AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
70.2005.10
Data decisione, Autorità:
22.03.2005, PENAL
Titolo:
procedura di confisca autonoma
CONFISCA
art. 58 cf. 1 CPSart. 59 cf. 1 CPS
Incarto n.
70.2005.10
BARENCO
Lugano
22 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
sedente per statuire sull’istanza di
confisca 11 marzo 2005 presentata dal
PP 1
tendente ad ottenere la confisca e la
devoluzione allo Stato degli importi di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola
di cocaina e un minigrip di marijuana sequestrati a persona rimasta ad oggi
ignota.
Considerato: - che il 5 maggio 2004,
nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato nella
camera n. 31 presso il CRS di Paradiso, la Polizia cantonale ha rinvenuto le
somme di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola di cocaina e un minigrip di
marjiuana;
-
che malgrado
le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva
occultato lo stupefacente e il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;
-
che, con
decreto di non luogo a procedere n. 977/2005 dell'11 marzo 2005, il Procuratore
pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per
cui è ora a chiedere la confisca dello stupefacente e del denaro sequestrato;
-
che,
nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire
certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o
quantomeno prodotto di attività illecita;
-
che
giusta gli art. 58 e 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di
una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che
hanno servito o erano destinati a commettere un reato, rispettivamente la
confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a
ricompensare l'autore di un reato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 58 e 59 CP e
sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP,
decreta 1. L'istanza
11 marzo 2005 del Procuratore pubblico è accolta.
§Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr.
1'410.-- e Euro 30, nonché la confisca e la distruzione di una bola di cocaina
e di un minigrip di marijuana.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione:
- al
Ministero pubblico, PP 1, SEDE
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster