AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
70.2005.8
Data decisione, Autorità:
25.04.2005, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 41 cf. 4 CPSart. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2005.8
BARENCO
Lugano
25 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- decreto
d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto
d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato
condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2
anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti,
appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
(condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);
-
che
successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999,
ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque
esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella
pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);
-
che in
tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati
compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e
pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente
per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre
1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.
Richiamato inoltre il preavviso favorevole
18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.
Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge
richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 41
cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero
pubblico, Lugano.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Intimazione:
all'istante
al PO 1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta
spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
═══════
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster