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Numero d'incarto:
70.2004.36
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2004.36
BARENCO
Lugano
14 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 26 settembre 2004
presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 2 anni e
4 mesi di detenzione e 5 anni di espulsione dal territorio svizzero inflitti
con sentenza 15.12.1989 delle Assise Correzionali di Lugano.
Preso atto del preavviso negativo 1.
settembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001,
che ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché:
" Vero che non risultano
nuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è
sufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini
della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono
comunque lontani.".
Ritenuto che i motivi e le giustificazioni
sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere
straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare
l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari
previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal
casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT;
9
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
4 Intimazione:
all'istante
al PO 1
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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