante
al procuratore generale ____________
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta
spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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